Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 09042/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9042/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 408/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * * 39625/2025* * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso presentato da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte di appello di Milanovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal * * *lette le conclusioni del Procuratore generale * * * che ha concluso perl annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi 4 e 5 perchéestinti per prescrizione con rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 07/07/2025 la Corte di appello di Milano in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Pavia del 27/09/2023 rideterminava la pena inflitta a ** per i delitti di cui agli artt. 81 572 capo 1 609 bis e 609 ter capo 2 582 576 577585 capi 4 5 e 6 cod. pen. in danno di * * in anni 4 e mesi 2 di reclusione.2.

Avverso tale provvedimento ricorre l imputato.2.1.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione atutti i capi di imputazione in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. 572 609 bis e 609 tercod. pen..Il ricorrente contesta l omessa considerazione delle doglianze dedotte con l atto diappello sicché la Corte di appello sarebbe venuta meno all obbligo di «motivazionerafforzata» imposto dall obbligo di confrontarsi con gli scritti difensivi e non solo in caso dioverturning sfavorevole.La sentenza procede ad un vaglio parcellizzato delle testimonianze acquisitenell istruttoria ritenendo altresì erroneamente sussistente l aggravante di avere posto inessere le condotte di lesioni in occasione dei maltrattamenti in famiglia.Non ha poi considerato la reciprocità delle condotte e il menage conflittuale dellacoppia né che l appellativo «puttana» venisse utilizzato dall imputato per sottolineare leinfedeltà coniugali della donna così la teste * .La Corte territoriale non ha inoltre considerato che gli atti dimostrativi posti in esseredall imputato erano manifestazione di una personalità labile circostanza che escluderebbe ildolo di maltrattamenti reato di cui difetta anche l elemento oggettivo al netto delle inveritieredichiarazioni della persona offesa.* considerazioni valgono per i contestati reati di violenza sessuale la cui provasi fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa eccezion fatta per vagheconfidenze ricevute dalla *2.2 Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli articoli 192 cod. proc. pen. 62 bis e 133 cod. pen..Il ricorrente deduce anche che il giudice di seconda cura ha dimenticato di dichiarare laprescrizione del reato sub 4 .3.

In data 3 febbraio 2026 l * * * * * per la parte civileammesse al gratuito patrocinio depositava conclusioni scritte e nota spese in cui chiedevadichiararsi inammissibile o in subordine rigettare il ricorso proposto dall imputato.4.

In data 21 febbraio 2026 l * * * per * * depositavamemoria di replica in cui contestava le conclusioni del pubblico ministero e insisteva perl accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente alla intervenuta prescrizione del capo 4 dellarubrica.2.

Il primo motivo – in disparte la pacifica assenza di un obbligo di «motivazionerafforzata» in caso di c.d.

«doppia conforme» di merito è inammissibile in quanto sollecita atutti gli effetti una rivalutazione del compendio probatorio operazione che esula dallee la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito * 6 n. 43139 del 19/09/2019* n.m. .Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell ingegno» e non sul puroe semplice «materiale probatorio» e men che meno su singoli «frammenti» di esso epertanto una volta indicati gli elementi probatori il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre * 5 n. 34149 del 11/06/2019 E. *276566 – 01 * 5 n. 35816 del 18/06/2018 * n.m. * 5 n. 44992 del 09/10/2012* * 253774 01 .Quanto al resto è manifestamente infondata la censura di assorbimento delle lesioninel delitto di maltrattamenti con il quale invece pacificamente concorrono * 6 n. 17872del 22/04/2022 * 283154 – 01 * 5 n. 42599 del 18/07/2018 * 274010 02 .3.

Del pari inammissibile è il secondo motivo.3.1.

Preliminarmente il Collegio ribadisce il principio secondo cui non è consentito ilmotivo con cui si deduca la violazione dell art. 192 c.p.p. anche se in relazione agli artt. 125e 546 comma 1 lett. e stesso codice per censurare l omessa o erronea valutazione deglielementi di prova acquisiti o acquisibili in quanto i limiti all ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione fissati specificamente dall art. 606 comma 1 lett. e c.p.p. nonpossono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c della medesimadisposizione nella parte in cui consente di dolersi dell inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità * U Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .* la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all asserito malgovernodelle regole di valutazione della prova contenute nell art. 192 c.p.p. ovvero della regola digiudizio di cui all art. 533 dello stesso codice non è permessa non essendo l inosservanzadelle suddette disposizioni prevista a pena di nullità inutilizzabilità inammissibilità odecadenza come richiesto dall art. 606 lett. c c.p.p. ai fini della deducibilità della violazionedi legge processuale ex multis * 3 n. 44901 del 17 ottobre 2012 F. * 253567 * 3n. 24574 del 12/03/2015 * e altri * 264174 * 1 n. 42207/17 del 20 ottobre2016 * e altro * 271294 * 4 n. 51525 del 04/10/2018 M. * 274191 *U Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente comeerror in iudicando in iure ai sensi della lett. b dell art. 606 c.p.p. posto che tale disposizioneper consolidato insegnamento di questa Corte riguarda solo l errata applicazione della leggesostanziale pena altrimenti l aggiramento del limite posto dalla citata lett. c dello stessoarticolo della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciòdetermini una invalidità ex multis * 3 n. 8962 del 3 luglio 1997 .* determina l inammissibilità della doglianza in cui si censura la violazione di legge inrelazione all articolo 192 cod. proc. pen..Quanto al resto correttamente osserva il * la sentenza impugnata argomenta inmodo più che congruo sul trattamento sanzionatorio peraltro attestato al minimo edittalequanto al reato base né è chiara la doglianza relativa al bilanciamento delle circostanzeconsiderato che le circostanze attenuanti generiche sono state valutate prevalenti e lariduzione è stata effettuata nella misura massima di un terzo.Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.4.

È invece fondata la deduzione di prescrizione del capo 4 della rubrica.Va in proposito rammentato che secondo questa Corte «è ammissibile il ricorso percassazione col quale si deduce anche con un unico motivo l intervenuta estinzione delreato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente nondichiarata dal giudice di merito integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensidell art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen.» * U n. 12602 del 17/12/2015 dep.2016 * * 266818 01 .L emenda del vizio può essere effettuata direttamente in sede di legittimità ai sensidell art. 620 lett. l cod. proc. pen. tenuto conto che si tratta di effettuare un calcolo dellapena in coerenza con le scelte effettuate dal secondo giudice che non implica alcunesercizio di discrezionalità.In dettaglio la Corte di appello aveva proceduto ad un aumento per la continuazione di15 giorni per ciascuno dei tre episodi di lesioni personali giungendo alla pena finale di anniquattro e mesi due di reclusione.La pena deve quindi essere rideterminata per i residui reati in anni quattro mesi uno egiorni 15 di reclusione.5.

Non può invece essere dichiarata la prescrizione del capo 5 del pari prescritto primadella sentenza di appello in assenza di specifica doglianza relativa a tale capo diimputazione e in presenza di inammissibilità del ricorso in relazione a tale reato.Sul punto va osservato che il «capo» di sentenza relativo al capo 5 in rubrica pereffetto della inammissibilità della doglianza relativa all assorbimento del reato di lesionipersonali volontarie in quello di maltrattamenti in famiglia ha acquisito forza di giudicato v.* U. n. 6093 del 27/5/2016 * * 268966 * U n. 1 del 28/6/2000 * *216329 * U n. 10251 del 9/3/2007 * * 235699 .A ciò consegue che l eventuale causa di estinzione del reato non può più essererilevata essendo il giudizio in ordine a tale capo di sentenza esaurito integralmente.6.

L imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse alpatrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello diMilano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002pagamento in favore dello *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9042/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 408/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * * 39625/2025* * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso presentato da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte di appello di Milanovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal * * *lette le conclusioni del Procuratore generale * * * che ha concluso perl annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi 4 e 5 perchéestinti per prescrizione con rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 07/07/2025 la Corte di appello di Milano in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Pavia del 27/09/2023 rideterminava la pena inflitta a ** per i delitti di cui agli artt. 81 572 capo 1 609 bis e 609 ter capo 2 582 576 577585 capi 4 5 e 6 cod. pen. in danno di * * in anni 4 e mesi 2 di reclusione.2.

Avverso tale provvedimento ricorre l imputato.2.1.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione atutti i capi di imputazione in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. 572 609 bis e 609 tercod. pen..Il ricorrente contesta l omessa considerazione delle doglianze dedotte con l atto diappello sicché la Corte di appello sarebbe venuta meno all obbligo di «motivazionerafforzata» imposto dall obbligo di confrontarsi con gli scritti difensivi e non solo in caso dioverturning sfavorevole.La sentenza procede ad un vaglio parcellizzato delle testimonianze acquisitenell istruttoria ritenendo altresì erroneamente sussistente l aggravante di avere posto inessere le condotte di lesioni in occasione dei maltrattamenti in famiglia.Non ha poi considerato la reciprocità delle condotte e il menage conflittuale dellacoppia né che l appellativo «puttana» venisse utilizzato dall imputato per sottolineare leinfedeltà coniugali della donna così la teste * .La Corte territoriale non ha inoltre considerato che gli atti dimostrativi posti in esseredall imputato erano manifestazione di una personalità labile circostanza che escluderebbe ildolo di maltrattamenti reato di cui difetta anche l elemento oggettivo al netto delle inveritieredichiarazioni della persona offesa.* considerazioni valgono per i contestati reati di violenza sessuale la cui provasi fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa eccezion fatta per vagheconfidenze ricevute dalla *2.2 Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli articoli 192 cod. proc. pen. 62 bis e 133 cod. pen..Il ricorrente deduce anche che il giudice di seconda cura ha dimenticato di dichiarare laprescrizione del reato sub 4 .3.

In data 3 febbraio 2026 l * * * * * per la parte civileammesse al gratuito patrocinio depositava conclusioni scritte e nota spese in cui chiedevadichiararsi inammissibile o in subordine rigettare il ricorso proposto dall imputato.4.

In data 21 febbraio 2026 l * * * per * * depositavamemoria di replica in cui contestava le conclusioni del pubblico ministero e insisteva perl accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente alla intervenuta prescrizione del capo 4 dellarubrica.2.

Il primo motivo – in disparte la pacifica assenza di un obbligo di «motivazionerafforzata» in caso di c.d.

«doppia conforme» di merito è inammissibile in quanto sollecita atutti gli effetti una rivalutazione del compendio probatorio operazione che esula dallee la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito * 6 n. 43139 del 19/09/2019* n.m. .Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell ingegno» e non sul puroe semplice «materiale probatorio» e men che meno su singoli «frammenti» di esso epertanto una volta indicati gli elementi probatori il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre * 5 n. 34149 del 11/06/2019 E. *276566 – 01 * 5 n. 35816 del 18/06/2018 * n.m. * 5 n. 44992 del 09/10/2012* * 253774 01 .Quanto al resto è manifestamente infondata la censura di assorbimento delle lesioninel delitto di maltrattamenti con il quale invece pacificamente concorrono * 6 n. 17872del 22/04/2022 * 283154 – 01 * 5 n. 42599 del 18/07/2018 * 274010 02 .3.

Del pari inammissibile è il secondo motivo.3.1.

Preliminarmente il Collegio ribadisce il principio secondo cui non è consentito ilmotivo con cui si deduca la violazione dell art. 192 c.p.p. anche se in relazione agli artt. 125e 546 comma 1 lett. e stesso codice per censurare l omessa o erronea valutazione deglielementi di prova acquisiti o acquisibili in quanto i limiti all ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione fissati specificamente dall art. 606 comma 1 lett. e c.p.p. nonpossono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c della medesimadisposizione nella parte in cui consente di dolersi dell inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità * U Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .* la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all asserito malgovernodelle regole di valutazione della prova contenute nell art. 192 c.p.p. ovvero della regola digiudizio di cui all art. 533 dello stesso codice non è permessa non essendo l inosservanzadelle suddette disposizioni prevista a pena di nullità inutilizzabilità inammissibilità odecadenza come richiesto dall art. 606 lett. c c.p.p. ai fini della deducibilità della violazionedi legge processuale ex multis * 3 n. 44901 del 17 ottobre 2012 F. * 253567 * 3n. 24574 del 12/03/2015 * e altri * 264174 * 1 n. 42207/17 del 20 ottobre2016 * e altro * 271294 * 4 n. 51525 del 04/10/2018 M. * 274191 *U Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente comeerror in iudicando in iure ai sensi della lett. b dell art. 606 c.p.p. posto che tale disposizioneper consolidato insegnamento di questa Corte riguarda solo l errata applicazione della leggesostanziale pena altrimenti l aggiramento del limite posto dalla citata lett. c dello stessoarticolo della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciòdetermini una invalidità ex multis * 3 n. 8962 del 3 luglio 1997 .* determina l inammissibilità della doglianza in cui si censura la violazione di legge inrelazione all articolo 192 cod. proc. pen..Quanto al resto correttamente osserva il * la sentenza impugnata argomenta inmodo più che congruo sul trattamento sanzionatorio peraltro attestato al minimo edittalequanto al reato base né è chiara la doglianza relativa al bilanciamento delle circostanzeconsiderato che le circostanze attenuanti generiche sono state valutate prevalenti e lariduzione è stata effettuata nella misura massima di un terzo.Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.4.

È invece fondata la deduzione di prescrizione del capo 4 della rubrica.Va in proposito rammentato che secondo questa Corte «è ammissibile il ricorso percassazione col quale si deduce anche con un unico motivo l intervenuta estinzione delreato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente nondichiarata dal giudice di merito integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensidell art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen.» * U n. 12602 del 17/12/2015 dep.2016 * * 266818 01 .L emenda del vizio può essere effettuata direttamente in sede di legittimità ai sensidell art. 620 lett. l cod. proc. pen. tenuto conto che si tratta di effettuare un calcolo dellapena in coerenza con le scelte effettuate dal secondo giudice che non implica alcunesercizio di discrezionalità.In dettaglio la Corte di appello aveva proceduto ad un aumento per la continuazione di15 giorni per ciascuno dei tre episodi di lesioni personali giungendo alla pena finale di anniquattro e mesi due di reclusione.La pena deve quindi essere rideterminata per i residui reati in anni quattro mesi uno egiorni 15 di reclusione.5.

Non può invece essere dichiarata la prescrizione del capo 5 del pari prescritto primadella sentenza di appello in assenza di specifica doglianza relativa a tale capo diimputazione e in presenza di inammissibilità del ricorso in relazione a tale reato.Sul punto va osservato che il «capo» di sentenza relativo al capo 5 in rubrica pereffetto della inammissibilità della doglianza relativa all assorbimento del reato di lesionipersonali volontarie in quello di maltrattamenti in famiglia ha acquisito forza di giudicato v.* U. n. 6093 del 27/5/2016 * * 268966 * U n. 1 del 28/6/2000 * *216329 * U n. 10251 del 9/3/2007 * * 235699 .A ciò consegue che l eventuale causa di estinzione del reato non può più essererilevata essendo il giudizio in ordine a tale capo di sentenza esaurito integralmente.6.

L imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse alpatrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello diMilano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002pagamento in favore dello * *Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo 4dell imputazione perchè estinto per prescrizione dichiara inammissibile nel resto il ricorso eridetermina la pena in anni quattro mesi uno e giorni quindici di reclusione.Condanna inoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Statonella misura che sara liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo il pagamento in favoredello *Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo 4dell imputazione perchè estinto per prescrizione dichiara inammissibile nel resto il ricorso eridetermina la pena in anni quattro mesi uno e giorni quindici di reclusione.Condanna inoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Statonella misura che sara liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo il pagamento in favoredello *Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9042/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 408/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * * 39625/2025* * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso presentato da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte di appello di Milanovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal * * *lette le conclusioni del Procuratore generale * * * che ha concluso perl annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi 4 e 5 perchéestinti per prescrizione con rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 07/07/2025 la Corte di appello di Milano in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Pavia del 27/09/2023 rideterminava la pena inflitta a ** per i delitti di cui agli artt. 81 572 capo 1 609 bis e 609 ter capo 2 582 576 577585 capi 4 5 e 6 cod. pen. in danno di * * in anni 4 e mesi 2 di reclusione.2. Avverso tale provvedimento ricorre l imputato.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione atutti i capi di imputazione in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. 572 609 bis e 609 tercod. pen..Il ricorrente contesta l omessa considerazione delle doglianze dedotte con l atto diappello sicché la Corte di appello sarebbe venuta meno all obbligo di «motivazionerafforzata» imposto dall obbligo di confrontarsi con gli scritti difensivi e non solo in caso dioverturning sfavorevole.La sentenza procede ad un vaglio parcellizzato delle testimonianze acquisitenell istruttoria ritenendo altresì erroneamente sussistente l aggravante di avere posto inessere le condotte di lesioni in occasione dei maltrattamenti in famiglia.Non ha poi considerato la reciprocità delle condotte e il menage conflittuale dellacoppia né che l appellativo «puttana» venisse utilizzato dall imputato per sottolineare leinfedeltà coniugali della donna così la teste * .La Corte territoriale non ha inoltre considerato che gli atti dimostrativi posti in esseredall imputato erano manifestazione di una personalità labile circostanza che escluderebbe ildolo di maltrattamenti reato di cui difetta anche l elemento oggettivo al netto delle inveritieredichiarazioni della persona offesa.* considerazioni valgono per i contestati reati di violenza sessuale la cui provasi fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa eccezion fatta per vagheconfidenze ricevute dalla *2.2 Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli articoli 192 cod. proc. pen. 62 bis e 133 cod. pen..Il ricorrente deduce anche che il giudice di seconda cura ha dimenticato di dichiarare laprescrizione del reato sub 4 .3. In data 3 febbraio 2026 l * * * * * per la parte civileammesse al gratuito patrocinio depositava conclusioni scritte e nota spese in cui chiedevadichiararsi inammissibile o in subordine rigettare il ricorso proposto dall imputato.4. In data 21 febbraio 2026 l * * * per * * depositavamemoria di replica in cui contestava le conclusioni del pubblico ministero e insisteva perl accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla intervenuta prescrizione del capo 4 dellarubrica.2. Il primo motivo – in disparte la pacifica assenza di un obbligo di «motivazionerafforzata» in caso di c.d. «doppia conforme» di merito è inammissibile in quanto sollecita atutti gli effetti una rivalutazione del compendio probatorio operazione che esula dallee la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito * 6 n. 43139 del 19/09/2019* n.m. .Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell ingegno» e non sul puroe semplice «materiale probatorio» e men che meno su singoli «frammenti» di esso epertanto una volta indicati gli elementi probatori il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre * 5 n. 34149 del 11/06/2019 E. *276566 – 01 * 5 n. 35816 del 18/06/2018 * n.m. * 5 n. 44992 del 09/10/2012* * 253774 01 .Quanto al resto è manifestamente infondata la censura di assorbimento delle lesioninel delitto di maltrattamenti con il quale invece pacificamente concorrono * 6 n. 17872del 22/04/2022 * 283154 – 01 * 5 n. 42599 del 18/07/2018 * 274010 02 .3. Del pari inammissibile è il secondo motivo.3.1. Preliminarmente il Collegio ribadisce il principio secondo cui non è consentito ilmotivo con cui si deduca la violazione dell art. 192 c.p.p. anche se in relazione agli artt. 125e 546 comma 1 lett. e stesso codice per censurare l omessa o erronea valutazione deglielementi di prova acquisiti o acquisibili in quanto i limiti all ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione fissati specificamente dall art. 606 comma 1 lett. e c.p.p. nonpossono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c della medesimadisposizione nella parte in cui consente di dolersi dell inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità * U Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .* la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all asserito malgovernodelle regole di valutazione della prova contenute nell art. 192 c.p.p. ovvero della regola digiudizio di cui all art. 533 dello stesso codice non è permessa non essendo l inosservanzadelle suddette disposizioni prevista a pena di nullità inutilizzabilità inammissibilità odecadenza come richiesto dall art. 606 lett. c c.p.p. ai fini della deducibilità della violazionedi legge processuale ex multis * 3 n. 44901 del 17 ottobre 2012 F. * 253567 * 3n. 24574 del 12/03/2015 * e altri * 264174 * 1 n. 42207/17 del 20 ottobre2016 * e altro * 271294 * 4 n. 51525 del 04/10/2018 M. * 274191 *U Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente comeerror in iudicando in iure ai sensi della lett. b dell art. 606 c.p.p. posto che tale disposizioneper consolidato insegnamento di questa Corte riguarda solo l errata applicazione della leggesostanziale pena altrimenti l aggiramento del limite posto dalla citata lett. c dello stessoarticolo della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciòdetermini una invalidità ex multis * 3 n. 8962 del 3 luglio 1997 .* determina l inammissibilità della doglianza in cui si censura la violazione di legge inrelazione all articolo 192 cod. proc. pen..Quanto al resto correttamente osserva il * la sentenza impugnata argomenta inmodo più che congruo sul trattamento sanzionatorio peraltro attestato al minimo edittalequanto al reato base né è chiara la doglianza relativa al bilanciamento delle circostanzeconsiderato che le circostanze attenuanti generiche sono state valutate prevalenti e lariduzione è stata effettuata nella misura massima di un terzo.Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.4. È invece fondata la deduzione di prescrizione del capo 4 della rubrica.Va in proposito rammentato che secondo questa Corte «è ammissibile il ricorso percassazione col quale si deduce anche con un unico motivo l intervenuta estinzione delreato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente nondichiarata dal giudice di merito integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensidell art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen.» * U n. 12602 del 17/12/2015 dep.2016 * * 266818 01 .L emenda del vizio può essere effettuata direttamente in sede di legittimità ai sensidell art. 620 lett. l cod. proc. pen. tenuto conto che si tratta di effettuare un calcolo dellapena in coerenza con le scelte effettuate dal secondo giudice che non implica alcunesercizio di discrezionalità.In dettaglio la Corte di appello aveva proceduto ad un aumento per la continuazione di15 giorni per ciascuno dei tre episodi di lesioni personali giungendo alla pena finale di anniquattro e mesi due di reclusione.La pena deve quindi essere rideterminata per i residui reati in anni quattro mesi uno egiorni 15 di reclusione.5. Non può invece essere dichiarata la prescrizione del capo 5 del pari prescritto primadella sentenza di appello in assenza di specifica doglianza relativa a tale capo diimputazione e in presenza di inammissibilità del ricorso in relazione a tale reato.Sul punto va osservato che il «capo» di sentenza relativo al capo 5 in rubrica pereffetto della inammissibilità della doglianza relativa all assorbimento del reato di lesionipersonali volontarie in quello di maltrattamenti in famiglia ha acquisito forza di giudicato v.* U. n. 6093 del 27/5/2016 * * 268966 * U n. 1 del 28/6/2000 * *216329 * U n. 10251 del 9/3/2007 * * 235699 .A ciò consegue che l eventuale causa di estinzione del reato non può più essererilevata essendo il giudizio in ordine a tale capo di sentenza esaurito integralmente.6. L imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse alpatrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello diMilano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002pagamento in favore dello *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9042/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 408/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * * 39625/2025* * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso presentato da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte di appello di Milanovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal * * *lette le conclusioni del Procuratore generale * * * che ha concluso perl annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi 4 e 5 perchéestinti per prescrizione con rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 07/07/2025 la Corte di appello di Milano in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Pavia del 27/09/2023 rideterminava la pena inflitta a ** per i delitti di cui agli artt. 81 572 capo 1 609 bis e 609 ter capo 2 582 576 577585 capi 4 5 e 6 cod. pen. in danno di * * in anni 4 e mesi 2 di reclusione.2. Avverso tale provvedimento ricorre l imputato.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione atutti i capi di imputazione in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. 572 609 bis e 609 tercod. pen..Il ricorrente contesta l omessa considerazione delle doglianze dedotte con l atto diappello sicché la Corte di appello sarebbe venuta meno all obbligo di «motivazionerafforzata» imposto dall obbligo di confrontarsi con gli scritti difensivi e non solo in caso dioverturning sfavorevole.La sentenza procede ad un vaglio parcellizzato delle testimonianze acquisitenell istruttoria ritenendo altresì erroneamente sussistente l aggravante di avere posto inessere le condotte di lesioni in occasione dei maltrattamenti in famiglia.Non ha poi considerato la reciprocità delle condotte e il menage conflittuale dellacoppia né che l appellativo «puttana» venisse utilizzato dall imputato per sottolineare leinfedeltà coniugali della donna così la teste * .La Corte territoriale non ha inoltre considerato che gli atti dimostrativi posti in esseredall imputato erano manifestazione di una personalità labile circostanza che escluderebbe ildolo di maltrattamenti reato di cui difetta anche l elemento oggettivo al netto delle inveritieredichiarazioni della persona offesa.* considerazioni valgono per i contestati reati di violenza sessuale la cui provasi fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa eccezion fatta per vagheconfidenze ricevute dalla *2.2 Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli articoli 192 cod. proc. pen. 62 bis e 133 cod. pen..Il ricorrente deduce anche che il giudice di seconda cura ha dimenticato di dichiarare laprescrizione del reato sub 4 .3. In data 3 febbraio 2026 l * * * * * per la parte civileammesse al gratuito patrocinio depositava conclusioni scritte e nota spese in cui chiedevadichiararsi inammissibile o in subordine rigettare il ricorso proposto dall imputato.4. In data 21 febbraio 2026 l * * * per * * depositavamemoria di replica in cui contestava le conclusioni del pubblico ministero e insisteva perl accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla intervenuta prescrizione del capo 4 dellarubrica.2. Il primo motivo – in disparte la pacifica assenza di un obbligo di «motivazionerafforzata» in caso di c.d. «doppia conforme» di merito è inammissibile in quanto sollecita atutti gli effetti una rivalutazione del compendio probatorio operazione che esula dallee la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito * 6 n. 43139 del 19/09/2019* n.m. .Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell ingegno» e non sul puroe semplice «materiale probatorio» e men che meno su singoli «frammenti» di esso epertanto una volta indicati gli elementi probatori il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre * 5 n. 34149 del 11/06/2019 E. *276566 – 01 * 5 n. 35816 del 18/06/2018 * n.m. * 5 n. 44992 del 09/10/2012* * 253774 01 .Quanto al resto è manifestamente infondata la censura di assorbimento delle lesioninel delitto di maltrattamenti con il quale invece pacificamente concorrono * 6 n. 17872del 22/04/2022 * 283154 – 01 * 5 n. 42599 del 18/07/2018 * 274010 02 .3. Del pari inammissibile è il secondo motivo.3.1. Preliminarmente il Collegio ribadisce il principio secondo cui non è consentito ilmotivo con cui si deduca la violazione dell art. 192 c.p.p. anche se in relazione agli artt. 125e 546 comma 1 lett. e stesso codice per censurare l omessa o erronea valutazione deglielementi di prova acquisiti o acquisibili in quanto i limiti all ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione fissati specificamente dall art. 606 comma 1 lett. e c.p.p. nonpossono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c della medesimadisposizione nella parte in cui consente di dolersi dell inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità * U Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .* la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all asserito malgovernodelle regole di valutazione della prova contenute nell art. 192 c.p.p. ovvero della regola digiudizio di cui all art. 533 dello stesso codice non è permessa non essendo l inosservanzadelle suddette disposizioni prevista a pena di nullità inutilizzabilità inammissibilità odecadenza come richiesto dall art. 606 lett. c c.p.p. ai fini della deducibilità della violazionedi legge processuale ex multis * 3 n. 44901 del 17 ottobre 2012 F. * 253567 * 3n. 24574 del 12/03/2015 * e altri * 264174 * 1 n. 42207/17 del 20 ottobre2016 * e altro * 271294 * 4 n. 51525 del 04/10/2018 M. * 274191 *U Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 * * 280027 .Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente comeerror in iudicando in iure ai sensi della lett. b dell art. 606 c.p.p. posto che tale disposizioneper consolidato insegnamento di questa Corte riguarda solo l errata applicazione della leggesostanziale pena altrimenti l aggiramento del limite posto dalla citata lett. c dello stessoarticolo della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciòdetermini una invalidità ex multis * 3 n. 8962 del 3 luglio 1997 .* determina l inammissibilità della doglianza in cui si censura la violazione di legge inrelazione all articolo 192 cod. proc. pen..Quanto al resto correttamente osserva il * la sentenza impugnata argomenta inmodo più che congruo sul trattamento sanzionatorio peraltro attestato al minimo edittalequanto al reato base né è chiara la doglianza relativa al bilanciamento delle circostanzeconsiderato che le circostanze attenuanti generiche sono state valutate prevalenti e lariduzione è stata effettuata nella misura massima di un terzo.Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.4. È invece fondata la deduzione di prescrizione del capo 4 della rubrica.Va in proposito rammentato che secondo questa Corte «è ammissibile il ricorso percassazione col quale si deduce anche con un unico motivo l intervenuta estinzione delreato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente nondichiarata dal giudice di merito integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensidell art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen.» * U n. 12602 del 17/12/2015 dep.2016 * * 266818 01 .L emenda del vizio può essere effettuata direttamente in sede di legittimità ai sensidell art. 620 lett. l cod. proc. pen. tenuto conto che si tratta di effettuare un calcolo dellapena in coerenza con le scelte effettuate dal secondo giudice che non implica alcunesercizio di discrezionalità.In dettaglio la Corte di appello aveva proceduto ad un aumento per la continuazione di15 giorni per ciascuno dei tre episodi di lesioni personali giungendo alla pena finale di anniquattro e mesi due di reclusione.La pena deve quindi essere rideterminata per i residui reati in anni quattro mesi uno egiorni 15 di reclusione.5. Non può invece essere dichiarata la prescrizione del capo 5 del pari prescritto primadella sentenza di appello in assenza di specifica doglianza relativa a tale capo diimputazione e in presenza di inammissibilità del ricorso in relazione a tale reato.Sul punto va osservato che il «capo» di sentenza relativo al capo 5 in rubrica pereffetto della inammissibilità della doglianza relativa all assorbimento del reato di lesionipersonali volontarie in quello di maltrattamenti in famiglia ha acquisito forza di giudicato v.* U. n. 6093 del 27/5/2016 * * 268966 * U n. 1 del 28/6/2000 * *216329 * U n. 10251 del 9/3/2007 * * 235699 .A ciò consegue che l eventuale causa di estinzione del reato non può più essererilevata essendo il giudizio in ordine a tale capo di sentenza esaurito integralmente.6. L imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse alpatrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello diMilano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002pagamento in favore dello * *Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo 4dell imputazione perchè estinto per prescrizione dichiara inammissibile nel resto il ricorso eridetermina la pena in anni quattro mesi uno e giorni quindici di reclusione.Condanna inoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Statonella misura che sara liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo il pagamento in favoredello *Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo 4dell imputazione perchè estinto per prescrizione dichiara inammissibile nel resto il ricorso eridetermina la pena in anni quattro mesi uno e giorni quindici di reclusione.Condanna inoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Statonella misura che sara liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 disponendo il pagamento in favoredello *Così è deciso 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 09042/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris