Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 34955/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. e' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 1 marzo 2022 la Corte d'appello di Torino, ha riformato limitatamente alla determinazione della pena la sentenza con cui il Tribunale di Ivrea in data 15 luglio 2020, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. c) e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale.

Assume che essendo il reato commesso in data 26.2.2017 lo stesso è da considerarsi estinto, essendo spirato il termine prescrizionale.

Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il reato si prescrive il 2.8.2022 in ragione dei vari rinvii in particolare con riguardo al rinvio per motivi organizzativi legati all'emergenza edipenniologica e per l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali.

Con il secondo motivo di ricorso deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in particolare delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in particolare con riguardo alla prova della reità dell'imputato ai fini di determinazione dello stato di ebbrezza.

Deduce che, dato che la misurazione del tasso alcolemico è stata fatta dopo un'ora dal sinistro, sussiste il dubbio che in quel momento potrebbe configurarsi l'ipotesi più lieve di cui all'art. 186, comma 2 , lett. a) priva di rilevanza penale.

Con il terzo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale sulla mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 131 bis cod. pen. e sulla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.

Deduce che la Corte territoriale ha errato nel fondare la mancata concessione dell'art. 131 bis cod. pen. su un incidente stradale che non è stato neanche contestato.

Contesta altresì la mancata concessione della sospensione condizionale della pena stante la sussistenza di un unico precedente risalente.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero, con riguardo al regime di sospensione della prescrizione introdotto con il comma 4 dell'art. 83 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successive modifiche, deve osservarsi che la Corte Costituzionale - con la sentenza 140/2021 - ha dichiarato inammissibili tutte le questioni relative al comma 4 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, ampiamente riproponendo argomenti già alla base della precedente sentenza n. 278 del 2020.

La Corte ha rilevato che la sospensione del processo, da cui consegue la sospensione della prescrizione, ai sensi della norma censurata, è nel caso di specie prevista "da una norma che impone una stasi del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi", sicché la "riconducibilità della fattispecie in esame alla disciplina di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen. esclude [...] che si sia in presenza di un intervento legislativo in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole".

Quanto alla estensione della sospensione della prescrizione prevista al comma 4, le Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U -, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 10/02/2021 - Sanna, Rv. 280432) hanno statuito che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni si applica per intero il che implica che anche nel caso di specie debbano computarsi i 64 giorni di sospensione automatica prevista dal citato quarto comma del richiamato articolo 83 d.l. 18 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche In sostanza, come è agevole desumere dello stesso dispositivo delle S.U.

Sanna, la sospensione della prescrizione in conseguenza del disposto del quarto comma dell'art. 83 del dl. n.18/2020 e successive modifiche opera per 64 giorni dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 ricomprendendo anche il periodo precedente l'udienza e non solo quello che va dalla data di udienza all'il maggio.

Risulta di conseguenza correttamente calcolata l'estensione della sospensione del termine di prescrizione.

Con riguardo all'altro profilo, come ripetutamente chiarito dalle Sezioni Unite in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogniqualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa; ed in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti. (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220509).

Né tale interpretazione contrasta con il principio di ragionevole durata posto che il rinvio è dipeso esclusivamente dalla volontà della parte che non può pertanto dolersi della sua durata.

2.2. Inammissibile è il secondo motivo.

Ed invero la censura non si confronta con quanto affermato dalla Corte territoriale secondo cui "..il lasso di tempo intercorso tra il momento in cui il Congiu è stato fermato dopo essersi dato alla fuga (ore 00.55) e quello in cui sono stati effettuati gli accertamenti (ore 1.28 e 1.38) è minimo ... e certamente non tale da consentire di mettere in discussione il tasso alcolemico nel momento in cui il Congiu era alla guida".

3.3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

Ed invero la Corte territoriale nel negare l'applicazione dell'art.. 131 bis cod.pen. che della sospensione condizionale della pena ha correttamente valutato dandone adeguata e congrua motivazione la gravità e la peculiare pericolosità della condotta di guida posta in essere dal Congiu che, unitamente al precedente, non consentono di formulare nei confronti dello stesso un giudizio prognostico positivo.

Ne deriva pertanto l'inammissibilità del ricorso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. e' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 1 marzo 2022 la Corte d'appello di Torino, ha riformato limitatamente alla determinazione della pena la sentenza con cui il Tribunale di Ivrea in data 15 luglio 2020, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. c) e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. Assume che essendo il reato commesso in data 26.2.2017 lo stesso è da considerarsi estinto, essendo spirato il termine prescrizionale. Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il reato si prescrive il 2.8.2022 in ragione dei vari rinvii in particolare con riguardo al rinvio per motivi organizzativi legati all'emergenza edipenniologica e per l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali. Con il secondo motivo di ricorso deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in particolare delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in particolare con riguardo alla prova della reità dell'imputato ai fini di determinazione dello stato di ebbrezza. Deduce che, dato che la misurazione del tasso alcolemico è stata fatta dopo un'ora dal sinistro, sussiste il dubbio che in quel momento potrebbe configurarsi l'ipotesi più lieve di cui all'art. 186, comma 2 , lett. a) priva di rilevanza penale. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale sulla mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 131 bis cod. pen. e sulla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. Deduce che la Corte territoriale ha errato nel fondare la mancata concessione dell'art. 131 bis cod. pen. su un incidente stradale che non è stato neanche contestato. Contesta altresì la mancata concessione della sospensione condizionale della pena stante la sussistenza di un unico precedente risalente. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, con riguardo al regime di sospensione della prescrizione introdotto con il comma 4 dell'art. 83 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successive modifiche, deve osservarsi che la Corte Costituzionale - con la sentenza 140/2021 - ha dichiarato inammissibili tutte le questioni relative al comma 4 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, ampiamente riproponendo argomenti già alla base della precedente sentenza n. 278 del 2020. La Corte ha rilevato che la sospensione del processo, da cui consegue la sospensione della prescrizione, ai sensi della norma censurata, è nel caso di specie prevista "da una norma che impone una stasi del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi", sicché la "riconducibilità della fattispecie in esame alla disciplina di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen. esclude [...] che si sia in presenza di un intervento legislativo in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole". Quanto alla estensione della sospensione della prescrizione prevista al comma 4, le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U -, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 10/02/2021 - Sanna, Rv. 280432) hanno statuito che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni si applica per intero il che implica che anche nel caso di specie debbano computarsi i 64 giorni di sospensione automatica prevista dal citato quarto comma del richiamato articolo 83 d.l. 18 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche In sostanza, come è agevole desumere dello stesso dispositivo delle S.U. Sanna, la sospensione della prescrizione in conseguenza del disposto del quarto comma dell'art. 83 del dl. n.18/2020 e successive modifiche opera per 64 giorni dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 ricomprendendo anche il periodo precedente l'udienza e non solo quello che va dalla data di udienza all'il maggio. Risulta di conseguenza correttamente calcolata l'estensione della sospensione del termine di prescrizione. Con riguardo all'altro profilo, come ripetutamente chiarito dalle Sezioni Unite in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogniqualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa; ed in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti. (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220509). Né tale interpretazione contrasta con il principio di ragionevole durata posto che il rinvio è dipeso esclusivamente dalla volontà della parte che non può pertanto dolersi della sua durata. 2.2. Inammissibile è il secondo motivo. Ed invero la censura non si confronta con quanto affermato dalla Corte territoriale secondo cui "..il lasso di tempo intercorso tra il momento in cui il Congiu è stato fermato dopo essersi dato alla fuga (ore 00.55) e quello in cui sono stati effettuati gli accertamenti (ore 1.28 e 1.38) è minimo ... e certamente non tale da consentire di mettere in discussione il tasso alcolemico nel momento in cui il Congiu era alla guida". 3.3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Ed invero la Corte territoriale nel negare l'applicazione dell'art.. 131 bis cod.pen. che della sospensione condizionale della pena ha correttamente valutato dandone adeguata e congrua motivazione la gravità e la peculiare pericolosità della condotta di guida posta in essere dal Congiu che, unitamente al precedente, non consentono di formulare nei confronti dello stesso un giudizio prognostico positivo. Ne deriva pertanto l'inammissibilità del ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu
Sentenza Cassazione n. 34955/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris