CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30042 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) avvangelowaltercimacepuntopecit e [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 239/02/2021, depositata in data 10 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - Elena e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Molise, per quanto di interesse, aveva rigettato il ricorso proposto in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento n. 59674/2019 di diniego della definizione agevolata della controversia avente ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento emessa, ai fini Irpef, per l'anno di imposta 2000, a seguito di controllo automatizzato dell'Ufficio ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/73; -in punto di fatto dalla sentenza impugnata si evince che: 1) la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 ai fini Iperf, per l'anno 2000; 2) avverso la cartella, la contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso che, con sentenza n. 246/03/2005, lo aveva accolto; 3) l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di prime cure era stato dalla CTR del Molise, con sentenza n. 65/3/2009, dichiarato inammissibile per irregolarità della notifica; 4) avverso la suddetta sentenza l'Ufficio aveva proposto ricorso per cassazione che, con ordinanza n. 6270/2018, veniva accolto con cassazione della pronuncia e rinvio alla CTR del Molise in diversa composizione; 5) nelle more del giudizio di riassunzione, i germani Elena e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avevano trasmesso all'Agenzia delle entrate domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, che, con provvedimento n. 59674/2019, veniva denegata; 6)avverso il detto atto di diniego i contribuenti avevano proposto ricorso alla CTR del Molise ( dinanzi alla quale pendeva la controversia); - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia avente ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento emessa, a sensi dell'art. 36bis cit., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultima non poteva ritenersi atto impositivo scaturendo da un debito esposto dalla medesima contribuente e non onorato; -l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 per avere la CTR ritenuto erroneamente non definibile la lite avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa, ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, in quanto non costituente atto impositivo ancorché, come affermato dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 18298 del 2021, la controversia su una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato sia definibile se la stessa costituisca, come nella specie, il primo atto con il quale la pretesa è stata comunicata, come tale impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito. 2.11 motivo è fondato. 3.Deve darsi continuità al principio secondo il quale l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298; v. da ultimo Cass. sez. 5, n. 23318 del 2022; Cass., sez.6-5, n. 22588 del 2022). 4. In ragione del richiamato principio di diritto la cartella oggetto di giudizio emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, costituendo il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è stata comunicata, va valutata alla stregua di atto impositivo, sicché la controversia proposta dai contribuenti, per contestarne la legittimità, in riferimento a motivi attinenti al fondamento della pretesa, è definibile in base all'art.6 d.l. 119 del 2018. 5.Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo stato, peraltro, contestato il rispetto degli adempimenti prescritti dall'art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, il ricorso dei contribuenti avverso il diniego di definizione agevolata è fondato e va 4 L, L accolto, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio sul ricorso principale avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento, e cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018. 6. Le spese del giudizio estinto vanno poste a carico della parte che le ha anticipate mentre quelle del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale in materia. P.Q.M. accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della controversia e compensa le spese tra le parti. Dichiara estinto il giudizio sul ricorso avverso la cartella di pagamento e pone le spese di tale giudizio a carico della parte che le ha anticipate. Cos