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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48532/2023

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pronuncia emessa in data 8/09/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 1, cod. pen. perché alla guida dell'autovettura Citroen C3, per colpa consistita in negligenza e imprudenza, in particolare omettendo di arrestare per tempo in sicurezza la propria marcia, aveva urtato con lo specchietto esterno destro e con la ruota il pedone [OSCURATO:PERSONA] cagionandogli lesioni personali guaribili in giorni 10 (capo A) e del reato di cui all'art.189, commi 1, 6 e 7, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285 perché, dopo aver urtato il pedone, si era allontanata dal luogo del sinistro omettendo di adempiere all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alla persona ferita (capo B).

Fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 9 febbraio 2015.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cessazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: a) nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 590, comma 1, cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in punto di mancanza di colpa e di nesso di causalità con le lesioni riportate nonché in relazione all'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in merito all'elemento soggettivo in capo all'imputata.

Secondo la difesa, la sentenza di appello deve essere annullata in quanto ha ritenuto responsabile l'imputata pur riconoscendo che la persona offesa avesse disatteso le prescrizioni previste dal codice della strada per la circolazione dei pedoni, ma escludendo il concorso di colpa del pedone.

Secondo la difesa il comportamento del pedone sarebbe l'unica causa del sinistro, idonea a interrompere il nesso causale tra il comportamento dell'imputata e l'evento.

La sentenza sarebbe affetta da vizio di violazione di legge anche con riguardo al reato di omissione di soccorso in quanto vi si afferma che l'imputata fosse consapevole di aver colpito l'uomo nonostante la Marino avesse illustrato di essere convinta di aver colpito un palo con ricostruzione plausibile.

In ogni caso, si assume, per valutare l'elemento soggettivo del reato si sarebbe dovuta effettuare un giudizio sulla base del corredo conoscitivo dell'imputata al momento dell'urto e quindi del comportamento immediatamente successivo, mentre la Corte ha effettuato una valutazione ex post.

Non vi sarebbe alcun elemento a sostegno del fatto che l'imputata si fosse resa conto di aver urtato una persona; b) nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 590, comma 1, cod. pen., 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada per mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento in relazione all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in merito alla condotta tenuta dall'imputata, alla sua responsabilità, all'elemento soggettivo e al nesso di causalità ai fini dell'integrazione dei reati.

Non sono stati rispettati, secondo la difesa, i canoni legali di valutazione della prova e l'apparato non è scevro da macroscopici vizi logico-giuridici.

Gli elementi di prova non sono stati adeguatamente valutati, non si riescono ad enucleare i passaggi logici della formazione del convincimento decisorio, incentratosi esclusivamente e acriticamente sulla dichiarazione della persona offesa e sul referto medico; sulla base di tali elementi sono state liquidate le giustificazioni e le eccezioni difensive ed è stata fornita una lettura unilaterale degli elementi di giudizio.

La difesa deduce la mancata ed erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per avere la Corte omesso di effettuare la ricerca di elementi di riscontro individualizzanti relativi a tutti i passaggi della ricostruzione fornita dall'imputata, dandosi una lettura delle risultanze preconcetta e riassuntiva e obliterandosi totalmente l'interpretazione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa.

In particolare, dopo aver ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa possono essere da sole considerate sufficienti, la Corte la contraddittoriamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile in quanto l'azione civile è stata esercitata per il solo ristoro dei danni non patrimoniali; si sono riscontrate le dichiarazioni della persona offesa sulla base del soccorso offerto da due donne prima dell'arrivo dell'ambulanza, ma tali persone non sono state esaminate nel processo; la motivazione secondo la quale sarebbe indubbio che [OSCURATO:PERSONA] si sia resa conto dell'impatto, avendo udito l'urto e il rumore, non è plausibile ma illogica e inesistente, posto che dall'istruttoria è emerso che [OSCURATO:PERSONA] si fosse resa conto del rumore e dell'impatto, ritenendoli tuttavia dovuti all'urto contro un palo.

Con riguardo all'elemento soggettivo, la Corte ha preso concretamente in considerazione la possibilità che l'imputata abbia creduto di aver colpito un palo piuttosto che una persona, ma ha tuttavia ritenuto sussistente il dolo senza alcuna dimostrazione che la Marino fosse in grado di accorgersi della dinamica del sinistro.

Manca nella sentenza la valutazione della possibilità che l'imputata stesse percorrendo la strada, avesse sentito un urto e un colpo credendo che fosse un palo e non si fosse fermata per via di una strettoia al fine di non creare intralcio.

L'affermazione secondo la quale la Marino avesse la certezza che dall'incidente fosse derivato un danno alla persona appare tautologica, autoreferenziale e destituita da un collegamento con quanto affermato in precedenza nella stessa sentenza.

La Corte ha violato l'obbligo di motivazione laddove ha ritenuto che l'imputata si sarebbe accorta della presenza del pedone e non lo avrebbe investito ove avesse rispettato le ordinarie regole di prudenza; al contrario, si assume, l'evento non si sarebbe verificato ove il pedone avesse rispettato le ordinarie regole di circolazione stradale camminando in senso oppoSto alla marcia dei veicoli; c) estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

5. Le conformi sentenze di merito hanno così ricostruito il fatto: in data 9 febbraio 2015, alle ore 10,15 circa [OSCURATO:PERSONA] percorreva a piedi via Ronchi in direzione centro città quando una vettura Citroen C3 lo aveva urtato facendolo cadere a terra, schiacciandogli il piede sinistro con la ruota anteriore destra e colpendolo con lo specchietto retrovisore destro, che si era rotto cadendo a terra ed era stato consegnato alla polizia locale; la conducente dell'autovettura aveva inizialmente rallentato la marcia, ma poi aveva proseguito senza fermarsi; due donne giunte in soccorso avevano chiamato la [OSCURATO:PERSONA]; l'Allegri si era recato in [OSCURATO:PERSONA], ove gli era stato diagnosticato un trauma da schiacciamento del piede sinistro con referto datato 9 febbraio 2015 ore 11,04; dal sistema di telerilevamento comunale gli agenti di polizia avevano verificato il transito della Citroen C3 tg. [OSCURATO:TARGA] priva di specchietto retrovisore destro, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ma in uso all'imputata; il tratto ove si era verificato il fatto era rettilineo, largo m.4,70 e fiancheggiato da una folta siepe con presenza di neve sul ciglio della strada; l'imputata, nonostante avesse sentito il rumore dell'urto, non si era fermata.

6. Considerato che con il primo motivo dli appello concernente il giudizio di responsabilità si era devoluto il solo tema dell'insufficienza della prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, il primo motivo di ricorso introduce nel giudizio un argomento, segnatamente l'ascrivibilità del fatto in via esclusiva alla condotta imprudente del pedone, che non risulta dedotto in appello.

Si richiama, sul punto, Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631.

Dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione della Corte di legittimità ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414).

6.1. Conseguentemente, la decisione della Corte si è incentrata sul giudizio di attendibilità della persona offesa, ritenendosi le doglianze difensive inidonee a scardinare il puntuale percorso argomentativo svolto nella sentenza di primo grado a sostegno della credibilità dell'Allegri.

6.2. La censura risulta, inoltre, reiterativa, con riguardo all'elemento soggettivo, delle doglianze sottoposte al giudice di appello con il secondo motivo.

Ma omette di confrontarsi con le puntuali argomentazioni svolte alle pagg.18 e segg. a sostegno dell'inverosimiglianza della tesi della Marino, che si era detta certa di aver urtato un palo della luce e che era comunque ritornata sul luogo dopo l'urto, così smentendo quanto riferito dalla persona offesa.

La censura omette, in particolare, di confrontarsi con il provvedimento impugnato, laddove si sono rappresentate, con dovizia di particolari, la sussistenza di una serie di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e, al contempo, le contraddizioni presenti nella narrazione dell'imputata.

A fronte della chiarezza e coerenza del narrato di Allegri, indice della diretta esperienza della vicenda personalmente vissuta, la Corte non si è sottratta al dovere di valutare l'ipotesi difensiva (pag.20), desumendone con ragionamento logico l'assenza di fondamento anche in ragione delle numerose contraddizioni del narrato.

6.3. La circostanza che la Marino avesse urtato un palo è stata ampiamente sconfessata, secondo i giudici di merito, sia dal fatto che non vi fossero tracce di fronde e foglie, che sarebbero cadute visto che il palo era coperto da una siepe, sia dal fatto che per urtare il palo autovettura avrebbe dovuto necessariamente entrare tra i ramoscelli della siepe, sia perché la stessa Marino, contraddicendosi, aveva escluso di aver colpito la siepe.

Ad ulteriore conferma dell'inattendibilità della tesi difensiva si è osservata, con valutazione insindacabile in quanto esente da vizi, l'assenza di tracce di pneumatici sulla neve sottostante il palo, evincibile dalle fotografie scattate dalla polizia locale nell'immediatezza dell'intervento.

6.4. La Corte ha anche evidenziato le numerose contraddizioni esistenti tra la tesi dell'imputata e la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], citata dalla stessa difesa (pag. 24), a fronte del riscontro anche documentale fornito alle dichiarazioni della persona offesa dall'accusa.

7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

7.1. Giova ricordare che le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 02).

In ogni caso, con riferimento al dedotto vizio di motivazione, nel ricorso è omesso un puntuale confronto con il tenore della sentenza impugnata, affermandosi che gli elementi di prova non sarebbero stati adeguatamente valutati, trascurandosi che sono stati indicati gli elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, adducendo la necessità di acquisire le testimonianze delle persone che avevano soccorso la vittima sebbene quanto esposto sia sufficiente per conferire alla motivazione un crisma di completezza, tralasciando di censurare con la dovuta specificità le ragioni poste a sostegno del giudizio circa la consapevolezza della donna di aver investito una persona.

7.2. La difesa ha, inoltre, trascurato di confrontarsi con un argomento avente particolare rilievo nel costrutto motivazionale, ossia la concreta possibilità per l'imputata di fermarsi subito dopo l'urto, desunta non illogicamente dai rilievi della polizia locale, che indicavano che la carreggiata fosse larga m. 4,70.

Contrariamente a quanto asserito dall'imputata, la Corte ha ritenuto che la conformazione della strada le avrebbe consentito di fermarsi per il tempo necessario, lasciando lo spazio per garantire il passaggio di altre autovetture a senso unico alternato.

Con tale argomento la difesa omette di confrontarsi, in violazione dell'onere, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., di illustrare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del motivo di ricorso.

8. L'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di far valere l'intervenuta prescrizione dei reati (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01).

9. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno in 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile Allegr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pronuncia emessa in data 8/09/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 1, cod. pen. perché alla guida dell'autovettura Citroen C3, per colpa consistita in negligenza e imprudenza, in particolare omettendo di arrestare per tempo in sicurezza la propria marcia, aveva urtato con lo specchietto esterno destro e con la ruota il pedone [OSCURATO:PERSONA] cagionandogli lesioni personali guaribili in giorni 10 (capo A) e del reato di cui all'art.189, commi 1, 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 perché, dopo aver urtato il pedone, si era allontanata dal luogo del sinistro omettendo di adempiere all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alla persona ferita (capo B). Fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 9 febbraio 2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cessazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: a) nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 590, comma 1, cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in punto di mancanza di colpa e di nesso di causalità con le lesioni riportate nonché in relazione all'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in merito all'elemento soggettivo in capo all'imputata. Secondo la difesa, la sentenza di appello deve essere annullata in quanto ha ritenuto responsabile l'imputata pur riconoscendo che la persona offesa avesse disatteso le prescrizioni previste dal codice della strada per la circolazione dei pedoni, ma escludendo il concorso di colpa del pedone. Secondo la difesa il comportamento del pedone sarebbe l'unica causa del sinistro, idonea a interrompere il nesso causale tra il comportamento dell'imputata e l'evento. La sentenza sarebbe affetta da vizio di violazione di legge anche con riguardo al reato di omissione di soccorso in quanto vi si afferma che l'imputata fosse consapevole di aver colpito l'uomo nonostante la Marino avesse illustrato di essere convinta di aver colpito un palo con ricostruzione plausibile. In ogni caso, si assume, per valutare l'elemento soggettivo del reato si sarebbe dovuta effettuare un giudizio sulla base del corredo conoscitivo dell'imputata al momento dell'urto e quindi del comportamento immediatamente successivo, mentre la Corte ha effettuato una valutazione ex post. Non vi sarebbe alcun elemento a sostegno del fatto che l'imputata si fosse resa conto di aver urtato una persona; b) nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 590, comma 1, cod. pen., 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada per mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento in relazione all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in merito alla condotta tenuta dall'imputata, alla sua responsabilità, all'elemento soggettivo e al nesso di causalità ai fini dell'integrazione dei reati. Non sono stati rispettati, secondo la difesa, i canoni legali di valutazione della prova e l'apparato non è scevro da macroscopici vizi logico-giuridici. Gli elementi di prova non sono stati adeguatamente valutati, non si riescono ad enucleare i passaggi logici della formazione del convincimento decisorio, incentratosi esclusivamente e acriticamente sulla dichiarazione della persona offesa e sul referto medico; sulla base di tali elementi sono state liquidate le giustificazioni e le eccezioni difensive ed è stata fornita una lettura unilaterale degli elementi di giudizio. La difesa deduce la mancata ed erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per avere la Corte omesso di effettuare la ricerca di elementi di riscontro individualizzanti relativi a tutti i passaggi della ricostruzione fornita dall'imputata, dandosi una lettura delle risultanze preconcetta e riassuntiva e obliterandosi totalmente l'interpretazione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa. In particolare, dopo aver ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa possono essere da sole considerate sufficienti, la Corte la contraddittoriamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile in quanto l'azione civile è stata esercitata per il solo ristoro dei danni non patrimoniali; si sono riscontrate le dichiarazioni della persona offesa sulla base del soccorso offerto da due donne prima dell'arrivo dell'ambulanza, ma tali persone non sono state esaminate nel processo; la motivazione secondo la quale sarebbe indubbio che [OSCURATO:PERSONA] si sia resa conto dell'impatto, avendo udito l'urto e il rumore, non è plausibile ma illogica e inesistente, posto che dall'istruttoria è emerso che [OSCURATO:PERSONA] si fosse resa conto del rumore e dell'impatto, ritenendoli tuttavia dovuti all'urto contro un palo. Con riguardo all'elemento soggettivo, la Corte ha preso concretamente in considerazione la possibilità che l'imputata abbia creduto di aver colpito un palo piuttosto che una persona, ma ha tuttavia ritenuto sussistente il dolo senza alcuna dimostrazione che la Marino fosse in grado di accorgersi della dinamica del sinistro. Manca nella sentenza la valutazione della possibilità che l'imputata stesse percorrendo la strada, avesse sentito un urto e un colpo credendo che fosse un palo e non si fosse fermata per via di una strettoia al fine di non creare intralcio. L'affermazione secondo la quale la Marino avesse la certezza che dall'incidente fosse derivato un danno alla persona appare tautologica, autoreferenziale e destituita da un collegamento con quanto affermato in precedenza nella stessa sentenza. La Corte ha violato l'obbligo di motivazione laddove ha ritenuto che l'imputata si sarebbe accorta della presenza del pedone e non lo avrebbe investito ove avesse rispettato le ordinarie regole di prudenza; al contrario, si assume, l'evento non si sarebbe verificato ove il pedone avesse rispettato le ordinarie regole di circolazione stradale camminando in senso oppoSto alla marcia dei veicoli; c) estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 5. Le conformi sentenze di merito hanno così ricostruito il fatto: in data 9 febbraio 2015, alle ore 10,15 circa [OSCURATO:PERSONA] percorreva a piedi via Ronchi in direzione centro città quando una vettura Citroen C3 lo aveva urtato facendolo cadere a terra, schiacciandogli il piede sinistro con la ruota anteriore destra e colpendolo con lo specchietto retrovisore destro, che si era rotto cadendo a terra ed era stato consegnato alla polizia locale; la conducente dell'autovettura aveva inizialmente rallentato la marcia, ma poi aveva proseguito senza fermarsi; due donne giunte in soccorso avevano chiamato la [OSCURATO:PERSONA]; l'Allegri si era recato in [OSCURATO:PERSONA], ove gli era stato diagnosticato un trauma da schiacciamento del piede sinistro con referto datato 9 febbraio 2015 ore 11,04; dal sistema di telerilevamento comunale gli agenti di polizia avevano verificato il transito della Citroen C3 tg. [OSCURATO:TARGA] priva di specchietto retrovisore destro, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ma in uso all'imputata; il tratto ove si era verificato il fatto era rettilineo, largo m.4,70 e fiancheggiato da una folta siepe con presenza di neve sul ciglio della strada; l'imputata, nonostante avesse sentito il rumore dell'urto, non si era fermata. 6. Considerato che con il primo motivo dli appello concernente il giudizio di responsabilità si era devoluto il solo tema dell'insufficienza della prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, il primo motivo di ricorso introduce nel giudizio un argomento, segnatamente l'ascrivibilità del fatto in via esclusiva alla condotta imprudente del pedone, che non risulta dedotto in appello. Si richiama, sul punto, Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631. Dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione della Corte di legittimità ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). 6.1. Conseguentemente, la decisione della Corte si è incentrata sul giudizio di attendibilità della persona offesa, ritenendosi le doglianze difensive inidonee a scardinare il puntuale percorso argomentativo svolto nella sentenza di primo grado a sostegno della credibilità dell'Allegri. 6.2. La censura risulta, inoltre, reiterativa, con riguardo all'elemento soggettivo, delle doglianze sottoposte al giudice di appello con il secondo motivo. Ma omette di confrontarsi con le puntuali argomentazioni svolte alle pagg.18 e segg. a sostegno dell'inverosimiglianza della tesi della Marino, che si era detta certa di aver urtato un palo della luce e che era comunque ritornata sul luogo dopo l'urto, così smentendo quanto riferito dalla persona offesa. La censura omette, in particolare, di confrontarsi con il provvedimento impugnato, laddove si sono rappresentate, con dovizia di particolari, la sussistenza di una serie di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e, al contempo, le contraddizioni presenti nella narrazione dell'imputata. A fronte della chiarezza e coerenza del narrato di Allegri, indice della diretta esperienza della vicenda personalmente vissuta, la Corte non si è sottratta al dovere di valutare l'ipotesi difensiva (pag.20), desumendone con ragionamento logico l'assenza di fondamento anche in ragione delle numerose contraddizioni del narrato. 6.3. La circostanza che la Marino avesse urtato un palo è stata ampiamente sconfessata, secondo i giudici di merito, sia dal fatto che non vi fossero tracce di fronde e foglie, che sarebbero cadute visto che il palo era coperto da una siepe, sia dal fatto che per urtare il palo autovettura avrebbe dovuto necessariamente entrare tra i ramoscelli della siepe, sia perché la stessa Marino, contraddicendosi, aveva escluso di aver colpito la siepe. Ad ulteriore conferma dell'inattendibilità della tesi difensiva si è osservata, con valutazione insindacabile in quanto esente da vizi, l'assenza di tracce di pneumatici sulla neve sottostante il palo, evincibile dalle fotografie scattate dalla polizia locale nell'immediatezza dell'intervento. 6.4. La Corte ha anche evidenziato le numerose contraddizioni esistenti tra la tesi dell'imputata e la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], citata dalla stessa difesa (pag. 24), a fronte del riscontro anche documentale fornito alle dichiarazioni della persona offesa dall'accusa. 7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 7.1. Giova ricordare che le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 02). In ogni caso, con riferimento al dedotto vizio di motivazione, nel ricorso è omesso un puntuale confronto con il tenore della sentenza impugnata, affermandosi che gli elementi di prova non sarebbero stati adeguatamente valutati, trascurandosi che sono stati indicati gli elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, adducendo la necessità di acquisire le testimonianze delle persone che avevano soccorso la vittima sebbene quanto esposto sia sufficiente per conferire alla motivazione un crisma di completezza, tralasciando di censurare con la dovuta specificità le ragioni poste a sostegno del giudizio circa la consapevolezza della donna di aver investito una persona. 7.2. La difesa ha, inoltre, trascurato di confrontarsi con un argomento avente particolare rilievo nel costrutto motivazionale, ossia la concreta possibilità per l'imputata di fermarsi subito dopo l'urto, desunta non illogicamente dai rilievi della polizia locale, che indicavano che la carreggiata fosse larga m. 4,70. Contrariamente a quanto asserito dall'imputata, la Corte ha ritenuto che la conformazione della strada le avrebbe consentito di fermarsi per il tempo necessario, lasciando lo spazio per garantire il passaggio di altre autovetture a senso unico alternato. Con tale argomento la difesa omette di confrontarsi, in violazione dell'onere, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., di illustrare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del motivo di ricorso. 8. L'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di far valere l'intervenuta prescrizione dei reati (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01). 9. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno in 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile Allegr
Sentenza Cassazione n. 48532/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris