CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 26542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2021 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 22 gennaio 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in mesi otto di reclusione la pena complessivamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen., 2, comma 3 e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente agli anni d'imposta 2010 e 2011. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare il ricorrente, deducendo vizio motivazionale, ha lamentato manifesta illogicità e contraddittorietà circa i criteri utilizzati per la determinazione del trattamento sanzionatorio in aumento per effetto della continuazione interna. Né era stata offerta motivazione circa la consistenza dell'aumento, ridotto in sede d'appello da tre a due mesi per anno d'imposta (ferma restando la prescrizione relativamente al 2009). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al profilo di doglianza, la sentenza impugnata - assumendo l'eccessività della precedente quantificazione - ha inteso ridurre da tre a due mesi l'aumento per continuazione per ciascun anno d'imposta, tenuto espressamente conto della positiva condotta intrattenuta post factum dall'imputato, a seguito del pagamento delle imposte evase e delle relative sanzioni. In tal senso la dosimetria sanzionatoria era stata contenuta in mesi otto di reclusione, di cui sei per la pena base e, appunto, due per l'ulteriore anno d'imposta per il quale il reato contestato non era ancora prescritto. La pena base corrisponde invero al minimo edittale per la fattispecie all'epoca vigente. 3.1.1. Ciò posto, questa Corte ha già osservato che, in tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273533). Al riguardo, e tenuto conto dei ben più consistenti limiti quantitativi di cui all'art. 81 cod. pen., per un verso l'aumento sul minimo edittale deve ritenersi del tutto contenuto, e per altro lato esso è stato accompagnato da succinta ma adeguata motivazione. Sì che non appare affatto censurabile l'esercizio, equilibrato, del potere discrezionale spettante al Giudice. 3.1.2. La doglianza deve quindi ritenersi manifestamente infondata. 4. Alla stregua dei rilievi che precedono, la manifesta complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/05/2022