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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 24754/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30231/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CS), domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO C ATANZARO n. 740/2019depositata il 08/04/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (odierna controricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (cui è poi subentrato l’odierno Comune ricorrente), chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità dello stesso nella verificarsi di un sinistro, per l’omessa e/o cattiva manutenzione della strada pubblica di proprietà del Comune e che, per l’effetto lo si condannasse al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore della Leonetti, nella complessiva somma di euro 89.049,43.

2. Il Comune di Spezzano si costituì resistendo alla domanda.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1716 del 2016, lo condannò al risarcimento dei danni in favore dell’attrice,quantificandoli in euro 22.460,43, nonché alle spese di lite.

3. Avverso la suddetta sentenza propose appello il Comune di Spe zzano Piccolo, sulla scorta di tre motivi di doglianza relativi al nesso causale, alla condotta della danneggiata asseritamente considerabile quale caso fortuito ed alle spese.

4. Si costituì [OSCURATO:PERSONA], eccependo preliminarmente l’inammissibilitàdell’appello ex art. 345 cod. proc. civ. e 348 bis cod. proc.civ., resistendo inoltre nel merito al gravame e chiedendo la confermadella sentenza impugnata.

5. Con sentenza n. 740 del 2019, depositata in data 8/4/2019, oggetto di ricorso, l a Corte d ’ Appello di Catanzaro ha rigettato l ’ appello e confermatola sentenza gravata.

6. Avverso la predetta sentenza il Comune di Casali del Manco (subentratoin tutti i rapporti attivi e passivi al Comune di [OSCURATO:PERSONA]), propone ricorso per Cassazio ne, affidato a tre motivi , cui PatriziaLeonetti resiste con controricorso.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. , “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2051 e 2697 c.c. e dei principi in materia di accertamento del nesso di causalità e del relativo onere della prova in materia di responsabilità da cose in custodia – Violazione dell ’ art. 116 c.p.c. e deiprincipi in materia di valutazione della prova ” .

In particolare, il ricorrente censura la decisione della Corte d ’ Appello laddove ha accertato il nesso eziologico tra la res e il danno, disattendendo il principio, richiamato dall ’ amministrazione convenuta, per cui, allorché il danno sia causato da una cosa non dotata di intrinseco dinamismo,ma iner t e e statica, spett erebbe al danneggiato provare il nesso causale e dimostrarne la pericolosità.

In conclusione, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha condotto, e comunquenon ha esplicitato in sentenza, alcun tipo di indagine circa la obiettiva pericolosità dei luoghi e l ’ esatta dinamica del sinistro, nonchécirca la prevedibilità e l ’ evitabilità del pericolo.

In tal modo, laCorte territoriale ha finito per ritenere provato il nesso eziologico trala res e il danno esclusivamente attraverso la dimostrazione della cadutain corrispondenza di una qualsiasi anomalia della cosa stessa, instaurandouna sorta di automatismo tra caduta responsabilità del custode.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5 , cod. proc. civ. , “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e dei principi in materia di accertamento del caso fortuito; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per la omessa considerazione delle circostanze della visibilità dell’anomalia e della conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata”.

Sostiene il Comune ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del caso fortuito, asseritamente rinvenibile nella condotta colposa della danneggiata, valorizzando esclusivamente il fatto che la Leonetti indossasse scarpe basse, così omettendo di valutare le circostanze della visibilità dell’anomalia stradale e della conoscenza dei luoghi, nonché della loro pericolosità ed insidiosità, da parte della danneggiata.

In particolare, con riferimento al comportamento della danneggiata, il ricorrente si riporta alla giurisprudenza secondo cui “quanto più la situazione di possibile danno suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del fatto, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass., 28/06/2019, n. 17443).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co.,nn. 3 e 5 , cod. proc. civ. , “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza escluso la configurabilità del concorso di colpa del danneggiato”.

D educe il ricorrente che la Corte territoriale, avendo omesso di prendere in considerazione i fatti e le circostanze decisive di cui al motivo che precede, al fine di accertare il comportamento imprudente e poco accorto della danneggiata, ha errato anche al più limitato fine di riconoscere un concorso di colpa di quest’ultima nella causazione del danno, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. , e quindi di ridurre proporzionalmente l’entità del danno risarcibile.

4. In via preliminare va os servato che parte controricorrente ha eccepito l’improcedibilità e/o nullità del ricorso per vizio di notifica, osservando al riguardo che la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata al procuratore costituito in primo grado anziché al difensore nel domicilio eletto nel giudizio di appello.

Al riguardo va osservato che «Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità),o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.» (cosìCass., Sez.

Un., sent., 20/07/2016, n. 14916 (enfasi aggiunta, n.d.r.); conforme Cass., sez.

III., sent. 09/03/2018, n. 5663).

L’eccezione in questione va pertanto disattesa, stante la costituzione della controricorrente nel presente giudizio di legittimità.

5. Il primo e il secondo motivo , in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. 5.1 Con riferimento alla ripartizione dell ’ onere della prova in materia di responsabilità per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., la sentenza gravata così motiva: “Dovendosi ritenere i testi escussi attendibili, non essendoci ragioni per ritenere il contrario, può affermarsi che la danneggiata abbia provato l’evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa.

A fronte di tali affermazioni, il Comune, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., non ha fornito né la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, né il caso fortuito e, quindi, l’esistenza di un fattore che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma ad un profilo causale dell’evento esterno alla cosa che, può consistere anche nella condotta dello stesso danneggiato, limitandosi ad affermare attraverso i propri testi la regolarità del manto stradale, nonché la circostanza che Leonetti al momento del sinistro indossasse tacchi alti, circostanze smentite dai testi dì parte attrice che hanno assistito ai fatti di causa.

Invero, per ottenere l’esonero della responsabilità, il custode avrebbe dovuto provare, in particolare, che il comportamento del danneggiato abbia avuto i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia stato, quindi, idoneo a produrre l’evento escludendo fattori causali concorrenti (Cass. 10/10/2008, n. 25029).

La mancata dimostrazione di quanto sopra esclude anche la configurabilità di un eventuale concorso di colpa ex art. 1227 cc per come prospettato dall’appellante” (così da fine p. 7 a p. 8 della sentenza). 5.2 Tale motivazione risulta congrua ed in linea con la giurisprudenza di legittimitàin base alla quale: “ La responsabilità di cui all ’ art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”(cosìCass.

Sez.

Un., ord. 30/06/2022, n. 20943). [OSCURATO:PERSONA]. , Sez.

III, ord. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 35429: “ L a responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è da ascrivere, invece, al modello tipologico della responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, affinché essa si configuri, come correttamente sostenuto dalla sentenza impugnata, la dimostrazione da parte di chi si assume danneggiato del nesso di causalità materiale tra la cosa custodita e l’evento di danno, mentre sul custode grava l’onere, per andare esente da responsabilità, di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, cioè di un fatto esterno, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato che sia tale da rappresentare una causa autonoma del verificarsi dell’evento di danno; tale caso fortuito non ha nulla a che vedere con la dimostrazione da parte del custode di avere avuto un comportamento diligente, come pretenderebbe parte ricorrente, ma consiste in una circostanza estrinseca idonea a immutare l’ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita, concretamente dotata di caratteristiche di non conoscibilità/non prevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, cioè della regolarità causale, la quale spezza la prima serie causale, togliendo di mezzo gli effetti giuridici della stessa, e origina un diverso ciclo causale”. 5.3 E ntrambi i motivi sono pertanto inammissibili , in quanto non si confrontanocon la effettiva ratio decidendi della sentenza gravata .

Ma, soprattutto, essi risultanoinammissibili ai sensi dell ’ art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché, avendo la sentenza deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, il ricorrente non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa. 5.4 Eme rge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto il ricordati profili, le deduzioni del Comune ricorrentein realtà si risolvano nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. già Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudicidi merito (v. di recente Cass., Sez.

Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione). 5.5 Per tale via, lungi da censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente in realtà sollecita – cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità – un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. 5.6 Come ribadito di recente da Cass, Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a unarilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”. 5.7 A ciò va aggiunto , quanto al secondo motivo , che l a censura concernente l’omesso esame circa un fatto decisivo è inammissibile anche ex art. 348 ter, co. 5° c.p.c., atteso che (diversamente da quanto sostenuto dal Comune) ricorre un’ipotesi di c.d.

“doppia conforme” e ilricorrente non ha dimostrato che le decisioni di merito sono fondate su ragioni diverse inerenti alle questioni di fatto.

Peraltro, sempre nel senso della inammissibilità , va rilevato che la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.deve riguardare un “fatto” inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche – come nella specie – vizi della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass, Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523; Cass 29/9/2016, n. 19312).

6. Il terzo motivo va soggetto alle medesime considerazioni esposte con riferimento ai primi due motivi, ed è pertanto inammissibile.

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo i n favore della controricorrent e [OSCURATO:PERSONA] , seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi edoltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge, in favore in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] .

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30231/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CS), domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO C ATANZARO n. 740/2019depositata il 08/04/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (odierna controricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (cui è poi subentrato l’odierno Comune ricorrente), chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità dello stesso nella verificarsi di un sinistro, per l’omessa e/o cattiva manutenzione della strada pubblica di proprietà del Comune e che, per l’effetto lo si condannasse al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore della Leonetti, nella complessiva somma di euro 89.049,43. 2. Il Comune di Spezzano si costituì resistendo alla domanda. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1716 del 2016, lo condannò al risarcimento dei danni in favore dell’attrice,quantificandoli in euro 22.460,43, nonché alle spese di lite. 3. Avverso la suddetta sentenza propose appello il Comune di Spe zzano Piccolo, sulla scorta di tre motivi di doglianza relativi al nesso causale, alla condotta della danneggiata asseritamente considerabile quale caso fortuito ed alle spese. 4. Si costituì [OSCURATO:PERSONA], eccependo preliminarmente l’inammissibilitàdell’appello ex art. 345 cod. proc. civ. e 348 bis cod. proc.civ., resistendo inoltre nel merito al gravame e chiedendo la confermadella sentenza impugnata. 5. Con sentenza n. 740 del 2019, depositata in data 8/4/2019, oggetto di ricorso, l a Corte d ’ Appello di Catanzaro ha rigettato l ’ appello e confermatola sentenza gravata. 6. Avverso la predetta sentenza il Comune di Casali del Manco (subentratoin tutti i rapporti attivi e passivi al Comune di [OSCURATO:PERSONA]), propone ricorso per Cassazio ne, affidato a tre motivi , cui PatriziaLeonetti resiste con controricorso. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. , “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2051 e 2697 c.c. e dei principi in materia di accertamento del nesso di causalità e del relativo onere della prova in materia di responsabilità da cose in custodia – Violazione dell ’ art. 116 c.p.c. e deiprincipi in materia di valutazione della prova ” . In particolare, il ricorrente censura la decisione della Corte d ’ Appello laddove ha accertato il nesso eziologico tra la res e il danno, disattendendo il principio, richiamato dall ’ amministrazione convenuta, per cui, allorché il danno sia causato da una cosa non dotata di intrinseco dinamismo,ma iner t e e statica, spett erebbe al danneggiato provare il nesso causale e dimostrarne la pericolosità. In conclusione, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha condotto, e comunquenon ha esplicitato in sentenza, alcun tipo di indagine circa la obiettiva pericolosità dei luoghi e l ’ esatta dinamica del sinistro, nonchécirca la prevedibilità e l ’ evitabilità del pericolo. In tal modo, laCorte territoriale ha finito per ritenere provato il nesso eziologico trala res e il danno esclusivamente attraverso la dimostrazione della cadutain corrispondenza di una qualsiasi anomalia della cosa stessa, instaurandouna sorta di automatismo tra caduta responsabilità del custode. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5 , cod. proc. civ. , “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e dei principi in materia di accertamento del caso fortuito; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per la omessa considerazione delle circostanze della visibilità dell’anomalia e della conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata”. Sostiene il Comune ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del caso fortuito, asseritamente rinvenibile nella condotta colposa della danneggiata, valorizzando esclusivamente il fatto che la Leonetti indossasse scarpe basse, così omettendo di valutare le circostanze della visibilità dell’anomalia stradale e della conoscenza dei luoghi, nonché della loro pericolosità ed insidiosità, da parte della danneggiata. In particolare, con riferimento al comportamento della danneggiata, il ricorrente si riporta alla giurisprudenza secondo cui “quanto più la situazione di possibile danno suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del fatto, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass., 28/06/2019, n. 17443). 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co.,nn. 3 e 5 , cod. proc. civ. , “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza escluso la configurabilità del concorso di colpa del danneggiato”. D educe il ricorrente che la Corte territoriale, avendo omesso di prendere in considerazione i fatti e le circostanze decisive di cui al motivo che precede, al fine di accertare il comportamento imprudente e poco accorto della danneggiata, ha errato anche al più limitato fine di riconoscere un concorso di colpa di quest’ultima nella causazione del danno, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. , e quindi di ridurre proporzionalmente l’entità del danno risarcibile. 4. In via preliminare va os servato che parte controricorrente ha eccepito l’improcedibilità e/o nullità del ricorso per vizio di notifica, osservando al riguardo che la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata al procuratore costituito in primo grado anziché al difensore nel domicilio eletto nel giudizio di appello. Al riguardo va osservato che «Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità),o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.» (cosìCass., Sez. Un., sent., 20/07/2016, n. 14916 (enfasi aggiunta, n.d.r.); conforme Cass., sez. III., sent. 09/03/2018, n. 5663). L’eccezione in questione va pertanto disattesa, stante la costituzione della controricorrente nel presente giudizio di legittimità. 5. Il primo e il secondo motivo , in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. 5.1 Con riferimento alla ripartizione dell ’ onere della prova in materia di responsabilità per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., la sentenza gravata così motiva: “Dovendosi ritenere i testi escussi attendibili, non essendoci ragioni per ritenere il contrario, può affermarsi che la danneggiata abbia provato l’evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa. A fronte di tali affermazioni, il Comune, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., non ha fornito né la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, né il caso fortuito e, quindi, l’esistenza di un fattore che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma ad un profilo causale dell’evento esterno alla cosa che, può consistere anche nella condotta dello stesso danneggiato, limitandosi ad affermare attraverso i propri testi la regolarità del manto stradale, nonché la circostanza che Leonetti al momento del sinistro indossasse tacchi alti, circostanze smentite dai testi dì parte attrice che hanno assistito ai fatti di causa. Invero, per ottenere l’esonero della responsabilità, il custode avrebbe dovuto provare, in particolare, che il comportamento del danneggiato abbia avuto i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia stato, quindi, idoneo a produrre l’evento escludendo fattori causali concorrenti (Cass. 10/10/2008, n. 25029). La mancata dimostrazione di quanto sopra esclude anche la configurabilità di un eventuale concorso di colpa ex art. 1227 cc per come prospettato dall’appellante” (così da fine p. 7 a p. 8 della sentenza). 5.2 Tale motivazione risulta congrua ed in linea con la giurisprudenza di legittimitàin base alla quale: “ La responsabilità di cui all ’ art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”(cosìCass. Sez. Un., ord. 30/06/2022, n. 20943). [OSCURATO:PERSONA]. , Sez. III, ord. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 35429: “ L a responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è da ascrivere, invece, al modello tipologico della responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, affinché essa si configuri, come correttamente sostenuto dalla sentenza impugnata, la dimostrazione da parte di chi si assume danneggiato del nesso di causalità materiale tra la cosa custodita e l’evento di danno, mentre sul custode grava l’onere, per andare esente da responsabilità, di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, cioè di un fatto esterno, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato che sia tale da rappresentare una causa autonoma del verificarsi dell’evento di danno; tale caso fortuito non ha nulla a che vedere con la dimostrazione da parte del custode di avere avuto un comportamento diligente, come pretenderebbe parte ricorrente, ma consiste in una circostanza estrinseca idonea a immutare l’ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita, concretamente dotata di caratteristiche di non conoscibilità/non prevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, cioè della regolarità causale, la quale spezza la prima serie causale, togliendo di mezzo gli effetti giuridici della stessa, e origina un diverso ciclo causale”. 5.3 E ntrambi i motivi sono pertanto inammissibili , in quanto non si confrontanocon la effettiva ratio decidendi della sentenza gravata . Ma, soprattutto, essi risultanoinammissibili ai sensi dell ’ art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché, avendo la sentenza deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, il ricorrente non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa. 5.4 Eme rge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto il ricordati profili, le deduzioni del Comune ricorrentein realtà si risolvano nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. già Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudicidi merito (v. di recente Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione). 5.5 Per tale via, lungi da censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente in realtà sollecita – cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità – un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. 5.6 Come ribadito di recente da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a unarilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”. 5.7 A ciò va aggiunto , quanto al secondo motivo , che l a censura concernente l’omesso esame circa un fatto decisivo è inammissibile anche ex art. 348 ter, co. 5° c.p.c., atteso che (diversamente da quanto sostenuto dal Comune) ricorre un’ipotesi di c.d. “doppia conforme” e ilricorrente non ha dimostrato che le decisioni di merito sono fondate su ragioni diverse inerenti alle questioni di fatto. Peraltro, sempre nel senso della inammissibilità , va rilevato che la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.deve riguardare un “fatto” inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche – come nella specie – vizi della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523; Cass 29/9/2016, n. 19312). 6. Il terzo motivo va soggetto alle medesime considerazioni esposte con riferimento ai primi due motivi, ed è pertanto inammissibile. 7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo i n favore della controricorrent e [OSCURATO:PERSONA] , seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi edoltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge, in favore in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] . Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2
Sentenza Cassazione n. 24754/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris