CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17232/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Milano per l'ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza del 26 settembre 2925, la Corte d’appello di Milano, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata dal Procuratore generale dirideterminazione della pena complessiva da eseguire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ireati di cui alle seguenti sentenze, riuniti in continuazione : a) condanna emessa dalla Corted’appello di Milano, in data 13 maggio 2025, irrevocabile il 7 febbraio 2025; b) condannaemessa dalla Corte d’appello di Milano, in data 24 marzo 2023, irrevocabile il 14 dicembre2023; c) condanna emessa dal Tribunale di Milano, in data 14 marzo 2024, indicata comeirrevocabile il 29 ottobre 2024.2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con il primo motivo, la violazionedegli artt. 671, 665 cod. proc. pen. e dell’art. 81 cod. pen., e, con il secondo motivo, lamancanza o manifesta illogicità della motivazione,In particolare, la difesa deduce che al momento della pronuncia del provvedimentoimpugnato la sentenza del Tribunale di Milano indicata al punto c) del provvedimentoimpugnato non era ancora passata in giudicato, essendo stato presentato appello.Pertanto, l’ordinanza ha erroneamente applicato la disciplina della continuazioneviolando il disposto dell’art. 671 cod. proc. pen., che ha quale presupposto che i reati dariunire in continuazione siano oggetto di sentenze passate in giudicato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, hachiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte diappello di Milano per l’ulteriore corsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Le doglianze difensive, sostanzialmente sovrapponibili e pertanto suscettibili ditrattazione congiunta, deducono la errata applicazione della disciplina della continuazioneche ha riguardato reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili e reati giudicati da unasentenza non ancora divenuta esecutiva alla data di emissione del provvedimentoimpugnato.Risulta, infatti, dal certificato del casellario giudiziale e dalla documentazione in atti chela sentenza del 14 marzo 2024 non era ancora divenuta irrevocabile alla data dellapronuncia impugnata, risultando dalla attestazione in calce alla pronuncia l’intervenutairrevocabilità per i capi di assoluzione, essendo stato presentato l’appello da parte deldifensore in data 25 ottobre 2024. Risulta altresì che la irrevocabilità ha riguardato altrocoimputato.3. Posto che la disposizione di cui all’art. 671 cod. proc. pen. postula, ai fini dellaunificazione in executivis della pena, postula la sussistenza di reati già giudicati consentenze passate in giudicate, nella fattispecie, si impone l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]