CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 49843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 169. R.G. 24292 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano erronea applicazione degli artt. 628 comma terzo n. 1 e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti (vedi pagg. da 25 a 28 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di appello incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. conseguente al riconoscimento della circostanza aggravante delle persone riunite non è consentito, in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con il quale i ricorrenti lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza aggravanti di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è generico ed aspecifico; i giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (vedi Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173). La replica contenuta nel ricorso si limita ad ignorare la corretta ricostruzione logico-fattuale adottata dai giudici di merito, contro l'evidenza della sua correttezza. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. 169. R.G. 24292 - 2023 Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]