CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 09366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Zurab ha proposto ricorso con difensore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, con la quale il predetto era stato condannato per tentativo di furto aggravato in concorso, ha rideterminato favorevolmente la pena. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici. La difesa ha, in sostanza, riproposto censure vagliate e disattese dai giudici di appello, contestandone in maniera del tutto apodittica la correttezza, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849) e senza tener conto dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità in tema di desistenza volontaria (cfr., sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico e altri, Rv. 272535; sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647; sez. 5, n. 50079 del 15/5/2017, Mayer e altro, Rv. 271435) e di sostituzione della pena (cfr. sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494; sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279876). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] F