CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12 luglio 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 8 marzo 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 3, ha già sottolineato la rilevanza del contributo offerto dall'imputato, che era entrato insieme al correo all'interno della tabaccheria, rafforzando la portata intimidatoria della minaccia ai danni dell'anziana vittima; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale già valorizzato come alla luce delle modalità della condotta e delle conseguenze patite dalla persona offesa, attesa la natura pluri-offensiva del reato contestato, non rilevasse il ridotto valore economico del telefonino; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]