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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 33475/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 22/05/2026; ritenuto che tutti i motivi dedotti e comuni ad entrambi i ricorrenti, nella specie così rappresentati: - il primo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'erronea identificazione dell'immobile oggetto di abusiva occupazione; - il secondo, con cui si deduce il vizio di motivazione per omesso esame di prove decisive introdotte dalla difesa in punto di sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.; il terzo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio"di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen. si palesano tutti non consentiti in quanto pedissequamente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese nella sentenza impugnata con argomentazioni pertinenti e prive di vizi logici ovvero giuridici, così da risultare anche manifestamente infondati; che, in particolare, relativamente al primo motivo, la Corte d'appello - sulla scorta delle risultanze catastali precisamente richiamate- ha escluso l'erronea identificazione dell'immobile oggetto di abusiva occupazione (pag. 1 della sentenza impugnata); che, con riferimento alla configurabilità della scriminante dello stato di necessità, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello ha esaminato le produzioni difensive attestanti le condizioni di invalidità degli imputati, ritenendole non connotate da decisività rispetto alla invocata causa di giustificazione alla luce del lungo tempo di occupazione abusiva e della mancata allegazione di prove relativa all'attualità del pericolo, così da potere logicamente desumere che i ricorrenti avessero agito al solo scopo di soddisfare un'esigenza abitativa (pag. 3 della sentenza impugnata); che tale statuizione si pone nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non può farsi rientrare nella previsione dell'art 54, cod. pen. la condotta di colui che viola la legge penale per la pretesa attuazione di un principio di giustizia sociale consacrato dalla Costituzione, ove non ricorrano il pericolo attuale, rigorosamente accertato e dimostrato, di un danno grave alla persona; 2che, in ordine al terzo motivo, la Corte territoriale ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. argomentando sulla offensività della condotta, ritenuta di grado non minimale in ragione della durata della invasione, protrattasi anche dopo la condanna riportata nel giudizio di primo grado (pagg. 3 e 4 della sentenza), così formulando un giudizio discrezionale condotto nell'osservanza degli indici normativi e adeguatamente motivato, come tale non censurabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 22/05/2026; ritenuto che tutti i motivi dedotti e comuni ad entrambi i ricorrenti, nella specie così rappresentati: - il primo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'erronea identificazione dell'immobile oggetto di abusiva occupazione; - il secondo, con cui si deduce il vizio di motivazione per omesso esame di prove decisive introdotte dalla difesa in punto di sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.; il terzo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio"di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen. si palesano tutti non consentiti in quanto pedissequamente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese nella sentenza impugnata con argomentazioni pertinenti e prive di vizi logici ovvero giuridici, così da risultare anche manifestamente infondati; che, in particolare, relativamente al primo motivo, la Corte d'appello - sulla scorta delle risultanze catastali precisamente richiamate- ha escluso l'erronea identificazione dell'immobile oggetto di abusiva occupazione (pag. 1 della sentenza impugnata); che, con riferimento alla configurabilità della scriminante dello stato di necessità, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello ha esaminato le produzioni difensive attestanti le condizioni di invalidità degli imputati, ritenendole non connotate da decisività rispetto alla invocata causa di giustificazione alla luce del lungo tempo di occupazione abusiva e della mancata allegazione di prove relativa all'attualità del pericolo, così da potere logicamente desumere che i ricorrenti avessero agito al solo scopo di soddisfare un'esigenza abitativa (pag. 3 della sentenza impugnata); che tale statuizione si pone nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non può farsi rientrare nella previsione dell'art 54, cod. pen. la condotta di colui che viola la legge penale per la pretesa attuazione di un principio di giustizia sociale consacrato dalla Costituzione, ove non ricorrano il pericolo attuale, rigorosamente accertato e dimostrato, di un danno grave alla persona; 2che, in ordine al terzo motivo, la Corte territoriale ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. argomentando sulla offensività della condotta, ritenuta di grado non minimale in ragione della durata della invasione, protrattasi anche dopo la condanna riportata nel giudizio di primo grado (pagg. 3 e 4 della sentenza), così formulando un giudizio discrezionale condotto nell'osservanza degli indici normativi e adeguatamente motivato, come tale non censurabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M
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