CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Sassari, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2- sexies, cod. strada, commesso il 30/03/2016. 2. Il ricorrente, in particolare, deduce violazione di legge, in relazione al mancato avviso all'indagato, in sede di accertamento del tasso alcolemico, della facoltà di farsi assistere dal difensore, nonché vizi motivazionali in merito all'affermata responsabilità per la fattispecie di cui innanzi. 3. La Procura generale della Repubblica ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione in assenza di qualificate sospensioni della prescrizione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. 2. È il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275: "In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione con conseguente revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e della confisca amministrativa dell'autocarro in sequestro (mod. [OSCURATO:PERSONA] targato ZA037RP9) e trasmissione degli atti al Prefetto di Sassari per quanto di competenza, ex art. 224 cod. strada. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Dispone la revoca delle sanzioni amministrative accessorie e la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Sassari per quanto di competenza. Così deciso in