CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13163/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 23/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Bologna in data 10/01/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputata è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628, comma primo e terzo n. 1), cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione agli artt. 56, 624 e 62-bis cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui la ricorrente omette il confronto al fine di ottenere una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; è difatti preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01, si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui il fatto è stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen., attesa la violenza esercitata dall'imputata per vincere la resistenza della persona offesa e consistita nell'afferrarla per le braccia impedendole di muoversi); Atteso che non ricorre alcun arbitrio ed illogicità nella complessiva valutazione e determinazione della dosimetria della pena da parte della sentenza impugnata, che ha specificamente evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche e di altre circostanza; difatti il giudice nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il