CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 21444/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 9/9/2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 5/5/2021 dal Tribunale di Frosinone, riqualificava il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA]Uomo ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena nella misura del dispositivo. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. La Corte avrebbe negato tale esimente con motivazione viziata, valorizzando elementi in sé non decisivi, a muover dal quantitativo di stupefacente rinvenuto, evidentemente lordo; ancora, non sarebbe stata considerata la sostanziale incensuratezza dell'imputato, così come l'assenza di precedenti specifici e di legami con la criminalità organizzata. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciandosi sulla questione qui riproposta - ha steso una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha evidenziato, in senso contrario all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il quantitativo di sostanza rinvenuta (principio attivo dal quale poter ricavare 201 dosi medie singole); la diversa natura dello stupefacente (hashish e marijuana), tale da evidenziare una maggior pericolosità sociale; il materiale di confezionamento trovato nell'abitazione dell'imputato, evidentemente tale da denotare un'attività illecita reiterata. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 e