CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 20 del D.Igs 20 aprile 1992 n. 285, non è consentito; che, invero, questa Corte nella sua composizione più autorevole ha affermato che "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, in ogni caso, la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) ha correttamente affermato che l'illecito amministrativo di cui all'art. 20 del D.Igs 20 aprile 1992 n. 285 (occupazione della sede stradale) non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen, trattandosi di norme che proteggono beni giuridici diversi essendo la prima posta a tutela della sicurezza della circolazione stradale e la seconda a difesa del patrimonio ( Sez. 2, n. 17892 del 15/04/2015, Ganci, Rv. 263766); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 nove