CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 21010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCarmine Bernardo-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.7985/2021, depositata in data 11.11.2021.Numero registro generale 8953/2022Numero sezionale 4848/2026Numero di raccolta generale 21010/2026Data pubblicazione 20/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09.06.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Barano d’Ischia notificava allasocietà contribuente l'avviso di pagamento n. 1462 con il quale provvedevaa calcolare e richiedere la somma di euro 10.817,00 a titolo di TARI perl’anno 2019.2. Avverso l’avviso la contribuente proponeva ricorso innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, che lo rigettava.3. La società contribuente impugnava la decisione di prime cure davantialla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, che rigettaval’appello, con la seguente motivazione: «Corretta è stata la determinazionedel Comune di commisurare l'importo della tassa smaltimento rifiuti - inassenza di prova da parte del contribuente di inutilizzabilità del bene - perl'anno in contestazione per l'intero anno e per l'intera superficie dichiarata,non essendo sufficiente al fine di ridimensionare l'operatività del tributo ladenuncia di inizio e di fine occupazione dei locali, regolarmente inoltrata alComune, destinati all'attività di ristorante e stabilimento balneare, sebbenea carattere tipicamente stagionale. Invero la tariffa Tari va commisurata alperiodo di effettiva occupazione e utilizzazione dei locali, che determinal'effettiva produzione di rifiuti, in conformità di quanto previsto dalregolamento per l'applicazione della tassa del Comune di Barano d'Ischia,approvato con delibera del C. C. del 29-11-2013: l'art. 14 prevede infattiche "il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato ingiorni, nel quale sussiste l'occupazione e detenzione dei locali o aree".L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione odetenzione dei locali ed aree sino al giorno in cui è cessata l'occupazione odetenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata".Come detto la parte non ha assolto a tale onere con la comunicazione diinizio e cessazione dell'occupazione per entrambe le attività, trattandosi diNumero registro generale 8953/2022Numero sezionale 4848/2026Numero di raccolta generale 21010/2026Data pubblicazione 20/06/2026del regolamento comunale "si considerano soggetti al prelievo tutti i localie tutte le aree predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzati" e ciò inlinea con la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. 11.9.2019, n. 22705).Corretta è anche la determinazione della superficie tassabile desunta dalleconcessioni demaniali rilasciate al contribuente. Infine, nel ricorso comenell'appello si fa riferimento all'avvenuto sequestro dell'area - adimostrazione del suo inutilizzo - senza tuttavia che sia stata depositatadocumentazione al riguardo».4. Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazione laRistorante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affidando le propriedoglianze a due motivi di ricorso.5. Il Comune di Barano si è costituito con controricorso.6. È stata fissata la camera di consiglio del 09.06.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve darsi atto delle questioni di inammissibilità delricorso sollevate dal Comune con il controricorso, che riguardano:- la formulazione del primo motivo in maniera non esaustiva: lacontribuente non avrebbe dettagliato i fatti di causa ed in particolare nonavrebbe indicato la fase del processo nella quale sarebbero stati depositatii documenti che richiama;- incertezze sulla data di formazione dell’invocato giudicato esterno: nelcaso di specie la ricorrente avrebbe allegato l’esistenza di sentenzedefinitive tra le stesse parti con valore vincolante senza attestarne l’effettivadefinitività.- l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso per insufficienterubricazione: il ricorrente in rubrica avrebbe dedotto il vizio riportando laviolazione degli art. 70 e 71 del d.lgs. 507/1993, indicando, tuttavia, laviolazione della norma prevista dal regolamento comunale.Numero registro generale 8953/2022Numero sezionale 4848/2026Numero di raccolta generale 21010/2026Data pubblicazione 20/06/2026- l’inammissibilità primo e secondo motivo di ricorso, perché sarebbestata chiesta una rivalutazione di merito.2. Per la trattazione dell’eccezione si rinvia alla trattazione dei motivi diricorso.3. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., dolendosi della mancata considerazione, da parte del giudice disecondo grado, dell’invocato giudicato esterno in relazione a sentenzedepositate già in primo grado (n. 14168/46/2015 della C.T.P. di Napoli; n.21376/15 C.T.P. di Napoli; n. 2658 del 2016 della C.T.P. di Napoli; n. 6706del 2017 della C.T.P. di Napoli; n. 3054/1/2018 della C.T.R. di Napoli e n.7110/1/2022 della CGT della Campania). Nell’ambito dello stesso motivo,la contribuente si duole, altresì, dell’esclusione dell’applicazione delprecedente giudicato di cui alla sentenza della Suprema Corte di Cassazionen. 29539/2021 tra le stesse parti.4. Il motivo è inammissibile.4.1. Deve rilevarsi che nell’ambito delle pronunce richiamate le varieCommissioni adite avevano stabilito il principio per il quale, a fronte diprecise dichiarazioni protocollate all’Ente, quest’ultimo non poteva emettereavviso di pagamento discostandosi da quanto dichiarato dalla contribuente,essendo obbligato ad emettere, invece, avviso di accertamento motivato.All’uopo, secondo le sentenze, in virtù di una dichiarata superficie, l’Enteavrebbe dovuto utilizzare la suddetta superficie ai fini della tassazionenell’avviso di pagamento e, ove avesse ritenuto questa invece errata,avrebbe dovuto procedere con atto di accertamento.4.2. Orbene, appare chiaro sulla base della stessa deduzione dellaricorrente che la doglianza invoca l’operatività di un “giudicatointerpretativo”, cioè di un giudicato che si pretenderebbe applicabile ad ognifattispecie, tale, quindi, da vincolare il giudice nell’interpretazione eapplicazione della legge.Numero registro generale 8953/2022Numero sezionale 4848/2026Numero di raccolta generale 21010/2026Data pubblicazione 20/06/2026Tale tipologia di giudicato esterno si porrebbe, in contrasto con ilprincipio inviolabile del libero convincimento di cui all’art. 116 c.p.c., e nonpuò essere ammesso, pertanto, nell’ordinamento giuridico italiano.Come statuito da questa Corte, l’efficacia espansiva del giudicatoesterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della normatributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione delcaso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allostesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire unlimite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare ingiudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce,assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione(Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass.,1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre2013, n. 23723), non operando nell’ordinamento italiano il principio dello“stare decisis”, tipico di alcuni ordinamenti stranieri.4.4. Per quanto riguarda la sentenza della Corte di Cassazione citata dalricorrente – relativa a controversia riguardante le stesse parti per la Tari2017 –, la motivazione così si esprime: «… in assenza di denunce divariazioni la superficie tassabile è quella indicata nell'originariadichiarazione. Ciò posto risulta agli atti che con riferimento alle pregresseannualità 2012 e 2013 il Comune ha applicato la superficie tassabiledichiarata dal contribuente nella denuncia e quindi per quanto riguardal'arenile una superficie pari a mq 257 come risulta dalla riproduzione delcontenuto degli avvisi di accertamento debitamente trascritti dal ricorrentein ossequio al principio di autosufficienza. Va poi considerato che l'art. 10comma terzo del Regolamento comunale stabilisce che la superficietassabile per quanto riguarda gli arenili ove inferiore a quella data inconcessione è quella risultante dalla media delle misurazioni non inferiorialle tre annualità che l'ente effettuerà in contraddittorio con il contribuentea nulla valendo eventuali denunce di variazione di superficie prodotte dallaNumero registro generale 8953/2022Numero sezionale 4848/2026Numero di raccolta generale 21010/2026Data pubblicazione 20/06/2026parte nel corso dell'anno. del contribuente, che ha efficacia fino ad unasuccessiva denuncia. È di tutta evidenza che nel caso di contestazione inmerito alla superficie tassabile era onere del Comune provvedere adeffettuare le necessarie misurazioni. Onere questo che nella specie non erastato assolto. La CTR non si è pertanto conformata alle previsioniregolamentari pur in presenza di una espressa contestazione sul puntoriprodotta nella parte narrativa della sentenza impugnata. Va,conseguentemente accolto il ricorso incidentale e dichiarato inammissibilequello principale».4.5. Deve rilevarsi che la C.T.R., nel caso che occupa, ha rilevato che«corretta è anche la determinazione della superficie tassabile desunta dalleconcessioni demaniali rilasciate al contribuente»: anche con riferimento atale pronuncia, non può invocarsi il giudicato esterno in quanto la questioneche viene proposta (individuazione della superficie tassabile con TARInell’alternativa tra superficie di cui alla concessione – come sostenuto dalComune – o superficie dichiarata nella prima denuncia – come sostenutodalla contribuente –) è questione giuridico/interpretativa che ex se non èidonea a scalfire l’accertamento in fatto qual operato dal giudice delgravame.5. Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. 507 del 1993,21, comma 7, e 49, commi 1 e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3.In particolare, la contribuente sostiene: «La motivazione è del tuttoerronea. In particolare, il Regolamento comunale citato dalla sentenzaimpugnata, approvato in data 23.06.2014, ha previsto specificatamente cheper gli arenili la superficie tassabile, per l’anno in corso, ove inferiore aquella in concessione, è quella risultante dalla media delle misurazioni – noninferiori a tre annuali – che l’ente effettuerà in contraddittorio con ilcontribuente. Il contribuente si attenuto scrupolosamente al dettatoNumero registro generale 8953/2022Numero sezionale 4848/2026Numero di raccolta generale 21010/2026Data pubblicazione 20/06/2026regolamentare del Comune. Difatti in data 15.04.2019 effettuava una primadenuncia e comunicava l’apertura del Bar avvenuta in data 13.04.2019indicando i metri quadrati 67 ed ancora in data 09.05.2019 effettuavaulteriore comunicazione per l’arenile indicando la data di apertura al07.05.2019 per una superficie misurata di mq 257. Ancora medesimecomunicazioni con indicazione della data di chiusura e delle superficiemisurate veniva inviate in data 31.10.2019 e 04.11.2019 ove venivasempre dichiarata la superficie di mq 257 per l’arenile e 67 per il bar. Apparequindi chiaro che pur non volendo tener in conto le dichiarazioni ritualmenteprotocollate in atti con le quali il contribuente, in ottemperanza alregolamento, dichiarava una superficie di arenile pari a metri quadri 257 edi bar per mq 67, era preciso onere dell’Ente provvedere ad effettuare lemisurazioni e contestare la superficie dichiarata se non ritenuta veritiera».5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur richiamando formalmenteil parametro di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., introduce censureche hanno come finalità una revisione del fatto posto a fondamento delladecisione, mirando a ribaltare l’accertamento della C.T.R. in ordine allasuperficie tassabile (accertamento che la C.T.R. ha eseguito confermandol’atto impositivo, fondato sulla superficie della concessione demaniale, inassenza di elementi a confutazione della correttezza del dato forniti in sedegiudiziale dalla contribuente).5.2. Deve in ogni caso osservarsi che la C.T.R. ha rigettato l’appelloritenendo che, a fronte di una superficie determinata dal Comune sulla basedi dati utilizzabili (quali la concessione), la contribuente non aveva fornitoin sede giudiziale elementi a sostegno della propria tesi alternativa.La decisione appare immune da vizi, non essendo previsto in materiaTARI (non potendo neanche essere introdotto con norma regolamentare)un contraddittorio anticipato sulla pretesa impositiva, contemplato solo inmateria di tributi armonizzati e da disposizioni specifiche.Numero registro generale 8953/2022Numero sezionale 4848/2026Numero di raccolta generale 21010/2026Data pubblicazione 20/06/2026Una volta determinata, sulla base di elementi utilizzabili dall’enteimpositore (quali i dati contenuti nella concessione demaniale), l’attoimpositivo non è annullabile in sé e per sé solo per non avere tenuto contodi eventuali denunce di variazione o elementi forniti dalla parte, ma diventacontestabile in sede giudiziale, nella quale il contribuente può avanzare leproprie critiche dimostrando l’erroneità e la illegittimità della pretesa conadeguati elementi di prova, nel caso di specie non forniti.5.3. Deve, peraltro, rilevarsi che il regolamento comunale che secondola contribuente sarebbe stato violato prevede la mancanza di rilevanza delledenunce di variazione dell’interessato e l’attivazione del contraddittorio solonel caso di superfici degli arenili inferiori a quelle indicate nella concessione(presupposto che, nel caso di specie, non emergeva, non rilevando ledenunce di variazione della parte): «Relativamente agli arenili la superficietassabile, per l’anno in corso, ove inferiore a quella in concessione, è quellarisultante dalla media delle misurazioni – non inferiori a tre annuali – chel’ente effettuerà in contraddittorio con il contribuente, a nulla valendoeventuali denunce di variazione di superficie prodotte dalla parte nel corsodell’anno».5.6. Una volta, dunque, determinata da parte del Comune comesuperficie tassabile quella della concessione, e considerate irrilevanti ledenunce di variazione, la prova della eccedenza della pretesa rispettoall’area rilevante ai fini TARI doveva essere fornita in giudizio ad opera dellacontribuente, sicché la motivazione in ogni caso risulta priva di vizi.6. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 8953/2022Numero sezionale 4848/2026Numero di raccolta generale 21010/2026Data pubblicazione 20/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario,avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09.06.2026.Il PresidenteLiberato Paolitto