CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40061/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2020, n. 29475, la Corte di Cassazione, sez. 4, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 12 dicembre 2019, con la quale era stata rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione da lui presentata in relazione al periodo di custodia cautelare al quale lo stesso era stato sottoposto in relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; reato dal quale l'imputato, condannato in primo grado in appello, era stato definitivamente assolto in esito ad annullamento senza rinvio della sentenza d'appello da parte della Corte di cassazione (con sentenza del 17 giugno 2016), per non avere commesso il fatto. 2. Avverso la sentenza della Corte di cassazione l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo, con unico motivo di doglianza, l'esistenza di un errore di fatto in ordine al ritenuto comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere il diritto del ricorrente alla riparazione per ingiusta detenzione. La difesa sostiene che tale errore, commesso dal giudice di legittimità, attiene alla "riferibilità territoriale dello Schiavo, da tempo residente in Germania, in uno con la conclamata assenza di qualunque contestazione rispetto di eventuali o presunti reati fine". In particolare - prosegue la difesa - il riferimento alla frequentazione di soggetti coinvolti in traffici illeciti come idoneo a integrare la colpa grave del ricorrente sarebbe del tutto inconferente, non trattandosi di un coinvolgimento diretto dello stesso in detti traffici illeciti. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è inammissibile, in quanto non proposta ai fini della correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nella sentenza e, dunque, al di fuori dei limiti previsti dall' art. 625-bis cod. proc. pen. Deve ricordarsi che - come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280) - l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio. Sono, perciò, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Dalla semplice lettura del ricorso si evince che il ricorrente non lamenta la mancata considerazione o la scorretta percezione da parte della Corte di cassazione di atti contenuti nel fascicolo a questa trasmesso, perché si limita a contestare la correttezza dell'affermazione della Corte d'appello, ritenuta sufficientemente logica e coerente della Corte di cassazione, secondo cui la colpa grave del ricorrente, preclusiva del riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, consiste in plurimi elementi sintomatici - seppure non sufficienti ai fini di una condanna - dell'inserimento dello stesso in un gruppo criminale, analiticamente descritti alla pag. 3 della sentenza; elementi mai confutati dalla linea difensiva dello stesso ricorrente in sede cautelare. A fronte di tale motivazione, l'affermazione difensiva secondo cui la frequentazione da parte dell'imputato di soggetti criminali andrebbe svalutata quale elemento a suo carico, perché contestualizzata territorialmente, si risolve nel tentativo di sovrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una rivalutazione degli atti. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/06/202