CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 41822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E 1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Bari, all'esito della camera di consiglio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, lett. d), e comma 2, lett. a) I. n. 633 del 1941 perché estinto per prescrizione, confermando la confisca in quanto obbligatoria. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto appello, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 83 di. n. 18 del 2020, anche in riferimento al decreto n. 269/2020 della Corte di appello di Bari, per essere stata l'udienza celebrata il 29 aprile 2020, nonostante la sospensione obbligatoria disposta dalla normativa emergenziale, ciò che ha violato il diritto dell'imputato ad ottenere una sentenza assolutoria e il conseguente dissequestro del materiale oggetto di confisca. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 127, 129, 178 e 599 cod. proc. pen., in ragione dell'impossibilità del difensore, a cui nemmeno è stata comunicata la trattazione dell'appello in camera di consiglio, di esercitare il diritto di difesa del proprio assistito all'interno del procedimento, in violazione del principio del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. Si osserva che la Corte di appello ha fissato udienza camerale per il giorno 29 aprile 2020, che cadeva nel periodo in cui i processi avrebbero dovuto essere rinviati a data successiva all'il maggio 2020, per effetto dell'art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2000, salve le eccezioni — ma non è questo il caso - contemplate dall'art. 2, lett. a) e b) d.l. n. 18 del 2020. 3. Come rilevato dal Procuratore generale, nel 2017 le Sezioni Unite di questa Cote hanno affermato il principio secondo cui nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, dep. 09/06/2017, Iannelli, Rv. 269810). 4. Questa interpretazione è stata però ritenuta confliggente con gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost. con la sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. "in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato". 5. Dopo aver dato atto degli approdi ermeneutici contenuti nella motivazione della richiamata sentenza delle Sezioni unite penali n. 28954 del 2017, la Corte si è appellata alla propria costante giurisprudenza, in forza della quale la violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. "può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli quindi privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa" (ex plurimis, sentenze n. 260 del 2020, n. 124 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 159 del 2014). È ben vero che, in una recentissima pronuncia, la Corte ha affermato, con riferimento ad una particolare disciplina del giudizio di sorveglianza, relativa a un modulo procedimentale a contraddittorio differito, che istituti i quali assicurano una sollecita definizione del contenzioso costituiscono attuazione di un preciso vincolo costituzionale, poiché "la ragionevole durata è un connotato identitario della giustizia del processo" (sentenza n. 74 del 2022). E tuttavia la Corte ha rimarcato la differenza di disciplina prevista, da un lato, per un procedimento nel quale, sia pure in forma differita, è pur sempre assicurato il contraddittorio, e, dall'altro, per l'assunzione di una decisione con una forma non prevista per il giudizio di appello, senza alcuna possibilità di recuperare il contraddittorio e avverso la quale l'unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione. La Corte ha evidenziato che la sentenza n. 317 del 2009 aveva già precisato che il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del "giusto" processo, quale delineato proprio dall'art. 111 Cost. In tale sentenza si è, quindi, affermato che «una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non "giusto", perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto art. 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24, secondo comma, Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo». I principi dettati sia dall'art. 111, secondo comma, Cost., sia dall'art. 6 CEDU delineano, così, la ragionevole durata come canone oggettivo di efficienza dell'amministrazione della giustizia e come diritto delle parti, comunque correlati ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice imparziale. 6. Ciò posto, ad avviso della Corte "l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un 'giusto processo' ex art. 111 Cost., non è (...) bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen." Nemmeno il sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell'utilità concreta dell'impugnazione, "in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito". La Corte, al proposito, ha ribadito l'essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato, nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione. Coerente con tali principi è la previsione dell'art. 469 cod. proc. pen., "che, nel consentire al giudice di primo grado la possibilità di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e salva l'applicabilità del comma 2 di tale articolo, prevede che detta sentenza sia adottata «sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», sicché l'istituto, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, comunque non priva le parti del diritto all'ascolto delle loro ragioni". La Corte, infine, ha sottolineato che "la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito". 7. In applicazione dei principi dinanzi indicanti, la sentenza impugnata, emessa all'esito della camera di consiglio senza l'intervento della difesa, deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli