CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20473/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 624 bis cod. pen. (capi A e C), mentre ha rilevato il difetto di querela per il delitto di cui al capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 sulla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali della recidiva e sempre pag. 5 sul diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); Ritenuto inoltre che il secondo motivo è generico, poiché a fronte di un danno non certo tenue corrispondente al valore della refurtiva (due biciclette con pedalata assistita, valore indicato in euro 500,00 per la bicicletta di cui al capo C), non indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, il danno arrecato dovrebbe valutarsi in termini di "speciale" tenuità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso