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Corte di giustizia UEdecreto

Corte di giustizia UE/1987

ECLI:EU:C:1987:153
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61986C0160 - IT Avviso legale importante | 61986C0160 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 1987. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] REIMS. - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 160/87. raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 01783 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, Il sig . [OSCURATO:PERSONA] dirige il supermarket Continent di Reims .

Egli è imputato di aver venduto libri ad un prezzo inferiore a quello consentito dalla legislazione francese, vale a dire dalla legge n . 81-766 del 10 agosto 1981, emendata dalla legge n . 85-500 del 13 maggio 1985, unitamente al decreto di attuazione n . 856556 del 29 maggio 1985 .

Queste norme vietano, salvo alcune eccezioni, la vendita di libri pubblicati o importati in Francia entro il biennio precedente con uno sconto superiore al 5% sul prezzo fissato dall' editore o dall' importatore, salvo nel caso in cui i libri siano importati da un altro Stato membro, tanto se sono stati ivi pubblicati quanto se sono stati pubblicati in Francia indi esportati in detto paese .

Nella presente causa i fatti sono incontestati .

Dovendo fronteggiare la concorrenza di altri librai che, a quanto pare, applicavano prezzi inferiori a quelli stabiliti dalla legge, il [OSCURATO:PERSONA] offriva alla clientela la scelta tra il prezzo fissato dalla legge e un prezzo scontato del 20% rispetto al prezzo di vendita raccomandato .

Pur se non vi sono prove di effettive vendite a questa seconda condizione, è evidente che molti, se non tutti i clienti, optavano per il prezzo inferiore . [OSCURATO:PERSONA] de police di Reims, dinanzi al quale pende il processo, ha sottoposto alla Corte la seguente questione : " Se i principi comunitari di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dal trattato della Comunità europea vietino l' istituzione, mediante legge o regolamento, in uno Stato membro di detta Comunità di un duplice regime di prezzi nello stesso settore del commercio del libro e per prodotti identici o analoghi e, più particolarmente per quel che riguarda i libri, di un regime di prezzi imposti, salvo sconti non superiori al 5% per i libri editi e venduti nello Stato senza passaggio di una frontiera intracomunitaria durante la distribuzione e di un regime di prezzi liberi, in particolare per i libri editi in Francia e reimportati da un altro Stato membro ".

Il problema su cui verte la presente controversia è sostanzialmente identico a quello che ha dato origine alla causa 355/85 Driancourt / Cognet, sulla quale vi siete pronunciati il 23 ottobre 1986, Racc . pag . 3231 .

Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha esposto argomenti miranti a dimostrare che la legge francese crea una disparità tra il libraio che tratta libri pubblicati in Francia, e che non hanno mai lasciato il paese, e il libraio che vende libri importati o che, pubblicati in Francia sono stati esportati e reimportati .

Le conseguenze della legge, egli sostiene, sono quelle di abolire la concorrenza sul prezzo nelle vendite al minuto e di creare una discriminazione .

Buona parte dei suoi argomenti mi pare siano rivolti a criticare la legge francese in quanto tale piuttosto che a contestare la sua compatibilità con la norma comunitaria .

Gli argomenti che egli svolge circa la compatibilità della normativa francese con quella comunitaria sono stati esaminati sostanzialmente nella sentenza della Corte nella causa Cognet e sono stati vagliati pure nella causa 168/86 Rousseau / [OSCURATO:PERSONA], sentenza del 25 febbraio 1987, Racc . pag . 0000 .

Nulla nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, né in quelle orali svolte oggi, pare fornisca alla Corte motivi per mutare l' atteggiamento assunto nelle cause Cognet e Rousseau .

In questa causa si è fatto richiamo all' art . 3, lett . f ), pur se esso non è menzionato nella questione specifica .

Mi pare, come ho già detto nella causa Cognet, che questo articolo non sia una disposizione sulla quale si può fare assegnamento in quanto tale in una causa tra uno Stato membro e un commerciante di questo Stato ( vedi pure la causa 229/83, Leclerc, Racc . 1985, pag . 1 ).

Di conseguenza per i motivi esposti nella sentenza Cognet, la soluzione della questione sottoposta dal [OSCURATO:PERSONA] de police di Reims dovrebbe essere la seguente : Né l' art . 7 del trattato CEE, né qualsiasi altra disposizione o principio sancito in quel trattato si applica a una differenza di trattamento conseguente ad una normativa la quale dispone che il prezzo di vendita al minuto dei libri deve venir fissato dall' editore o dall' importatore, prezzo che è vincolante per tutti i rivenditori, e secondo la quale il prezzo del libro pubblicato e stampato nello Stato membro interessato può venire liberamente determinato allorché i libri vengono reimportati dopo essere stati esportati in un altro Stato membro, mentre il prezzo viene fissato dall' editore nel caso in cui i libri non abbiano valicato alcuna frontiera comunitaria nel corso della distribuzione .

Le spese incontrate dalla Commissione in questo procedimento non sono ripetibili .

Spetta al giudice a quo pronunciarsi sulle spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] . (*) Traduzione dal francese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61986C0160 - IT Avviso legale importante | 61986C0160 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 1987. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] REIMS. - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 160/87. raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 01783 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, Il sig . [OSCURATO:PERSONA] dirige il supermarket Continent di Reims . Egli è imputato di aver venduto libri ad un prezzo inferiore a quello consentito dalla legislazione francese, vale a dire dalla legge n . 81-766 del 10 agosto 1981, emendata dalla legge n . 85-500 del 13 maggio 1985, unitamente al decreto di attuazione n . 856556 del 29 maggio 1985 . Queste norme vietano, salvo alcune eccezioni, la vendita di libri pubblicati o importati in Francia entro il biennio precedente con uno sconto superiore al 5% sul prezzo fissato dall' editore o dall' importatore, salvo nel caso in cui i libri siano importati da un altro Stato membro, tanto se sono stati ivi pubblicati quanto se sono stati pubblicati in Francia indi esportati in detto paese . Nella presente causa i fatti sono incontestati . Dovendo fronteggiare la concorrenza di altri librai che, a quanto pare, applicavano prezzi inferiori a quelli stabiliti dalla legge, il [OSCURATO:PERSONA] offriva alla clientela la scelta tra il prezzo fissato dalla legge e un prezzo scontato del 20% rispetto al prezzo di vendita raccomandato . Pur se non vi sono prove di effettive vendite a questa seconda condizione, è evidente che molti, se non tutti i clienti, optavano per il prezzo inferiore . [OSCURATO:PERSONA] de police di Reims, dinanzi al quale pende il processo, ha sottoposto alla Corte la seguente questione : " Se i principi comunitari di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dal trattato della Comunità europea vietino l' istituzione, mediante legge o regolamento, in uno Stato membro di detta Comunità di un duplice regime di prezzi nello stesso settore del commercio del libro e per prodotti identici o analoghi e, più particolarmente per quel che riguarda i libri, di un regime di prezzi imposti, salvo sconti non superiori al 5% per i libri editi e venduti nello Stato senza passaggio di una frontiera intracomunitaria durante la distribuzione e di un regime di prezzi liberi, in particolare per i libri editi in Francia e reimportati da un altro Stato membro ". Il problema su cui verte la presente controversia è sostanzialmente identico a quello che ha dato origine alla causa 355/85 Driancourt / Cognet, sulla quale vi siete pronunciati il 23 ottobre 1986, Racc . pag . 3231 . Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha esposto argomenti miranti a dimostrare che la legge francese crea una disparità tra il libraio che tratta libri pubblicati in Francia, e che non hanno mai lasciato il paese, e il libraio che vende libri importati o che, pubblicati in Francia sono stati esportati e reimportati . Le conseguenze della legge, egli sostiene, sono quelle di abolire la concorrenza sul prezzo nelle vendite al minuto e di creare una discriminazione . Buona parte dei suoi argomenti mi pare siano rivolti a criticare la legge francese in quanto tale piuttosto che a contestare la sua compatibilità con la norma comunitaria . Gli argomenti che egli svolge circa la compatibilità della normativa francese con quella comunitaria sono stati esaminati sostanzialmente nella sentenza della Corte nella causa Cognet e sono stati vagliati pure nella causa 168/86 Rousseau / [OSCURATO:PERSONA], sentenza del 25 febbraio 1987, Racc . pag . 0000 . Nulla nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, né in quelle orali svolte oggi, pare fornisca alla Corte motivi per mutare l' atteggiamento assunto nelle cause Cognet e Rousseau . In questa causa si è fatto richiamo all' art . 3, lett . f ), pur se esso non è menzionato nella questione specifica . Mi pare, come ho già detto nella causa Cognet, che questo articolo non sia una disposizione sulla quale si può fare assegnamento in quanto tale in una causa tra uno Stato membro e un commerciante di questo Stato ( vedi pure la causa 229/83, Leclerc, Racc . 1985, pag . 1 ). Di conseguenza per i motivi esposti nella sentenza Cognet, la soluzione della questione sottoposta dal [OSCURATO:PERSONA] de police di Reims dovrebbe essere la seguente : Né l' art . 7 del trattato CEE, né qualsiasi altra disposizione o principio sancito in quel trattato si applica a una differenza di trattamento conseguente ad una normativa la quale dispone che il prezzo di vendita al minuto dei libri deve venir fissato dall' editore o dall' importatore, prezzo che è vincolante per tutti i rivenditori, e secondo la quale il prezzo del libro pubblicato e stampato nello Stato membro interessato può venire liberamente determinato allorché i libri vengono reimportati dopo essere stati esportati in un altro Stato membro, mentre il prezzo viene fissato dall' editore nel caso in cui i libri non abbiano valicato alcuna frontiera comunitaria nel corso della distribuzione . Le spese incontrate dalla Commissione in questo procedimento non sono ripetibili . Spetta al giudice a quo pronunciarsi sulle spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] . (*) Traduzione dal francese .
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