CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06465/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la sussistenza del dolo - non è consentito dalla legge, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 e 4 sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo - volto ad ottenere un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza - non tiene conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); né si confronta minimamente con la riconosciuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. e con il conseguente "divieto di prevalenza" sancito dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]