Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 32543/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 9 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 12 settembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di 3 anni di reclusione, per il reato di cui all'art. 256 bis, comma 1, del cl.lgs. n. 152 del 2006, per avere dato fuoco sia a rifiuti pericolosi sia non pericolosi, depositati in maniera incontrollata in un fondo nella sua disponibilità.

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, l'inosservanza di disposizioni di legge penale e vizi della motivazione, con riferimento alla affermazione di responsabilità.

In particolare, il ricorrente lamenta che non sia stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e del successivo loro abbruciamento da parte del ricorrente.

Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto, il ricorrente, senza individuare specifici travisamenti probatori, chiede una rivalutazione degli elementi di prova che non è consentita dalla legge in sede di legittimità e, in ogni caso, perché detti elementi di prova sono stati adeguatamente considerati dai giudici di merito con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità.

La sentenza impugnata, infatti, sottolinea in modo non manifestamente illogico gli elementi di fatto dai quali è stata desunta la responsabilità dell'imputato, evidenziando, in particolare, l'avvenuta combustione dei rifiuti in un luogo nella disponibilità del solo imputato, cioè un fondo recintato e chiuso nella disponibilità solamente del ricorrente (nel quale non è stata negata la presenza dei rifiuti né il loro abbandono, non essendo stata allegata alcuna autorizzazione alla loro gestione, né il carattere temporaneo del loro deposito in detto fondo); la provenienza dei rifiuti medesimi dall'attività imprenditoriale del ricorrente, unico interessato al loro smaltimento, anche in forma illecita; l'assenza di alcun tipo di autorizzazione alla gestione dei rifiuti suddetti: si tratta di considerazioni logiche e idonee a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente, che questi ha censurato esclusivamente sul piano della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti, oltre che della loro attribuibilità al ricorrente, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, nel quale resta esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito dell'unico motivo al quale è stato affidato.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 9 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 12 settembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di 3 anni di reclusione, per il reato di cui all'art. 256 bis, comma 1, del cl.lgs. n. 152 del 2006, per avere dato fuoco sia a rifiuti pericolosi sia non pericolosi, depositati in maniera incontrollata in un fondo nella sua disponibilità. Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, l'inosservanza di disposizioni di legge penale e vizi della motivazione, con riferimento alla affermazione di responsabilità. In particolare, il ricorrente lamenta che non sia stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e del successivo loro abbruciamento da parte del ricorrente. Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto, il ricorrente, senza individuare specifici travisamenti probatori, chiede una rivalutazione degli elementi di prova che non è consentita dalla legge in sede di legittimità e, in ogni caso, perché detti elementi di prova sono stati adeguatamente considerati dai giudici di merito con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità. La sentenza impugnata, infatti, sottolinea in modo non manifestamente illogico gli elementi di fatto dai quali è stata desunta la responsabilità dell'imputato, evidenziando, in particolare, l'avvenuta combustione dei rifiuti in un luogo nella disponibilità del solo imputato, cioè un fondo recintato e chiuso nella disponibilità solamente del ricorrente (nel quale non è stata negata la presenza dei rifiuti né il loro abbandono, non essendo stata allegata alcuna autorizzazione alla loro gestione, né il carattere temporaneo del loro deposito in detto fondo); la provenienza dei rifiuti medesimi dall'attività imprenditoriale del ricorrente, unico interessato al loro smaltimento, anche in forma illecita; l'assenza di alcun tipo di autorizzazione alla gestione dei rifiuti suddetti: si tratta di considerazioni logiche e idonee a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente, che questi ha censurato esclusivamente sul piano della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti, oltre che della loro attribuibilità al ricorrente, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, nel quale resta esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito dell'unico motivo al quale è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 32543/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris