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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 22050/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6916/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'APULIA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliato in Bari, [OSCURATO:PERSONA]Arca,

18. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BARI n. 2348/2018 depositata il23/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la CTR della Puglia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della CTP di Bari con cui era stato rigettato il ricorso originario avente ad oggetto l'impugnativa del sollecito di pagamento della somma di C 413,58 per i contributi di bonifica e miglioramento fondiario relativamente all'anno 2012, emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA] quale concessionaria della riscossione del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia.

Ha rilevato la CTR che nel sollecito di pagamento non vi era richiamo al piano di classificazione dei terreni né agli estremi della delibera di Giunta regionale con la quale era stato approvatoil piano di classificazione sicché il contribuente non era stato posto in grado di verificare la legittimità del calcolo del contributo dallo stesso dovuto.

La CTR ha condannato il Consorzio e la Soget al pagamento delle spese processuali liquidate, a carico di ciascuno, in € 1500,00 per il doppio grado di giudizio;

2. avverso tale pronuncia il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;

3. il consorziato e la Soget sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212 del 2000.

Il ricorrente critica in particolare l'impugnata pronuncia nella parte in cui questa rileva il mancato riferimento al piano classifica e alla pubblicazione della delibera di Giunta comunale, evidenziando che invece nel sollecito vi erano tutti gli elementi necessari a consentire al contribuente di avere piena conoscenza della pretesa segnatamente, gli indici di beneficio riferiti ad ogni particella catastale;

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 91 e 92 cod. proc. civ. per avere la CTR liquidato le spese del giudizio in un importo di 1500 euro per ciascuno degli appellati e in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, senza dar conto delle ragioni della liquidazione operata in simile importo e, in ogni caso, superando i limiti correlati al valore della controversia (“circa 400 euro”); 3.il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, assorbito il secondo; 3.1 La CTR ha accolto l’appello del contribuente, senza entrare nel merito della pretesa impositiva, sul presupposto che il sollecito di pagamento non contenesse l’indicazione del piano di classificazione dei terreni e degli estremi relativi alla pubblicazione della delibera di [OSCURATO:PERSONA] di approvazione del piano classifica.

Come emerge dalla integrale riproduzione del sollecito impugnato (v. pagina 8 del ricorso), l’atto conteneva gli elementi necessari a consentire al contribuente di svolgere le necessarie verifiche sulla correttezza della richiesta fatta valere.

Oltre ai dati indentificativi dei terreni, alla causale della pretesa, al codice (648) riferito al comprensorio irriguo nel quale insistono i terreni, all’ammontare del tributo, vi era l’indice di beneficio riferito a ciascun terreno.

Emerge, di conseguenza l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza che ha negato che nella specie vi fossero elementi sufficienti per giustificare l'ingiunzione di pagamento.

La CTR non ha peraltro neppure tenuto conto del principio più volte affermato da questa Corte (e al quale aveva invece fatto richiamo la CTP), secondo cui il difetto di motivazione dell’atto impositivo non può condurre all'astratta dichiarazione di nullità del medesimo, allorché lo stesso sia stato impugnato dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa ( v.

Cass. n. 2117/2014; Cass. n. 15580 /2017;2019 nr 8079; v. altresì, su fattispecie identica a quella che occupa, Cass.20133 e 20134 del 2020);

4. in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per l'esame degli altri profili di censura rimasti assorbiti e per la regolamentazione delle spese di lite dell’intero processo; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche in relazione alle spese dell’intero processo.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6916/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'APULIA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliato in Bari, [OSCURATO:PERSONA]Arca, 18. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 2348/2018 depositata il23/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la CTR della Puglia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della CTP di Bari con cui era stato rigettato il ricorso originario avente ad oggetto l'impugnativa del sollecito di pagamento della somma di C 413,58 per i contributi di bonifica e miglioramento fondiario relativamente all'anno 2012, emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA] quale concessionaria della riscossione del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia. Ha rilevato la CTR che nel sollecito di pagamento non vi era richiamo al piano di classificazione dei terreni né agli estremi della delibera di Giunta regionale con la quale era stato approvatoil piano di classificazione sicché il contribuente non era stato posto in grado di verificare la legittimità del calcolo del contributo dallo stesso dovuto. La CTR ha condannato il Consorzio e la Soget al pagamento delle spese processuali liquidate, a carico di ciascuno, in € 1500,00 per il doppio grado di giudizio; 2. avverso tale pronuncia il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; 3. il consorziato e la Soget sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212 del 2000. Il ricorrente critica in particolare l'impugnata pronuncia nella parte in cui questa rileva il mancato riferimento al piano classifica e alla pubblicazione della delibera di Giunta comunale, evidenziando che invece nel sollecito vi erano tutti gli elementi necessari a consentire al contribuente di avere piena conoscenza della pretesa segnatamente, gli indici di beneficio riferiti ad ogni particella catastale; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 91 e 92 cod. proc. civ. per avere la CTR liquidato le spese del giudizio in un importo di 1500 euro per ciascuno degli appellati e in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, senza dar conto delle ragioni della liquidazione operata in simile importo e, in ogni caso, superando i limiti correlati al valore della controversia (“circa 400 euro”); 3.il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, assorbito il secondo; 3.1 La CTR ha accolto l’appello del contribuente, senza entrare nel merito della pretesa impositiva, sul presupposto che il sollecito di pagamento non contenesse l’indicazione del piano di classificazione dei terreni e degli estremi relativi alla pubblicazione della delibera di [OSCURATO:PERSONA] di approvazione del piano classifica. Come emerge dalla integrale riproduzione del sollecito impugnato (v. pagina 8 del ricorso), l’atto conteneva gli elementi necessari a consentire al contribuente di svolgere le necessarie verifiche sulla correttezza della richiesta fatta valere. Oltre ai dati indentificativi dei terreni, alla causale della pretesa, al codice (648) riferito al comprensorio irriguo nel quale insistono i terreni, all’ammontare del tributo, vi era l’indice di beneficio riferito a ciascun terreno. Emerge, di conseguenza l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza che ha negato che nella specie vi fossero elementi sufficienti per giustificare l'ingiunzione di pagamento. La CTR non ha peraltro neppure tenuto conto del principio più volte affermato da questa Corte (e al quale aveva invece fatto richiamo la CTP), secondo cui il difetto di motivazione dell’atto impositivo non può condurre all'astratta dichiarazione di nullità del medesimo, allorché lo stesso sia stato impugnato dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa ( v. Cass. n. 2117/2014; Cass. n. 15580 /2017;2019 nr 8079; v. altresì, su fattispecie identica a quella che occupa, Cass.20133 e 20134 del 2020); 4. in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per l'esame degli altri profili di censura rimasti assorbiti e per la regolamentazione delle spese di lite dell’intero processo; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche in relazione alle spese dell’intero processo. Co
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