CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02312/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da: [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a per procura alle liti allegata al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Codogno ( LO ), via F. Cavallotti n. 18. Ricorrente contro Agenzia di Tutela della Salute A.T.S.[OSCURATO:PERSONA] , con sede in Mantova, in persona del direttore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti i n calce al contro ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata preso lo studio di quest’ultimain Roma, viale Tiziano n. 108. Controricorrente avverso la sentenzan. 1672 /2017 della Corte di appello di Brescia , depositata il 4. 12. 2017; R.G. N. 17697/2018.Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che l’ estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26. 10. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. per la cassazione della sentenza n. 1672 del 4. 12. 2017 della Corte di appello di Brescia, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Cremona per la violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 151 del 2007, per avere effettuato un trasporto di n. 5 bovini di categoria vacca frisona di cui una non idonea al trasporto. letto il controricorso della Agenzia di Tutela della [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito della delibera della Giunta regionale n. 4470 del 10. 12. 20015 , ha incorporato la ASL di Cremona; lette l e memori e depositat e dalle pareti in vista dell’adunanza in camera di consiglio del 22. 9. 2021; letta l’ordinanza interlocutoria di questa Corte del 19. 12. 2021, che ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza; rilevato che la società ricorrente con atto depositato in data 23. 9. 2022 e notificato lo stesso giorno alla controricorrente Agenzia di Tutela della [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dal suo legale rappresentante e dal suo procuratore, ha dichiarato di rinunziare al ricorso; che, non risultando l’adesione alla rinuncia della controricorrente, deve darsi luogo alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio visto l’art.391 cod. proc. civ. P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. R.G. N. 17697/2018.Condanna la società ricorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]