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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03092/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che — a differenza di quel che si deduce nell'unico motivo del ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] — la Corte ha adeguatamente illustrato le ragioni del disconoscimento della prevalenza sulle aggravanti delle comunque concesse (come equivalenti) circostanze attenuanti generiche rimarcando (e specificamente illustrando) la gravità della condotta e le modalità della sua esecuzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 24/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che — a differenza di quel che si deduce nell'unico motivo del ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] — la Corte ha adeguatamente illustrato le ragioni del disconoscimento della prevalenza sulle aggravanti delle comunque concesse (come equivalenti) circostanze attenuanti generiche rimarcando (e specificamente illustrando) la gravità della condotta e le modalità della sua esecuzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 24/11/2
Sentenza Cassazione n. 03092/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris