CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23586/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore c\A^- \-<) • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 luglio 2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato il riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che ha disposto nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e di numerosi reati-fine di estorsione. 2. Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato proponendo due motivi di ricorso qui riportati ai sensi dell'art. 273 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606, co. 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione dell'articolo 309, comma 9 e 292, comma 2, lett c), cod proc pen. lamenta che il Tribunale per il riesame, in relazione all'eccezione di nullità proposta avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che secondo la prospettazione difensiva non aveva proceduto a un'autonoma valutazione degli indizi e la cui decisione si era appiattita sulle motivazioni del pubblico ministero, non avrebbe dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della conferma dell'ordinanza genetica. In particolare, vi sarebbe una carenza di motivazione in ordine alla gravità dei dati indiziari posti a fondamento della decisione. L'intero costrutto accusatorio, secondo cui il ricorrente è soggetto intraneo al circuito criminale e da cui non sarebbe mai uscito, si fonderebbe solo sull'ascolto di due intercettazioni di conversazioni del Romeo e di altre conversazioni tra terzi; si rileva, quindi, che il ricorrente non risulterebbe indagato in qualsivoglia procedimento penale e che non sussisterebbero accuse da parte delle presunte vittime delle estorsioni. 2.1.1. Difetterebbe poi la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che non verrebbero specificate e messe in correlazione con il pericolo richiesto dall'art. 274 cod. proc. pen. che deve essere concreto, effettivo e attuale. 3. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 292, 125, 273 e 274 cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione con riferimento agli ipotizzati reati-fine di estorsione, imputati al ricorrente quale mandante di [OSCURATO:PERSONA]. Si assume che a fronte delle censure dell'insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari il Tribunale del riesame, anche per tali reati, avrebbe omesso di esprimere un autonomo percorso motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti i procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, «in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari» (così, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, Sez. 4, n. 17781 del 14/04/2021, [OSCURATO:PERSONA]). Trattasi, invero, di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se il giudice di merito abbia dato conto, in modo adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell'affermata gravità degli indizi a carico dell'indagato e se la motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto. Occorre poi precisare che la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui al primo comma dell'art. 273 cod. proc. pen. non è perfettamente sovrapponibile a quella di "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. In tale ultimo caso si fa riferimento, a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., a quei fatti certi, gravi, precisi e concordanti che consentono di risalire ad un fatto incerto; per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. In altri termini, «in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare». (Sez. 6, n. 26115 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pesce, Rv. 279610). Alla luce di siffatti principi devono essere valutate le censure mosse al provvedimento impugnato. 1.1. Con riferimento alla prima questione deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, nell'ordinanza del riesame si fornisce una esaustiva risposta alla censura di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.Rammenta, infatti, il Tribunale del riesame, valorizzando quanto più volte affermato da questa Corte di legittimità, che «In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art. 292 co.1 lett. c cod. proc. pen.) non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante.» (Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951 - 01; Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428 - 01; Sez. 3, n. 18501 del 02/02/2016, Ferreira, Rv. 266938 - 01). Di tale effettiva valutazione si è fatto carico il Tribunale del riesame che nell'ordinanza impugnata ha ripercorso i passi del provvedimento genetico, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto e illustrando, rendendola così evidente, la ragione giustificativa della misura disposta. Si è dato infatti conto dei contenuti delle conversazioni intercettate alle quali ha partecipato l'indagato traendo da essi — con un apprezzamento di fatto congruo, che non può essere sindacato in questa sede di legittimità sulla scorta di una diversa e alternativa lettura proposta dalla difesa — le ragioni per cui sussistono gravi indizi nei confronti dell'indagato, già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e uomo di fiducia dell'ex capo mandamento [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione delle risultanze istruttorie è estranea al giudizio di questa Corte di legittimità che, in materia di provvedimenti de libertate, non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale di riesame. 1.2. Anche la censura concernente l'assenza delle esigenze cautelari è inammissibile perché si limita a contestare le argomentazioni sottese alla scelta della custodia in carcere, senza confrontarsi effettivamente con il provvedimento impugnato che traendo le logiche conseguenze dai gravi indizi ravvisati, ha evidenziato che «la stabile affiliazione mostrata»; «la continua disponibilità assicurata al sodalizio mafioso»; «la posizione di rilievo ricoperta nella gestione delle estorsioni»; «la caratura criminale di Romeo» desunta dal ragguardevole curriculum delittuoso; «il pericolo di inquinamento probatorio» e «il pericolo di fuga» desumibili della ritenuta appartenenza di Romeo all'associazione "[OSCURATO:PERSONA]"; «la datazione recente e l'efficienza delle relazioni criminali» consentono di ritenere la custodia in carcere unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari. A fronte di tali argomentazioni la doglianza prospettata è del tutto generica e le esigenze cautelari, alla luce dei profili evidenziati, sono del tutto evidenti. 2. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso. La Corte d'appello, infatti, pur rilevando l'assenza di specifiche contestazioni in ordine alla gravità indiziaria relativa ai reati-fine ha comunque precisato, con richiami frequenti agli esiti dell'attività istruttoria espletata e con motivazione coerente, completa e logica e del tutto idonea a permettere l'individuazione del filo logico che collega il ragionamento seguito, che «tutti i reati-fine contestati (dal capo 4 al capo 12 dell'incolpazione provvisoria) emergono dalle captazioni del telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA] il quale, con i vari interlocutori, rivolgeva reiterati riferimenti a Romeo da cui si evince il ruolo di gestore delle estorsioni sul territorio di Sferracavallo svolto da quest'ultimo, che si occupava di indicare al primo i nomi dei soggetti che dovevano essere estorti e i relativi importi che avrebbero dovuto pagare, come anche si industriava per risolvere eventuali problematiche che potevano insorgere in tale ambito». 3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Jf0L.-t--- rb...X1 l oulx q CC, h,r„, Qi..2; i, • kl-k. Roma, 2 febbraio 2024 Il C tisigliere est