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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21869/2023

Testo disponibile della fonte

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, quest’ultimo, da apprezzare anche sotto il profilo del comportamento delle parti e quindi ai sensi dell’art. 1363 c.c.; il secondo motivo richiama la violazione delle medesime norme oltre che degli artt. 2, 8 e 40 d. lgs. 165/2001 e con esso, prendendo le mosse dal rilievo per cui le P.A. non possono riconoscere compensi non previsti dalla contrattazione collettiva, si evidenzia come, attribuendo somme nei termini di cui alla sentenza impugnata, si sarebbe finito per dare una lettura dell’art. 7 in contrasto con i limiti di spesa e di disciplina delle remunerazioni nel pubblico impiego; il terzo motivoancora richiama le stesse norme, in relazione questa volta anche all’art. 1367 c.c., evidenziando come la norma collettiva già prevedesse che, in caso di superamento del numero dei turni, spettasse l’indennità di straordinario o il riposo compensativo, sicché, attribuendo la remunerazione indennitaria di quei turni eccedenti si era finito per interpretare la stessa in modo da privarla della sua reale efficacia precettiva, in violazione del principio di conservazione del contratto, di cui alla citata norma del codice civile;

2. i motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati;

3. l’art. 7 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], integrativo del CCNL 7.4.1999, prevede, per quanto qui interessa che: - il servizio di pronta disponibilità è ca ratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo stabilito (co.1); - essa ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità, va limitata ai turni notturni ed ai giorni festivi e, nel caso in cui cada in giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale (co. 6); - in caso di chiamata l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 (co. 9); - di r egola non possono essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese (co. 10); 3.1 questa S.C., interpretando l’analoga previsione del CCNL di Area della dirigenza medica, ha ritenuto che il carattere derogabile del limite ai turni di pronta reperibilità (qui, sei turni al mese) non escluda che lo svolgimento del turno, limitando il godimento del riposo, venga compensato, in quanto la mancata remunerazione lederebbe i diritti fondamentali del lavoratore, oltre che l'imparzialità della P.A., la correttezza e la buona fede, senza che rilevino i limiti di spesa (Cass. 8 novembre 2019, n. 28938; in senso analogo Cass. 15 dicembre 2022, n. 36839); l’orientamento, alle cui motivazioni si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., esclude pertanto che l’indennità calibrata sul massimo dei turni richiedibili sia satisfattiva rispetto a turni eccedenti quel limite, che vanno dunque autonomamente compensati; ciò non contrasta, come sembra sostenere la ASP, con la norma collettiva, la quale si occupa di regolare i turni normalmente richiedibili, ma non esclude di certo - né potrebbe farlo – che prestazioni eccedenti rispetto a quanto così previsto restino prive di compenso, nonostante esse siano concretamente rese; del resto, è evidente – lo si dice per rispondere ad un rilievo espresso contenuto nel ricorso per cassazione – che un’ eventual e invalidità per eccedenza dalle regole di spesa, a fronte di prestazioni sicuramente richieste dalla ASP, sarebbe priva di rilievo alcuno, stante il disposto dell’art. 2126 c.c., norma centrale dell’impianto lavoristico e rispetto alla quale non valgono limiti afferenti alla disciplina della spesa, potendosi semmai discutere di responsabilità di chi abbia ingiustificatamente disposto prestazioni oltre i limiti di quanto coperto dalle disponibilità finanziarie; la decisione e la motivazione della Corte territoriale si collocano in linea con gli arresti sopra richiamati e meritano dunque conferma; 3.2 quanto agli asseriti effetti di un [OSCURATO:PERSONA], le difese della ASP sono tutt’altro che chiare; esse fanno riferimento ad un Accordo “per la retribuzione di risultato” che avrebbe determinato “la liquidazione di compensi aggiuntivi relativamente ai turni effettuati solo in termini di straordinario”; non è certo che cosa ciò significhi, sia perché la retribuzione di risultato è propria di fasce di dipendenti ben più elevate, sia perché la difesa sovrappone comunque piani diversi, come è reso evidente dalla formulazione del testo del CCNL sopra riportato; la norma non prevede infatti la remunerazione come straordinario dei turni eccedenti i sei che di regola potrebbero al massimo essere richiesti, ma la remunerazione in tal senso del turno di disponibilità che si evolva in chiamata a dunque in lavoro “pieno”; quale sia il senso di un Accordo sulla retribuzione di “risultato” che remuneri quelle prestazioni come “straordinario” e quali siano i rapporti con l’art. 7 resta dunque oscuro; analogamente mal posto è il richiamo al riposo compensativo che la norma negoziale prevede comunque, senza incidenza sul debito orario, come conseguenza della prestazione del turno di disponibilità; analogamente non chiarito è il senso delpassaggio delle medesime difese della ASP in cui si fa riferimento a delibere aziendali che, nel periodo 2005-2007 avevano previsto compensi “aggiuntivi” per i turni, sulla base di contrattazione aziendale; non è chiaro se ed in che termini il senso di quelle difese fosse quello per cui quanto preteso in causa sarebbe stato già pagato ed in che termini e periodi, anche perché quelle delibere riguarderebbero i turni per gli anni 2005, 2006 e 2007, mentre qui l’oggetto del contendere va dal 2007 fino al 2013; così come non è chiaro, visto che di quegli Accordi non vi è traccia nella sentenza impugnata, come, dove e quando il corrispondente tema fosse stato sollevato, percependosi soltanto che vi era stata una produzione in tal senso in primo grado, ma non essendo chiaro quali difese ed allegazioni si fossero ad essa associate; in proposito vale il consolidato principio per cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente fornire tali indicazioni – tra l’altro indispensabi li per inquadrare il tema nel contraddittorio tra le parti dei giudizio di merito e comprendere se e come vi sia stato dibattito sul senso che la parte intendeva attribuire a quei documenti, come detto neppure qui ancora non chiaro - al fine di evitarne un a statuizione di inammissibilità per novità della censura (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675); infine, si rileva che la possibilità di remunerazione sulla base di accordi aziendali non toglie che, se quella remunerazione non vi era stata, il giudice potesse – come ha fatto – stabilire il corrispettivo dovuto, in estrema ipotesi in applicazione dell’art. 2099, co. 2, c.c.; del resto, sulla determinazione del quantum operata dalla Corte territoriale non vi è in sé ulteriore questione; 3.3 non vi è stata dunque violazione alcuna di regole ermeneutiche, né della contrattazione e la pronuncia è del tutto conforme con l’assetto civilistico del rapporto di lavoro dei controricorrenti, oltre che con la giurisprudenza di questa S.C., sicché il ricorso va rigettato;

4. le spese seguono la soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, quest’ultimo, da apprezzare anche sotto il profilo del comportamento delle parti e quindi ai sensi dell’art. 1363 c.c.; il secondo motivo richiama la violazione delle medesime norme oltre che degli artt. 2, 8 e 40 d. lgs. 165/2001 e con esso, prendendo le mosse dal rilievo per cui le P.A. non possono riconoscere compensi non previsti dalla contrattazione collettiva, si evidenzia come, attribuendo somme nei termini di cui alla sentenza impugnata, si sarebbe finito per dare una lettura dell’art. 7 in contrasto con i limiti di spesa e di disciplina delle remunerazioni nel pubblico impiego; il terzo motivoancora richiama le stesse norme, in relazione questa volta anche all’art. 1367 c.c., evidenziando come la norma collettiva già prevedesse che, in caso di superamento del numero dei turni, spettasse l’indennità di straordinario o il riposo compensativo, sicché, attribuendo la remunerazione indennitaria di quei turni eccedenti si era finito per interpretare la stessa in modo da privarla della sua reale efficacia precettiva, in violazione del principio di conservazione del contratto, di cui alla citata norma del codice civile; 2. i motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati; 3. l’art. 7 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], integrativo del CCNL 7.4.1999, prevede, per quanto qui interessa che: - il servizio di pronta disponibilità è ca ratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo stabilito (co.1); - essa ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità, va limitata ai turni notturni ed ai giorni festivi e, nel caso in cui cada in giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale (co. 6); - in caso di chiamata l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 (co. 9); - di r egola non possono essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese (co. 10); 3.1 questa S.C., interpretando l’analoga previsione del CCNL di Area della dirigenza medica, ha ritenuto che il carattere derogabile del limite ai turni di pronta reperibilità (qui, sei turni al mese) non escluda che lo svolgimento del turno, limitando il godimento del riposo, venga compensato, in quanto la mancata remunerazione lederebbe i diritti fondamentali del lavoratore, oltre che l'imparzialità della P.A., la correttezza e la buona fede, senza che rilevino i limiti di spesa (Cass. 8 novembre 2019, n. 28938; in senso analogo Cass. 15 dicembre 2022, n. 36839); l’orientamento, alle cui motivazioni si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., esclude pertanto che l’indennità calibrata sul massimo dei turni richiedibili sia satisfattiva rispetto a turni eccedenti quel limite, che vanno dunque autonomamente compensati; ciò non contrasta, come sembra sostenere la ASP, con la norma collettiva, la quale si occupa di regolare i turni normalmente richiedibili, ma non esclude di certo - né potrebbe farlo – che prestazioni eccedenti rispetto a quanto così previsto restino prive di compenso, nonostante esse siano concretamente rese; del resto, è evidente – lo si dice per rispondere ad un rilievo espresso contenuto nel ricorso per cassazione – che un’ eventual e invalidità per eccedenza dalle regole di spesa, a fronte di prestazioni sicuramente richieste dalla ASP, sarebbe priva di rilievo alcuno, stante il disposto dell’art. 2126 c.c., norma centrale dell’impianto lavoristico e rispetto alla quale non valgono limiti afferenti alla disciplina della spesa, potendosi semmai discutere di responsabilità di chi abbia ingiustificatamente disposto prestazioni oltre i limiti di quanto coperto dalle disponibilità finanziarie; la decisione e la motivazione della Corte territoriale si collocano in linea con gli arresti sopra richiamati e meritano dunque conferma; 3.2 quanto agli asseriti effetti di un [OSCURATO:PERSONA], le difese della ASP sono tutt’altro che chiare; esse fanno riferimento ad un Accordo “per la retribuzione di risultato” che avrebbe determinato “la liquidazione di compensi aggiuntivi relativamente ai turni effettuati solo in termini di straordinario”; non è certo che cosa ciò significhi, sia perché la retribuzione di risultato è propria di fasce di dipendenti ben più elevate, sia perché la difesa sovrappone comunque piani diversi, come è reso evidente dalla formulazione del testo del CCNL sopra riportato; la norma non prevede infatti la remunerazione come straordinario dei turni eccedenti i sei che di regola potrebbero al massimo essere richiesti, ma la remunerazione in tal senso del turno di disponibilità che si evolva in chiamata a dunque in lavoro “pieno”; quale sia il senso di un Accordo sulla retribuzione di “risultato” che remuneri quelle prestazioni come “straordinario” e quali siano i rapporti con l’art. 7 resta dunque oscuro; analogamente mal posto è il richiamo al riposo compensativo che la norma negoziale prevede comunque, senza incidenza sul debito orario, come conseguenza della prestazione del turno di disponibilità; analogamente non chiarito è il senso delpassaggio delle medesime difese della ASP in cui si fa riferimento a delibere aziendali che, nel periodo 2005-2007 avevano previsto compensi “aggiuntivi” per i turni, sulla base di contrattazione aziendale; non è chiaro se ed in che termini il senso di quelle difese fosse quello per cui quanto preteso in causa sarebbe stato già pagato ed in che termini e periodi, anche perché quelle delibere riguarderebbero i turni per gli anni 2005, 2006 e 2007, mentre qui l’oggetto del contendere va dal 2007 fino al 2013; così come non è chiaro, visto che di quegli Accordi non vi è traccia nella sentenza impugnata, come, dove e quando il corrispondente tema fosse stato sollevato, percependosi soltanto che vi era stata una produzione in tal senso in primo grado, ma non essendo chiaro quali difese ed allegazioni si fossero ad essa associate; in proposito vale il consolidato principio per cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente fornire tali indicazioni – tra l’altro indispensabi li per inquadrare il tema nel contraddittorio tra le parti dei giudizio di merito e comprendere se e come vi sia stato dibattito sul senso che la parte intendeva attribuire a quei documenti, come detto neppure qui ancora non chiaro - al fine di evitarne un a statuizione di inammissibilità per novità della censura (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675); infine, si rileva che la possibilità di remunerazione sulla base di accordi aziendali non toglie che, se quella remunerazione non vi era stata, il giudice potesse – come ha fatto – stabilire il corrispettivo dovuto, in estrema ipotesi in applicazione dell’art. 2099, co. 2, c.c.; del resto, sulla determinazione del quantum operata dalla Corte territoriale non vi è in sé ulteriore questione; 3.3 non vi è stata dunque violazione alcuna di regole ermeneutiche, né della contrattazione e la pronuncia è del tutto conforme con l’assetto civilistico del rapporto di lavoro dei controricorrenti, oltre che con la giurisprudenza di questa S.C., sicché il ricorso va rigettato; 4. le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteri
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