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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27322/2026

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ato il 16/08/1995 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] è presente il sostituto processUale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza.

Il difensore riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'integrale accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 17 ottobre 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi C) e D) e, ritenuto il medesimo disegno criminoso, nonché riqualificato il reato di cui al capo D) ai sensi dell'art. 648, comma 4, cod. pen., ha condannato l'imputato alla pena stimata di giustizia.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato mediante l'articolazione di tre motivi:

2.1. Con il primo motivo di ricorso, afferente al delitto di furto con strappo ex art. 624- bis, comma 2, cod. pen., contestato al capo C) della rubrica, si lamenta l'inutilizzabilità della denuncia sporta dalla vittima [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 512-bis c.p.p.

In proposito, la difesa deduce che la persona offesa si era resa irreperibile subito dopo il fatto e che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], prima di acquisirne la denuncia, avrebbe dovuto compiere tutte le necessarie ricerche, anche in Romania, secondo i principi della sentenza delle Sezioni Unite n. 27918/2010; e che comunque, trattandosi di cittadina di uno Stato estero, gli inquirenti avrebbe dovuto acquisirne la testimonianza in incidente probatorio, nel corso delle indagini, per prevenire il rischio del suo allontanamento con conseguente irreperibilità.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, relativo al delitto di ricettazione contestato al capo D) della rubrica, si deduce il vizio di motivazione, che la difesa reputa carente, in quanto gli elementi indiziari indicati dalla Corte di appello si rivelano al più idonei a fondare un sospetto, ma sono privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza necessari al superamento del ragionevole dubbio.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 27/11/2025 è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], corredata da allegati.

5. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Giova richiamare i principi giurisprudenziali a mente dei quali, in tema di letture di atti ex art. 512 cod. proc. peri., l'irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando 2risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge (Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021, C., Rv. 282182); e che, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129).

Tanto premesso, la lettura della sentenza impugnata evidenzia che il Giudice di primo grado ha citato regolarmente, per la prima udienza, la testimone persona offesa, che non si era però presentata, avendo mandato una nnail tramite il datore di lavoro, in cui affermava di essere impossibilitata a presenziare per difficoltà logistiche; che la notifica per la successiva udienza non era andata a buon fine, dal momento che la teste aveva fatto rientro in Romania, suo paese di origine, senza indicare recapiti o indirizzi per poter essere raggiunta; che, all'udienza successiva, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non poteva disporne l'accompagnamento coattivo, dal momento che la teste non era rientrata in Italia, come dimostrato dal fatto che la stessa non era stata trovata all'ultimo indirizzo in cui era reperibile in Italia; che il Tribunale, pertanto, disponeva nuovo rinvio e ulteriori ricerche, anche in attesa di notizie da parte del Consolato rumeno, con esito infruttuoso, dal momento che i Carabinieri territorialmente competenti riferivano di non aver trovato la teste nei luoghi dell'ultima residenza in Italia; che il Consolato rumeno, con dichiarazione scritta, riferiva che non era in grado di fornire alcuna notizia.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha osservato che le diverse ricerche, effettuate in un lungo lasso di tempo, hanno dato conto di come l'Autorità giudiziaria abbia esperito tutte le attività necessarie per procedere all'audizione della teste, evidenziando come detta audizione non sia risultata possibile per cause imprevedibili che non avrebbero consentito, all'epoca, di chiedere l'incidente probatorio; di come non sia emerso che la predetta si fosse resa volontariamente irreperibile, stante il motivo improvviso che ne aveva determinato il rientro in Romania; e di come la ricerca della teste persona offesa fosse priva di alcun riferimento all'estero.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere articolato sul non consentito piano del fatto, si appalesa generico e privo di critiche specifiche al percorso argomentativo sul punto della sentenza impugnata.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso.

Giova al riguardo ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui 3quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie in cui la Corte territoriale ha sottolineato le concrete modalità della condotta e la personalità del ricorrente.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 16/08/1995 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] è presente il sostituto processUale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. Il difensore riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'integrale accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 17 ottobre 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi C) e D) e, ritenuto il medesimo disegno criminoso, nonché riqualificato il reato di cui al capo D) ai sensi dell'art. 648, comma 4, cod. pen., ha condannato l'imputato alla pena stimata di giustizia. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato mediante l'articolazione di tre motivi: 2.1. Con il primo motivo di ricorso, afferente al delitto di furto con strappo ex art. 624- bis, comma 2, cod. pen., contestato al capo C) della rubrica, si lamenta l'inutilizzabilità della denuncia sporta dalla vittima [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 512-bis c.p.p. In proposito, la difesa deduce che la persona offesa si era resa irreperibile subito dopo il fatto e che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], prima di acquisirne la denuncia, avrebbe dovuto compiere tutte le necessarie ricerche, anche in Romania, secondo i principi della sentenza delle Sezioni Unite n. 27918/2010; e che comunque, trattandosi di cittadina di uno Stato estero, gli inquirenti avrebbe dovuto acquisirne la testimonianza in incidente probatorio, nel corso delle indagini, per prevenire il rischio del suo allontanamento con conseguente irreperibilità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, relativo al delitto di ricettazione contestato al capo D) della rubrica, si deduce il vizio di motivazione, che la difesa reputa carente, in quanto gli elementi indiziari indicati dalla Corte di appello si rivelano al più idonei a fondare un sospetto, ma sono privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza necessari al superamento del ragionevole dubbio. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 27/11/2025 è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], corredata da allegati. 5. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. Giova richiamare i principi giurisprudenziali a mente dei quali, in tema di letture di atti ex art. 512 cod. proc. peri., l'irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando 2risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge (Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021, C., Rv. 282182); e che, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129). Tanto premesso, la lettura della sentenza impugnata evidenzia che il Giudice di primo grado ha citato regolarmente, per la prima udienza, la testimone persona offesa, che non si era però presentata, avendo mandato una nnail tramite il datore di lavoro, in cui affermava di essere impossibilitata a presenziare per difficoltà logistiche; che la notifica per la successiva udienza non era andata a buon fine, dal momento che la teste aveva fatto rientro in Romania, suo paese di origine, senza indicare recapiti o indirizzi per poter essere raggiunta; che, all'udienza successiva, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non poteva disporne l'accompagnamento coattivo, dal momento che la teste non era rientrata in Italia, come dimostrato dal fatto che la stessa non era stata trovata all'ultimo indirizzo in cui era reperibile in Italia; che il Tribunale, pertanto, disponeva nuovo rinvio e ulteriori ricerche, anche in attesa di notizie da parte del Consolato rumeno, con esito infruttuoso, dal momento che i Carabinieri territorialmente competenti riferivano di non aver trovato la teste nei luoghi dell'ultima residenza in Italia; che il Consolato rumeno, con dichiarazione scritta, riferiva che non era in grado di fornire alcuna notizia. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha osservato che le diverse ricerche, effettuate in un lungo lasso di tempo, hanno dato conto di come l'Autorità giudiziaria abbia esperito tutte le attività necessarie per procedere all'audizione della teste, evidenziando come detta audizione non sia risultata possibile per cause imprevedibili che non avrebbero consentito, all'epoca, di chiedere l'incidente probatorio; di come non sia emerso che la predetta si fosse resa volontariamente irreperibile, stante il motivo improvviso che ne aveva determinato il rientro in Romania; e di come la ricerca della teste persona offesa fosse priva di alcun riferimento all'estero. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere articolato sul non consentito piano del fatto, si appalesa generico e privo di critiche specifiche al percorso argomentativo sul punto della sentenza impugnata. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Giova al riguardo ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui 3quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie in cui la Corte territoriale ha sottolineato le concrete modalità della condotta e la personalità del ricorrente. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M
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