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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 34701/2024

Testo disponibile della fonte

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3 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20993/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro Comune di Grado, in persona del Commissario straordinario, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), domiciliatoex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - controricorrente - C.C. 5 luglio2024 r.g.n. 20993/2023 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi avverso la sentenza n. 291/2023 della Corte d’Appello di Trieste pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2024 dal la Consigliera, dr.ssaIRENE AMBROSI.

Considerato che 1.con atto di citazione del 12 aprile 201 9 il Comune di Grado conveniva dinanzi al Tribunale di Gorizial’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenerne la declaratoria di responsabilità professionale in due procedimenti giudiziarinei quali lo stesso difensore aveva assistito il predetto Comune: il primoproposto davanti al Consiglio di Stato e il secondo davanti la Corte d’appello di Roma, Sezione Usi civici, sostenendo che a causa degli errori professionali commessi dal difensore , consistiti nell’aver impugnat o tardivamentesia avanti al giudice amministrativo che ordinario le decisioni di prime cure, era risultato soccombente, con conseguente inammissibilità delle impugnazioni; il Comune chiedeva altresì il ristoro dei danni subiti “ed in particolare l’importo di euro 24.067,94 per onorari corrisposti al difensore ed euro 25.025,78 per spese di lite dovute rimborsare alle controparti a seguito della soccombenza”; con comparsa di costituzione e risposta del 7 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva in via principale il rigetto della domanda e d in via subordinata, la riduzione di quanto preteso dal Comune, previa compensazione del controcredito vantato come compenso; istruita la causa, il Tribunale di Gorizia con sentenza n. 227/2021 , - in parziale accoglimento della domanda del [OSCURATO:PERSONA], condannava l’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] a pagare all’attore la somma di € 25.025,78 a titolo di risarcimento del dannononché alle spese del grado in favore del Comune ; 2.avverso la sentenza del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello edil Comune di Grado proponeva appello incidentale; la Corte d’appello di Trieste con sentenza n. 291/2023 , rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva parzialmente quello incidentale propostodal Comune di Grado, riformando parzialmente la C.C. 5 luglio2024 r.g.n. 20993/2023 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi sentenza del Tribunale e confermandola per il resto, con condanna dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] a pagare al Comune di Grado, a titolo di risarcimento del danno, l'ulteriore somma di Euro 24.067,94 (e quindi complessivamente Euro 49.093,72)e alle spese del grado di appello;

3. a vverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] da un unico composito motivo; con controricorso si è costituito il Comune di Grado;

4. il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte e il nominato Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA] formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. , nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,ravvisando l’inammissibilità del ricorso in data 21 . 02 .202 4 e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 8.03.2024; 5.parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione in data 29.03.2024,corredata da nuova procura speciale; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. ; la partericorrente ha depositato memoria.

Ritenuto che

1. c on l’unico motivo di ricorso , rubricato “ Violazione di legge in relazione agi artt. 1176, 1218 e 2236 c.c.”, il ricorrent e lamenta che entrambi i giudici di merito hanno omesso di valutare con giudizio prognosticol’esito che avrebbero avuto le due cause se il difensore non lo avesse commesso, con ciò omettendo di fatto l’applicazione del noto principio del “più probabile che non”; 2.la proposta di definizione del giudizio ha ravvisato i pr e supposti per la definizione anticipata del giudizio osservando che: «Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità tale da rendere la censura inidonea al raggiungimento dello scopo della critica della decisione: la censura consta dell’esposizione dei principi di diritto all’esito della quale, secondo modalità assertorie e senza un confronto con la motivazione della C.C. 5 luglio2024 r.g.n. 20993/2023 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi decisione viene affermata puramente e semplicemente, l’inottemperanza ai detti principi della sentenza impugnata»;

3. superfluo l’esame dell’unico motivo di ricorso tenuto conto che il ricorso è improcedibile; ebbene, non è stata depositata,come imposto dall’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c., la copia della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, che la stessa parte ricorrente indica in ricorso essere avvenuta in data 31 luglio 2023; il ricorso è, inoltre , tardivo per essere stato proposto in data 26 ottobre 2023, ampiamente oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 11 maggio 2023 ; 4.in conclusione, il ricorso è dichiarato improcedibile ; ilricorrente va condannat o al pagamento delle spese processuali in favore del Comunecontroricorrente; per non essere stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., non trovano applicazione le previsioni di cui al3 e 4 commi dell’art. 96 cod. proc. civ . ; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto(Cass. Sez.

U. 20/02/2020 n. 4315).

Per questi motivi la Corte dichiara improcedibileil ricorso; condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali in favore del Comunecontroricorrente che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge; C.C. 5 luglio2024 r.g.n. 20993/2023 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20993/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro Comune di Grado, in persona del Commissario straordinario, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), domiciliatoex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - controricorrente - C.C. 5 luglio2024 r.g.n. 20993/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza n. 291/2023 della Corte d’Appello di Trieste pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2024 dal la Consigliera, dr.ssaIRENE AMBROSI. Considerato che 1.con atto di citazione del 12 aprile 201 9 il Comune di Grado conveniva dinanzi al Tribunale di Gorizial’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenerne la declaratoria di responsabilità professionale in due procedimenti giudiziarinei quali lo stesso difensore aveva assistito il predetto Comune: il primoproposto davanti al Consiglio di Stato e il secondo davanti la Corte d’appello di Roma, Sezione Usi civici, sostenendo che a causa degli errori professionali commessi dal difensore , consistiti nell’aver impugnat o tardivamentesia avanti al giudice amministrativo che ordinario le decisioni di prime cure, era risultato soccombente, con conseguente inammissibilità delle impugnazioni; il Comune chiedeva altresì il ristoro dei danni subiti “ed in particolare l’importo di euro 24.067,94 per onorari corrisposti al difensore ed euro 25.025,78 per spese di lite dovute rimborsare alle controparti a seguito della soccombenza”; con comparsa di costituzione e risposta del 7 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva in via principale il rigetto della domanda e d in via subordinata, la riduzione di quanto preteso dal Comune, previa compensazione del controcredito vantato come compenso; istruita la causa, il Tribunale di Gorizia con sentenza n. 227/2021 , - in parziale accoglimento della domanda del [OSCURATO:PERSONA], condannava l’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] a pagare all’attore la somma di € 25.025,78 a titolo di risarcimento del dannononché alle spese del grado in favore del Comune ; 2.avverso la sentenza del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello edil Comune di Grado proponeva appello incidentale; la Corte d’appello di Trieste con sentenza n. 291/2023 , rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva parzialmente quello incidentale propostodal Comune di Grado, riformando parzialmente la C.C. 5 luglio2024 r.g.n. 20993/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sentenza del Tribunale e confermandola per il resto, con condanna dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] a pagare al Comune di Grado, a titolo di risarcimento del danno, l'ulteriore somma di Euro 24.067,94 (e quindi complessivamente Euro 49.093,72)e alle spese del grado di appello; 3. a vverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] da un unico composito motivo; con controricorso si è costituito il Comune di Grado; 4. il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte e il nominato Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA] formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. , nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,ravvisando l’inammissibilità del ricorso in data 21 . 02 .202 4 e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 8.03.2024; 5.parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione in data 29.03.2024,corredata da nuova procura speciale; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. ; la partericorrente ha depositato memoria. Ritenuto che 1. c on l’unico motivo di ricorso , rubricato “ Violazione di legge in relazione agi artt. 1176, 1218 e 2236 c.c.”, il ricorrent e lamenta che entrambi i giudici di merito hanno omesso di valutare con giudizio prognosticol’esito che avrebbero avuto le due cause se il difensore non lo avesse commesso, con ciò omettendo di fatto l’applicazione del noto principio del “più probabile che non”; 2.la proposta di definizione del giudizio ha ravvisato i pr e supposti per la definizione anticipata del giudizio osservando che: «Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità tale da rendere la censura inidonea al raggiungimento dello scopo della critica della decisione: la censura consta dell’esposizione dei principi di diritto all’esito della quale, secondo modalità assertorie e senza un confronto con la motivazione della C.C. 5 luglio2024 r.g.n. 20993/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi decisione viene affermata puramente e semplicemente, l’inottemperanza ai detti principi della sentenza impugnata»; 3. superfluo l’esame dell’unico motivo di ricorso tenuto conto che il ricorso è improcedibile; ebbene, non è stata depositata,come imposto dall’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c., la copia della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, che la stessa parte ricorrente indica in ricorso essere avvenuta in data 31 luglio 2023; il ricorso è, inoltre , tardivo per essere stato proposto in data 26 ottobre 2023, ampiamente oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 11 maggio 2023 ; 4.in conclusione, il ricorso è dichiarato improcedibile ; ilricorrente va condannat o al pagamento delle spese processuali in favore del Comunecontroricorrente; per non essere stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., non trovano applicazione le previsioni di cui al3 e 4 commi dell’art. 96 cod. proc. civ . ; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto(Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315). Per questi motivi la Corte dichiara improcedibileil ricorso; condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali in favore del Comunecontroricorrente che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge; C.C. 5 luglio2024 r.g.n. 20993/2023 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del
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