CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](:) MADERNO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] In caso di diffusione dei avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di MILANO presente prowedimento omettere le generalità e dato avviso alle parti; gli altri dati identificativi, 52 a n3rma dell'art. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; d.igs. 13.3'03 in quanto'. a disposto d'ufficio CI a richiesta di part'é imposto dalla legge [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], parte civile, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 17 ottobre 2022, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la sentenza di assoluzione dal reato di minaccia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente; - che, in via preliminare, va dato atto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto dal difensore della parte civile non munito di procura speciale (Sez. 5, Sentenza n. 5238 del 22/11/2013, dep. 2014, Rv. 258719); - che, comunque, il proposto motivo, che clenuncia, anche richiamando la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. (così facendo in spregio al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Filardo, sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), il vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2- bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e che, in ragione dei rapporti tra le parti del processo, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle stesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. :196, in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del pr