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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 1989

Cassazione n. 32358/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze - sezione riesame del 16 febbraio esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2022, il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che ha disposto nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso nei confronti di un connazionale.

2. Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato proponendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606, co. 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., censura l'ordinanza che «apoditticamente e in contrasto con le risultanze investigative» ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga travisando le risultanze processuali da cui risulterebbe invece l'abbandono, già da gennaio 2021, del proposito di allontanarsi dal territorio italiano.

Erroneamente inoltre il Tribunale, nel ravvisare il pericolo di recidivanza, ha fatto riferimento ad una presunta evasione del ricorrente dagli arresti domiciliari che non si è mai verificata.

2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto (sequestro di persona a scopo di estorsione), nell'alveo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni operato con violenza e minaccia posto in essere tramite il sequestro di persona che, ove configurabile, non avrebbe consentito l'operatività degli automatismi dettati dal combinato disposto degli artt. 275, comma 3 e 274 cod. proc. pen. 2.3.

Con il terzo motivo censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto non configurabile l'ipotesi di cui all'art. 630, comma 4, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti i procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, «in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione.

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari» (così, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, Sez. 4, n. 17781 del 14/04/2021, [OSCURATO:PERSONA]).

Trattasi, invero, di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.

Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se il giudice di merito abbia dato conto, in modo adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell'affermata gravità degli indizi a carico dell'indagato e se la motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto.

Occorre poi precisare che la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui al primo comma dell'art. 273 cod. proc. pen. non è perfettamente sovrapponibile a quella di "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

In tale ultimo caso si fa riferimento, a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., a quei fatti certi, gravi, precisi e concordanti che consentono di risalire ad un fatto incerto; per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli.

In altri termini, «in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi ''grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare». (Sez. 6, n. 26115 dell'11.6.2020, Pesce, Rv. 279610).

Alla luce di siffatti principi devono essere valutate le censure mosse al provvedimento impugnato.

1.1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, il travisamento delle risultanze processuali, là dove il Tribunale del riesame, confermando il provvedimento del Gip, ha ritenuto la sussistenza del pericolo grave, concreto e attuale di fuga.

Sul punto la motivazione impugnata è invece solida, logica e conseguenziale e si salda con quella conforme e articolata del giudice per le indagini preliminari là dove viene evidenziato sia che l'indagato può fare riferimento anche ad una solida rete di contatti nel proprio paese di origine utile per fuggire in qualunque momento, sia che è emersa, da alcune conversazioni intercettate, l'aperta volontà del ricorrente di recarsi in Spagna presso un parente al fine di sfuggire alle conseguenze penali della propria condotta, intento del tutto congruente con la situazione dell'indagato di soggetto gravemente indiziato dei fatti oggetto delle indagini.

La valutazione delle risultanze istruttorie è estranea al giudizio di questa Corte di legittimità che, in materia di provvedimenti c'e IThertate, non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale di riesame.

Anche il travisamento del fatto intanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di avere rappresenl:ato al giudice del riesame gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio, cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento, o dalle specifiche, ed a tal fine, autosufficienti indicazioni processuali offerte dal ricorrente, se e come gli elementi siano stati valutati.

Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte e da cui questo Collegio non intende discostarsi quello secondo cui «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a clisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio». (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S. , Rv. 277758 - 01).

Ad ogni buon conto il ricorrente lamenta che dall'annotazione redatta dalla polizia giudiziaria e riportata nel provvedimento del Gip (pag. 24) risulta che «il progetto di lasciare il territorio dello Stato Italiano è però stato abbandonato come è pacificamente rilevabile dalle telefonate e dalle vicende che si sono susseguite nei giorni successivi».

Tale frase, però, non è di per sé sufficiente a far ritenere travisate da parte dei giudici le risultanze istruttorie posto che il suo contenuto è idoneo ad essere interpretato, in difetto di contrari riscontri forniti dal ricorrente, nel senso che l'argomento non è stato abbandonato, ma semplicemente non è stato più affrontato.

Il denunziato errore in cui sarebbe caduta la Corte d'appello, là dove fa riferimento all'evasione da parte dell'indagato dagli arresti domiciliari disposti per altro reato, non emerge dagli atti posto che l'affermazione trova esatta conferma anche nell'ordinanza del Gip (si vedano pag. 48 e pag. 32).

1.2. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa motivazione da parte del Tribunale del riesame in ordine alla riqualificazione del reato contestato in «esercizio arbitrario delle proprie ragioni operato con violenza e minaccia posto in essere per il tramite di sequestro di persona».

Sul punto è sufficiente rilevare che tale mol:ivo, come risulta dall'ordinanza del riesame non contestata in parte qua, viene proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e, quindi, attesa la sua novità, è inammissibile (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852 - 01).2.

Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]:e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze - sezione riesame del 16 febbraio esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2022, il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che ha disposto nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso nei confronti di un connazionale. 2. Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606, co. 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., censura l'ordinanza che «apoditticamente e in contrasto con le risultanze investigative» ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga travisando le risultanze processuali da cui risulterebbe invece l'abbandono, già da gennaio 2021, del proposito di allontanarsi dal territorio italiano. Erroneamente inoltre il Tribunale, nel ravvisare il pericolo di recidivanza, ha fatto riferimento ad una presunta evasione del ricorrente dagli arresti domiciliari che non si è mai verificata. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto (sequestro di persona a scopo di estorsione), nell'alveo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni operato con violenza e minaccia posto in essere tramite il sequestro di persona che, ove configurabile, non avrebbe consentito l'operatività degli automatismi dettati dal combinato disposto degli artt. 275, comma 3 e 274 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto non configurabile l'ipotesi di cui all'art. 630, comma 4, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti i procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, «in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari» (così, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, Sez. 4, n. 17781 del 14/04/2021, [OSCURATO:PERSONA]). Trattasi, invero, di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se il giudice di merito abbia dato conto, in modo adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell'affermata gravità degli indizi a carico dell'indagato e se la motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto. Occorre poi precisare che la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui al primo comma dell'art. 273 cod. proc. pen. non è perfettamente sovrapponibile a quella di "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. In tale ultimo caso si fa riferimento, a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., a quei fatti certi, gravi, precisi e concordanti che consentono di risalire ad un fatto incerto; per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. In altri termini, «in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi ''grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare». (Sez. 6, n. 26115 dell'11.6.2020, Pesce, Rv. 279610). Alla luce di siffatti principi devono essere valutate le censure mosse al provvedimento impugnato. 1.1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, il travisamento delle risultanze processuali, là dove il Tribunale del riesame, confermando il provvedimento del Gip, ha ritenuto la sussistenza del pericolo grave, concreto e attuale di fuga. Sul punto la motivazione impugnata è invece solida, logica e conseguenziale e si salda con quella conforme e articolata del giudice per le indagini preliminari là dove viene evidenziato sia che l'indagato può fare riferimento anche ad una solida rete di contatti nel proprio paese di origine utile per fuggire in qualunque momento, sia che è emersa, da alcune conversazioni intercettate, l'aperta volontà del ricorrente di recarsi in Spagna presso un parente al fine di sfuggire alle conseguenze penali della propria condotta, intento del tutto congruente con la situazione dell'indagato di soggetto gravemente indiziato dei fatti oggetto delle indagini. La valutazione delle risultanze istruttorie è estranea al giudizio di questa Corte di legittimità che, in materia di provvedimenti c'e IThertate, non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale di riesame. Anche il travisamento del fatto intanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di avere rappresenl:ato al giudice del riesame gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio, cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento, o dalle specifiche, ed a tal fine, autosufficienti indicazioni processuali offerte dal ricorrente, se e come gli elementi siano stati valutati. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte e da cui questo Collegio non intende discostarsi quello secondo cui «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a clisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio». (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S. , Rv. 277758 - 01). Ad ogni buon conto il ricorrente lamenta che dall'annotazione redatta dalla polizia giudiziaria e riportata nel provvedimento del Gip (pag. 24) risulta che «il progetto di lasciare il territorio dello Stato Italiano è però stato abbandonato come è pacificamente rilevabile dalle telefonate e dalle vicende che si sono susseguite nei giorni successivi». Tale frase, però, non è di per sé sufficiente a far ritenere travisate da parte dei giudici le risultanze istruttorie posto che il suo contenuto è idoneo ad essere interpretato, in difetto di contrari riscontri forniti dal ricorrente, nel senso che l'argomento non è stato abbandonato, ma semplicemente non è stato più affrontato. Il denunziato errore in cui sarebbe caduta la Corte d'appello, là dove fa riferimento all'evasione da parte dell'indagato dagli arresti domiciliari disposti per altro reato, non emerge dagli atti posto che l'affermazione trova esatta conferma anche nell'ordinanza del Gip (si vedano pag. 48 e pag. 32). 1.2. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa motivazione da parte del Tribunale del riesame in ordine alla riqualificazione del reato contestato in «esercizio arbitrario delle proprie ragioni operato con violenza e minaccia posto in essere per il tramite di sequestro di persona». Sul punto è sufficiente rilevare che tale mol:ivo, come risulta dall'ordinanza del riesame non contestata in parte qua, viene proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e, quindi, attesa la sua novità, è inammissibile (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852 - 01).2. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]:e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
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