CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 30455/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa del 22/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 28/06/2019 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. e, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di penale responsabilità del prevenuto, in quanto, a suo avviso, basato assertivamente sulle sole dichiarazioni di parte offesa e sul riconoscimento fotografico delle pp.00., prospetta censure non consentite in sede di legittimità poiché tali da risolversi in mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a sollecitare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie senza poter individuare ed allegare specifici profili di travisamento di emergenze processuali congruamente valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); emblematico è il riferimento operato a pag. 3 del ricorso laddove, a sostegno della doglianza relativa alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale, la difesa insiste sulla inadeguatezza del dato probatorio acquisito in ordine alla identificazione del ricorrente e, pertanto, proponendo in questa sede rilievi non consentiti a fronte di una motivazione del giudice di merito che risulta congrua ed esaustiva sul punto; non senza tener conto, da ultimo che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585 — 01); considerato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); sostanziale inesistenza, questa, non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello (si veda pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui la responsabilità del ricorrente è stata ritenuta provata oltre ogni ragionevole dubbio), in larga parte non tralasciate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando, di fatto, un'inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom