CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5627‒2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro MULTILOGISTICS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], e KING s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliate in Roma alla via V. Bellini, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - Oggetto: Dogane-Dazi antidumping- avverso la sentenza n. 4036/09/2018 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 26 settembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; FATTO e DIRITTO In controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di rettifica dell’accertamento n. 33238 e n. 38790 nonché degli atti di irrogazione delle sanzioni n. 33239 e n. 38795 dell’anno 2014 emessi nei confronti della King s.p.a.,quale società importatrice di prodotti (di viteria) realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come invece dichiarato negli atti di importazione, con conseguente inapplicabilità del dazio preferenziale applicato alle merci provenienti dalle Filippine, nonché nei confronti della Multilogistics s.p.a., quale spedizioniere, e dell’ avvis o di rettifica dell’accertamento n. 38798 e dell’atto di irrogazione delle sanzioni n. 38799 del 2014 emessi nei confronti della predetta società importatrice e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale spedizioniere, a seguito di revisione su base documentale delle bollette doganali relative alle importazioni effettuatenegli anni 2011 e 2012, la CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui le intimate replicano con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, con istanza di riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 2446/2016 R.G. di questa Corte. Le società controricorrenti con atto del 3 marzo 2023 hanno avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023 contestualmente manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie di cui alla predetta legge. Rileva la Corte, d’ufficio , la questione della definibilità agevolata della controversia, vertente in materia di dazi, ai sensi dell’art. 1, comma 193, della detta legge. Su tale questione occorre instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. assegnando al P.G. e alle parti un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima. P.Q. M. La Corte si riservaai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., assegnando al PG e alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d’uffic