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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08657/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] quale parte civile costituita, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 09/04/2021 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per rinuncia implicita l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio nell'Emilia, emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che veniva condannata al pagamento delle spese cui aveva dato causa. 14U

2. Ha proposto ricorso per cassazione la Manini, a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto violazione della legge penale ai sensi degli artt. 76, 589, 591 e 602 cod. proc. pen. quanto alla equiparazione tra mancata comparizione in giudizio della parte civile e rinuncia implicita all'impugnazione; l'interpretazione della Corte di appello di Bologna si deve ritenere del tutto arbitraria e priva di fondamento normativo, introducendo un onere processuale a carico della parte civile non sancito dalla legge.

Si sono così introdotti, con uno strumento avulso dall'ordinamento processuale, dei limiti ed ostacoli all'esercizio dei diritti della parte civile, con compromissione del diritto al riconoscimento degli interessi risarcitori.

La rinuncia all'impugnazione trova espressa disciplina nell'art. 589 cod. proc. pen. e l'unica forma prevista ed ammissibile è quella esplicita, né l'assenza della parte civile è prevista come rinuncia implicita dall'art. 591 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è fondato.

Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.

2. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale e dalla difesa con le proprie conclusioni, la sentenza impugnata viola il principio dell'immanenza della parte civile nel processo penale (art. 76 c.p.p.).

Sul punto, questa Suprema Corte ha più volte affermato che, nel giudizio di appello, la mera assenza della parte civile appellante all'udienza di discussione e la mancata riproposizione delle conclusioni non possono essere considerate, di per sè, manifestazioni inequivoche di una rinuncia implicita all'impugnazione (Sez. 2, n. 21655 del 09/02/2018, Rivi, Rv.272980-01; Sez. 2, n. 29859 del 23/06/2016, Romano).

Si è in tal senso precisato che «la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello non è prevista tra le cause di inammissibilità dell'impugnazione; costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato infatti che l'assenza della parte civile al processo di appello non determina alcuna revoca tacita o implicita della sua costituzione, in ciò concretizzandosi il principio di immanenza della parte civile nel processo penale, riconducibile al capoverso dell'art. 76 cod. proc. pen., secondo il quale "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (Sez. 4, n. 24360 del 28/05/2008, Rago, 240942; Sez. 5, n. 25723 del 6/05/2003, Manfredi, Rv. 225576).

La revoca della parte civile si determina solamente a seguito di una dichiarazione espressa fatta secondo le forme ed i contesti procedimentali indicati dal primo comma dell'art. 82 cod. proc. pen. ovvero a seguito di uno dei due"comportamenti concludenti" specificamente disciplinati dal comma 2, medesimo articolo: la mancata presentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p. (e consolidato è l'insegnamento di questa Corte sul riferimento della norma al solo processo dì primo grado: Sez. 2, n. 24063 del 20/05/2008, Quintile, 240616; Sez. 5, n. 12959 del 08/02/2006, Lio, 234536) ovvero il promuovere l'azione davanti al giudice civile".

E' evidente che la Corte di Appello, con le disposizioni di cui sopra, impone per le parti civili attività non previste dalla legge e, qualora ciò non venga fatto, ingiustamente ritiene "implicitamente revocata la costituzione di parte civile".

Si è inoltre chiarito che: "E' infine opportuno porre in evidenza che le conclusioni qui raggiunte si pongono in sintonia non solo con indicazioni sistematiche già da tempo fornite - come si è appena ricordato - dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ma anche con il percorso evolutivo tendente ad assicurare sempre maggiore attenzione e rilievo ai diritti della persona offesa nel processo penale.

Un percorso riscontrabile sia nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo (tanto da indurre questa Sezione ad affermare, in una recente pronuncia, che quest'ultima «mostra di concepire la costituzione di parte civile non soltanto nell'interesse della parte lesa, ma anche nell'interesse pubblico della difesa sociale preventiva e repressiva contro il delitto e strumento per attenuare l'allarme sociale e soddisfare il desiderio di giustizia delle vittime»: cfr. Sez. 2, n. 41571 del 20/06/2017, Marchetta, Rv. 270750-01, a proposito di recenti decisioni che avevano ravvisato una violazione dell'art. 3 della Convenzione in fattispecie in cui, pur essendo intervenuto il risarcimento in sede civile, il maturare della prescrizione aveva impedito la punizione dei colpevoli in sede penale), sia anche nel panorama legislativo sovranazionale ed interno." (Sez. 2, n. 21655 del 09/02/2018, Rivi, Rv.272980-01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] quale parte civile costituita, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 09/04/2021 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per rinuncia implicita l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio nell'Emilia, emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che veniva condannata al pagamento delle spese cui aveva dato causa. 14U 2. Ha proposto ricorso per cassazione la Manini, a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto violazione della legge penale ai sensi degli artt. 76, 589, 591 e 602 cod. proc. pen. quanto alla equiparazione tra mancata comparizione in giudizio della parte civile e rinuncia implicita all'impugnazione; l'interpretazione della Corte di appello di Bologna si deve ritenere del tutto arbitraria e priva di fondamento normativo, introducendo un onere processuale a carico della parte civile non sancito dalla legge. Si sono così introdotti, con uno strumento avulso dall'ordinamento processuale, dei limiti ed ostacoli all'esercizio dei diritti della parte civile, con compromissione del diritto al riconoscimento degli interessi risarcitori. La rinuncia all'impugnazione trova espressa disciplina nell'art. 589 cod. proc. pen. e l'unica forma prevista ed ammissibile è quella esplicita, né l'assenza della parte civile è prevista come rinuncia implicita dall'art. 591 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio. 2. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale e dalla difesa con le proprie conclusioni, la sentenza impugnata viola il principio dell'immanenza della parte civile nel processo penale (art. 76 c.p.p.). Sul punto, questa Suprema Corte ha più volte affermato che, nel giudizio di appello, la mera assenza della parte civile appellante all'udienza di discussione e la mancata riproposizione delle conclusioni non possono essere considerate, di per sè, manifestazioni inequivoche di una rinuncia implicita all'impugnazione (Sez. 2, n. 21655 del 09/02/2018, Rivi, Rv.272980-01; Sez. 2, n. 29859 del 23/06/2016, Romano). Si è in tal senso precisato che «la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello non è prevista tra le cause di inammissibilità dell'impugnazione; costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato infatti che l'assenza della parte civile al processo di appello non determina alcuna revoca tacita o implicita della sua costituzione, in ciò concretizzandosi il principio di immanenza della parte civile nel processo penale, riconducibile al capoverso dell'art. 76 cod. proc. pen., secondo il quale "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (Sez. 4, n. 24360 del 28/05/2008, Rago, 240942; Sez. 5, n. 25723 del 6/05/2003, Manfredi, Rv. 225576). La revoca della parte civile si determina solamente a seguito di una dichiarazione espressa fatta secondo le forme ed i contesti procedimentali indicati dal primo comma dell'art. 82 cod. proc. pen. ovvero a seguito di uno dei due"comportamenti concludenti" specificamente disciplinati dal comma 2, medesimo articolo: la mancata presentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p. (e consolidato è l'insegnamento di questa Corte sul riferimento della norma al solo processo dì primo grado: Sez. 2, n. 24063 del 20/05/2008, Quintile, 240616; Sez. 5, n. 12959 del 08/02/2006, Lio, 234536) ovvero il promuovere l'azione davanti al giudice civile". E' evidente che la Corte di Appello, con le disposizioni di cui sopra, impone per le parti civili attività non previste dalla legge e, qualora ciò non venga fatto, ingiustamente ritiene "implicitamente revocata la costituzione di parte civile". Si è inoltre chiarito che: "E' infine opportuno porre in evidenza che le conclusioni qui raggiunte si pongono in sintonia non solo con indicazioni sistematiche già da tempo fornite - come si è appena ricordato - dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ma anche con il percorso evolutivo tendente ad assicurare sempre maggiore attenzione e rilievo ai diritti della persona offesa nel processo penale. Un percorso riscontrabile sia nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo (tanto da indurre questa Sezione ad affermare, in una recente pronuncia, che quest'ultima «mostra di concepire la costituzione di parte civile non soltanto nell'interesse della parte lesa, ma anche nell'interesse pubblico della difesa sociale preventiva e repressiva contro il delitto e strumento per attenuare l'allarme sociale e soddisfare il desiderio di giustizia delle vittime»: cfr. Sez. 2, n. 41571 del 20/06/2017, Marchetta, Rv. 270750-01, a proposito di recenti decisioni che avevano ravvisato una violazione dell'art. 3 della Convenzione in fattispecie in cui, pur essendo intervenuto il risarcimento in sede civile, il maturare della prescrizione aveva impedito la punizione dei colpevoli in sede penale), sia anche nel panorama legislativo sovranazionale ed interno." (Sez. 2, n. 21655 del 09/02/2018, Rivi, Rv.272980-01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione dell
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