CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 34029/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]: 06FAHA8 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Savona, con sentenza del 13/12/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., commisurata in anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 comma 5, DPR n. 300/1990 (capi A e B dell'imputazione) e art. 648 secondo comma cod. pen. (capo C dell'imputazione), determinata previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, oltre la diminuente per la scelta del rito; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto più grave di cui al capo C) dell'imputazione e la mancata riqualificazione dello stesso nella più lieve ipotesi di quell'art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato aal stregua del capo di imputazione e del contenuto della sentenza, In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ultimo, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116. Conformi:Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]