CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 27167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4653/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassa- zione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n.708/06/2014 depositata il 26 giugno 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, sez. staccata di Pescara, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- butaria Provinciale di Chieti n.66/4/2011 di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP e accessori relativi all'anno di imposta 2003. 2. Le riprese erano disposte nel quadro di un accertamento sintetico ex art.38 comma 4 del d.P.R. n.600 del 1973, a seguito dell'omessa pre- sentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2003 e di indagini bancarie ex art.32 comma 1 n.2 del d.P.R. n.600 del 1973. Il giudice d'appello dichiarava legittimo l'accertamento dell'Amministrazione fi- nanziaria, riducendo nondimeno il reddito complessivo netto ad Euro 370.309,22. 3. Avverso la decisione della CTR propone ricorso il contribuente, affi- dato a sei motivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo e quarto motivo, in relazione all'art. 360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ. si deduce la violazione degli artt. 53 e 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 e la nullità della sentenza ex artt. 112 e 346 cod. proc. civ. con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'ap- pello proposto dall'Agenzia delle entrate, per difetto di specificità di motivi, e omessa pronuncia sulle eccezioni non riproposte in appello che dovevano essere dichiarate rinunciate, in particolare in relazione alle operazioni di acquisto di certificati di deposito e alle operazioni ex- traconto di Euro 22.000,00. 5. Le censure sono inammissibili. È prescritto, a pena di inammissibi- lità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., che per agevolare la Corte nella comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sen- tenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione, il ricorrente ha l'onere di operare una esposizione chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riprodu- zione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è cen- surata per non averne tenuto conto (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01). Orbene, nel caso in esame le cen- sure in disamina non riproducono il contenuto dell'appello proposto dall'Agenzia, né l'atto impositivo e ciò le rende non decisive. 6. Il secondo motivo - ex art. 360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ. - deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. n.917 del 1986, 38 del d.P.R. n.600 del 1973, e la nullità della sen- tenza, perché i versamenti eseguiti dal coniuge del ricorrente sui propri conti bancari e postali non potrebbero essere considerati come ele- menti presuntivi del reddito accertato sinteticamente a carico del ma- rito. La censura è ulteriormente rielaborata nella memoria illustrativa, con ampi richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU.7. Il motivo è infondato, in quanto per giurisprudenza consolidata della Sezione (Sez. 5 - , Sentenza n. 549 del 15/01/2020 Rv. 656550 - 01), in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, le verifiche fiscali fi- nalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono an- che indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest'ultimo da ele- menti sintomatici, tra i quali - come nella specie - si segnalano il rap- porto di stretta familiarità, l'ingiustificata capacità reddituale dei pros- simi congiunti nel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delle di- chiarazioni e l'esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone. La decisione del giudice d'appello è dunque conforme a tale consolidato - e anche da ultimo riaffermato - insegnamento giurisprudenziale, che tiene conto anche della giurisprudenza unionale. 8. Il terzo motivo - ai fini dell'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 cod. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 comma 1 n.2 e 38 comma 4 del d.P.R. n.600 del 1973, 2729 cod. civ. perché i versamenti bancari non giustificati non avrebbero potuto es- sere accertati come ricavi presunti non dichiarati dalle società delle quali il ricorrente era amministratore e socio, non avendo costui eser- citato attività professionale o commerciale nel periodo di imposta. 9. La censura è infondata. La presunzione di cui all'art. 32 comma 1 n.2 cit. non si applica esclusivamente ai redditi di impresa, né solo ai redditi percepiti da società commerciali. Al contrario, in tema di accer- tamento delle imposte sui redditi, questa Corte (Sez. 5 - , Ordinanza n. 16913 del 11/08/2020, Rv. 658657 - 01) ha più volte statuito che nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di loro distribuzione "pro quota" ai soci. È fatta salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati. Nel caso di specie è incontestato il fatto che il contri- buente nel periodo di imposta fosse socio delle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. 10. Inoltre, la suddetta presunzione è pienamente compatibile con il ricorso ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo d'imposta. Infatti (Sez. 5 - , Sentenza n. 27811 del 31/10/2018, Rv. 651088 - 01), la determinazione delle imposte sui redditi delle persone fisiche effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguar- danti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ul- teriore prova - inclusa quella fondata sull'art. 32 comma 1 n.2 cit. - rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sic- ché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito pre- sunto non esiste o esiste in misura inferiore. 11. Il quinto motivo - in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 cod. proc. civ. si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 56 del d.lgs. n.546 del 1992, 112 e 346 cod. proc. civ. con riferi- mento all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Agen- zia delle entrate, per difetto di specificità di motivi, e omessa pronuncia sulle eccezioni non riproposte in appello che dovevano essere conside- rate oggetto di rinuncia. In particolare, il ricorrente fa riferimento alle operazioni di versamento residue da lui eseguite, escluse dal reddito accertato per l'importo com- plessivo di Euro 76.500,00, di cui Euro 12.500,00 e Euro 12.000,00 per depositi Carichieti, ed Euro 52.000,00 per deposito Unicredit.12. La censura è inammissibile. Va ribadito che «Il giudizio di cassa- zione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronun- cia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonoma- mente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria di- versa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti» (Cass. n. 25332 del 28/11/2014). Quanto poi alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istrut- tori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi- derazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanze istruttorie offerte dalle parti e, nella fattispecie, il fatto storico alla base del motivo è indubbiamente stato considerato dalla CTR, alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata. 13. Con il sesto motivo, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 56, 38 comma 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, 212 (rectius 112) cod. proc. civ. con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, per difetto di specificità di motivi di tale atto, e omessa pronuncia sulla questione della spesa per incre- menti patrimoniali, da considerarsi sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effet- tuata e nei quattro precedenti, per cui il relativo reddito accertato do- veva essere determinato nell'importo pari ad un quinto della spesa stessa, con deduzione di un'insufficienza motivazionale da parte della sentenza impugnata. 14. Il motivo è inammissibile, sia nella parte in cui deduce l'insuffi- cienza motivazionale nel quadro del nuovo art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie ratione temporis, sia, per il resto, in difetto di riproduzione dell'atto impositivo ai fini della dimo- strazione della rilevanza della questione prospettata, sulla base del principio di diritto già sopra richiamato (cfr. Cass. 24340/2018) che pone l'onere a carico della parte ricorrente di dimostrare la decisività della propria prospettazione, da collocare entro il perimetro dell'atto impositivo. 15. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liqui- date come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600.00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo un