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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 11162/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20886/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4639/2019 depositata il20/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.Nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’attore esponeva che le convenute avevano realizzato un terrapieno che, premendo sulla recinzione, aveva creato crepe e sfaldamenti, causando il danneggiamento del muro di confine.

Le convenute, costituendosi in giudizio, sostenevano che i danni erano imputabili all’umidità delle opere realizzate da parte attrice.

Istruita la causa mediante consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 423/2018, accoglieva la domanda, condannando le convenute al pagamento della somma di € 30.570,14.

2. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 4639/2 019, rigettava l’appello, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, che rinveniva la causa di danneggiamento del muro nella mancata adozione delle corrette regole di costruzione nella realizzazione del terrapieno.

3. Avverso tale sentenza propo ngono ricorso per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorsoillustrato da memoria.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello rigettato la richiesta di rinnovazione della CTU, perché non formulata in sede di precisazione delle conclusioni.

Va premessa la validità della procura speciale alla stregua della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.

Il motivo è inammissibile.

La censura è priva di specificità perché non risultano indicate le ragioni per le quali la condivisione della motivazione di primo grado, unitamente al recepimento della CTU considerata esaustiva, si traduca nel vizio di motivazione apparente.

Inoltre, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito(Cass.n. 22799/2017).

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

La Corte d’Appello, nel valutare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, avrebbe erroneamente ritenuto le osservazioni formulate dal CTP precluse o apoditticamente critiche, nonché volte esclusivamente a ottenere un’interpretazione più favorevole ai propri assunti.

Il motivo è inammissibile.

La denuncia del vizio di motivazione è inammissibile in presenza di doppia conformein base all’art. 348 ter cpc .

Inoltre, la censura non costituisce idonea critica del la sentenza impugnata perché consta pressocché integralmente della trascrizione dell’atto di appello e della comparsa conclusionale in sede di appello, atti indirizzati all’impugnazione della decisione di primo grado. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20886/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4639/2019 depositata il20/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’attore esponeva che le convenute avevano realizzato un terrapieno che, premendo sulla recinzione, aveva creato crepe e sfaldamenti, causando il danneggiamento del muro di confine. Le convenute, costituendosi in giudizio, sostenevano che i danni erano imputabili all’umidità delle opere realizzate da parte attrice. Istruita la causa mediante consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 423/2018, accoglieva la domanda, condannando le convenute al pagamento della somma di € 30.570,14. 2. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 4639/2 019, rigettava l’appello, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, che rinveniva la causa di danneggiamento del muro nella mancata adozione delle corrette regole di costruzione nella realizzazione del terrapieno. 3. Avverso tale sentenza propo ngono ricorso per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorsoillustrato da memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello rigettato la richiesta di rinnovazione della CTU, perché non formulata in sede di precisazione delle conclusioni. Va premessa la validità della procura speciale alla stregua della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte. Il motivo è inammissibile. La censura è priva di specificità perché non risultano indicate le ragioni per le quali la condivisione della motivazione di primo grado, unitamente al recepimento della CTU considerata esaustiva, si traduca nel vizio di motivazione apparente. Inoltre, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito(Cass.n. 22799/2017). 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. La Corte d’Appello, nel valutare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, avrebbe erroneamente ritenuto le osservazioni formulate dal CTP precluse o apoditticamente critiche, nonché volte esclusivamente a ottenere un’interpretazione più favorevole ai propri assunti. Il motivo è inammissibile. La denuncia del vizio di motivazione è inammissibile in presenza di doppia conformein base all’art. 348 ter cpc . Inoltre, la censura non costituisce idonea critica del la sentenza impugnata perché consta pressocché integralmente della trascrizione dell’atto di appello e della comparsa conclusionale in sede di appello, atti indirizzati all’impugnazione della decisione di primo grado. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Ro
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