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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07474/2023

Testo disponibile della fonte

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procura alle liti allegata al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o pre sso lo studio legale Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi n. 5 .

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e per procura alle liti allegata al contro ricorso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso il loro studio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] A/7.

Controricorrenti avverso la sentenza n. 3757/2021 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 15.

10. 2021.

Udita la relazione della causa svoltada’ consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del

14.2. 2023.

Fatti di causa e ragioni della decisione R.G.

N. 9519/2022.Con sentenza n. 3757 del 15.

10. 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, rigettò l e domand e propost e da [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un terreno stipulato in data 12.

6. 2003 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di pagamento del doppio della caparra versata, affermando che i convenuti, promittenti venditori, non potevano considerarsi inadempienti per il fatto che sul bene compromesso gravava una servitù di elettrodotto, dal momento che essa, per la presenza visibile di tralicci e cavi, doveva considerarsi apparente e quind i conoscibile da parte del promissario acquirente, che in contratto aveva dichiarato di avere conoscenza dello stato di fatto e di diritto del terreno.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 13.

4. 2022, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo già costituitosi nel giudizio di secondo grado quale erede di [OSCURATO:PERSONA], hanno notificato controricorso.

La trattazione della causa è stata avviata in adunanza camerale non partecipata.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso censura la sentenza per violazione dell’art. 1489 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 , c.p.c. per avere il giudice riconosciuto l’esistenza della apparenza della servitù di elettrodotto in ragione della mera visibilità del traliccio e dei cavi di conduzione dell’elettricità.

Si sostiene al contrario che la presenza di tali manufatti non determinava l’apparenza della servitù, non potendo da essa il promissario acquirente avere anche contezza dei poteri spettanti al soggetto titolare, quali l’accesso illimitato al fondo con mezzi e personale, la possibilità di eliminare piante e rami in prossimità dell’impianto, la facoltà di incrementare e modifica r e , nel numero e ne lla tipologia,i sostegni, i cavi conduttori e la stessa tensione dell’impianto .

Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio della sentenza per omessa e insufficiente motivazione e per omesso esame di una circostanza decisiva ai fini R.G.

N. 9519/2022.della controversia, rappresentata dall’ampiezza delle facoltà spettanti all’ente titolare della servitù in discorso.

I due motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione oggettiva, sono inammissibili ed in parte infondati.

La Corte di a ppello ha rigettato la domanda di risoluzione avanzata dall’odierno ricorrente sulla base della doglianza che il terreno compromesso era gravato da una servitù di elettrodotto non dichiarata dalla controparte nel contratto preliminare, rilevando che i promittenti venditori non potevano ritenersi responsabili ai sensi dell’art. 1489 c.c., il quale prevede la possibilità per il compratore di chiedere la risoluzione del contratto solo nel caso in cui non sia a conoscenza del diritto reale gravante sulla cosa venduta.

Nel caso di specie, ha argomentato la Corte, la servitù, per la presenza visibile del traliccio e dei cavi di conduzione dell’elettricità, doveva invece considerarsi apparente ed era pertanto conosciuta o comunque conoscibile dal Capasso, aggiungendo che in sede di contratto questi aveva dichiarato di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto del terreno oggetto del preliminare.

La regola di giudizio fatta propria dal giudice di appello è esatta, dovendosi ritenere che, in caso di vendita di cosa gravata da onere reale, la responsabilità del venditore, ex art. 1489 c.c., resti esclusa laddove il compratore abbia avuto conoscenza del peso gravante sulla cosa oppure si tratti di onere apparente ( Cass. n. 57 del 2018; Cass. n. 22363 del 2017; Cass. n. 8500 del 2013 ).

Tanto precisato, la decisione impugnata si fonda su un accertamento di fatto, relativo alla presenza di opere visibili per l’esercizio della servitù in questione, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Sotto questo profilo le censure sono pertanto inammissibili e tale valutazione si estende anche alla doglianza relativa all’omesso esame delle altre circostanze illustrate dal motivo, non indicando il ricorso l’atto o il documento da cui esse emergerebbero e la sua rituale produzione ed acquisizione agli atti del processo né che se siano state oggetto di discussione tra le parti, come richiesto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.

Per il resto il ricorso è infondato, tenuto conto, da un lato, che l’attività di manutenzione delle opere e di quanto necessario per l’esercizio della servitù R.G.

N. 9519/2022.costituisce una facoltà interna e propria del diritto di servitù di elettrodotto ( art. 1056 c.c. ) e del diritto di servitù in generale,ai sensi dell’art. 1064 c.c., e, dall’altro, che la Corte distrettuale ha adottato, nel proprio giudizio, la nozione di apparenza della servitù in conformità all’orientamento di questa Corte, secondo cui tale requisito si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù, tali da rilevare, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente( Cass.n. 11834 del 2021; Cass. n. 7004 del 2017; Cass. n. 25355 del 2017 ).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura alle liti allegata al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o pre sso lo studio legale Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi n. 5 . Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e per procura alle liti allegata al contro ricorso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso il loro studio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] A/7. Controricorrenti avverso la sentenza n. 3757/2021 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 15. 10. 2021. Udita la relazione della causa svoltada’ consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 14.2. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 9519/2022.Con sentenza n. 3757 del 15. 10. 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, rigettò l e domand e propost e da [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un terreno stipulato in data 12. 6. 2003 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di pagamento del doppio della caparra versata, affermando che i convenuti, promittenti venditori, non potevano considerarsi inadempienti per il fatto che sul bene compromesso gravava una servitù di elettrodotto, dal momento che essa, per la presenza visibile di tralicci e cavi, doveva considerarsi apparente e quind i conoscibile da parte del promissario acquirente, che in contratto aveva dichiarato di avere conoscenza dello stato di fatto e di diritto del terreno. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 13. 4. 2022, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo già costituitosi nel giudizio di secondo grado quale erede di [OSCURATO:PERSONA], hanno notificato controricorso. La trattazione della causa è stata avviata in adunanza camerale non partecipata. Parte ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza per violazione dell’art. 1489 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 , c.p.c. per avere il giudice riconosciuto l’esistenza della apparenza della servitù di elettrodotto in ragione della mera visibilità del traliccio e dei cavi di conduzione dell’elettricità. Si sostiene al contrario che la presenza di tali manufatti non determinava l’apparenza della servitù, non potendo da essa il promissario acquirente avere anche contezza dei poteri spettanti al soggetto titolare, quali l’accesso illimitato al fondo con mezzi e personale, la possibilità di eliminare piante e rami in prossimità dell’impianto, la facoltà di incrementare e modifica r e , nel numero e ne lla tipologia,i sostegni, i cavi conduttori e la stessa tensione dell’impianto . Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio della sentenza per omessa e insufficiente motivazione e per omesso esame di una circostanza decisiva ai fini R.G. N. 9519/2022.della controversia, rappresentata dall’ampiezza delle facoltà spettanti all’ente titolare della servitù in discorso. I due motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione oggettiva, sono inammissibili ed in parte infondati. La Corte di a ppello ha rigettato la domanda di risoluzione avanzata dall’odierno ricorrente sulla base della doglianza che il terreno compromesso era gravato da una servitù di elettrodotto non dichiarata dalla controparte nel contratto preliminare, rilevando che i promittenti venditori non potevano ritenersi responsabili ai sensi dell’art. 1489 c.c., il quale prevede la possibilità per il compratore di chiedere la risoluzione del contratto solo nel caso in cui non sia a conoscenza del diritto reale gravante sulla cosa venduta. Nel caso di specie, ha argomentato la Corte, la servitù, per la presenza visibile del traliccio e dei cavi di conduzione dell’elettricità, doveva invece considerarsi apparente ed era pertanto conosciuta o comunque conoscibile dal Capasso, aggiungendo che in sede di contratto questi aveva dichiarato di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto del terreno oggetto del preliminare. La regola di giudizio fatta propria dal giudice di appello è esatta, dovendosi ritenere che, in caso di vendita di cosa gravata da onere reale, la responsabilità del venditore, ex art. 1489 c.c., resti esclusa laddove il compratore abbia avuto conoscenza del peso gravante sulla cosa oppure si tratti di onere apparente ( Cass. n. 57 del 2018; Cass. n. 22363 del 2017; Cass. n. 8500 del 2013 ). Tanto precisato, la decisione impugnata si fonda su un accertamento di fatto, relativo alla presenza di opere visibili per l’esercizio della servitù in questione, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Sotto questo profilo le censure sono pertanto inammissibili e tale valutazione si estende anche alla doglianza relativa all’omesso esame delle altre circostanze illustrate dal motivo, non indicando il ricorso l’atto o il documento da cui esse emergerebbero e la sua rituale produzione ed acquisizione agli atti del processo né che se siano state oggetto di discussione tra le parti, come richiesto dall’art. 360 n. 5 c.p.c. Per il resto il ricorso è infondato, tenuto conto, da un lato, che l’attività di manutenzione delle opere e di quanto necessario per l’esercizio della servitù R.G. N. 9519/2022.costituisce una facoltà interna e propria del diritto di servitù di elettrodotto ( art. 1056 c.c. ) e del diritto di servitù in generale,ai sensi dell’art. 1064 c.c., e, dall’altro, che la Corte distrettuale ha adottato, nel proprio giudizio, la nozione di apparenza della servitù in conformità all’orientamento di questa Corte, secondo cui tale requisito si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù, tali da rilevare, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente( Cass.n. 11834 del 2021; Cass. n. 7004 del 2017; Cass. n. 25355 del 2017 ). Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio
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