CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 02089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente [OSCURATO:PERSONA]. SENTENZA sui ricorso n. 10691/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 203/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 10 febbraio 2019; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Avezzano, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alla quale sono succeduti in qualità di eredi, in corso di causa, Antonio, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]), nonché [OSCURATO:PERSONA], affinché detti coniugi fossero condannati a corrispondere ad esso attore, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., le somme che il Paluzzi gli doveva in forza della sentenza n. 327 del 2005 pronunciata dal medesimo Tribunale di Avezzano. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che la sentenza n. 327 del 2005 aveva dichiarato risolto il preliminare di compravendita di un immobile da lui stipulato con il Paluzzi in data 31 maggio 1995, condannando il convenuto alla restituzione delle somme ricevute e al risarcimento del danno; che quell'immobile era stato costruito sulla base di un diverso preliminare di compravendita, stipulato il 12 ottobre 1991 dal Paluzzi con i coniugi Consalvi e Salvatori su un terreno di proprietà di questi ultimi ma in assenza di concessione edilizia, contratto che era da intendersi risolto di diritto, non essendone possibile un'esecuzione in forma specifica; che, in conclusione, al Paluzzi spettava l'indennizzo previsto, in alternativa, o dall'art. 936, secondo comma, cod. civ., o dall'art. 2041 cod. civ., a titolo di ingiustificato arricchimento. In forza di tale situazione, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di esercitare l'azione surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., nei confronti dei convenuti, stante l'inerzia del Paluzzi. Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda ed osservando, tra l'altro, che il credito posto dall'attore a fondamento della sua pretesa nei confronti del Paluzzi, e cioè la suindicata sentenza del Tribunale di Avezzano, era ancora sub iudice, essendo stata quella sentenza impugnata in appello, per cui non poteva sussistere il diritto dell'attore di agire in surrogatoria.Espletata una complessa c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda e condannò l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei Consalvi, mentre compensò quelle tra l'attore e il Paluzzi. 2. La sentenza è stata impugnata dall'attore soccombente e la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 1° febbraio 2019, ha rigettato il gravame e ha condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado nei confronti di tutti gli appellati. 2.1. Ha osservato la Corte territoriale, innanzitutto, di condividere la decisione di primo grado in ordine all'esclusione, in capo all'appellante, della qualifica di creditore idonea a consentire l'esercizio dell'azione surrogatoria. Richiamando le argomentazioni della sentenza 21 ottobre 1998, n. 10428, di questa Corte, la Corte abruzzese ha affermato che «non può ritenersi certo il credito contestato giudizialmente», e ciò a maggior ragione nel caso in esame, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato l'azione surrogatoria «non con funzione cautelare, ma con funzione direttamente satisfattiva». Non poteva pervenirsi a diversa conclusione, secondo la Corte di merito, neppure in considerazione del fatto che la citata sentenza n. 327 del 2005 era stata confermata, nelle more del presente giudizio, dalla Corte d'appello di L'Aquila; ed infatti già il giudice di primo grado aveva affermato, senza che l'appellante svolgesse sul punto alcuna censura, che il richiesto presupposto dell'azione surrogatoria - e cioè la certezza del credito a tutela del quale detta azione era stata proposta - doveva sussistere fin dalla proposizione del giudizio di primo grado. 2.2. Tanto premesso, la sentenza ha rilevato che il rigetto del primo motivo di appello, avente ad oggetto la questione appena esaminata, assumeva «valore dirimente nella decisione della controversia» e che, tuttavia, si doveva procedere all'esame anche degli altri motivi per «ragioni di mera completezza». La Corte di merito ha quindi osservato che nessun valore vincolante poteva essere attribuito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alla circostanza che il primo giudice istruttore avesse dato ingresso, in fase istruttoria, alle prove richieste dall'attore, non avendo detto provvedimento, di carattere ordinatorio, alcun carattere decisorio o vincolante rispetto alla decisione di merito. Passando all'esame dei successivi motivi terzo, quarto e quinto dell'appello, la Corte aquilana ha rilevato che tra il Paluzzi e i coniugi Consalvi erano stati stipulati, in data 12 ottobre 1991, due contratti, ossia un compromesso di vendita dell'immobile e un contratto di appalto. In base a detti contratti, il Paluzzi si era obbligato a costruire un immobile dietro corrispettivo, costituito in parte da una somma di denaro e in parte dalla cessione in proprietà, da parte dei Consalvi, del terreno edificabile residuato dalla progettazione del fabbricato. Nel preliminare, poi, era stata pattuita una condizione risolutiva, in base alla quale quel contratto avrebbe avuto valore definitivo solo in caso di ottenimento, da parte del Paluzzi, della concessione edilizia per la rimanente parte edificatoria, rimanendo in caso contrario il prezzo di progettazione della struttura in cemento armato stabilito in 52 milioni di lire. Tra le parti, però, era intervenuta una successiva scrittura privata, in data 23 novembre 1998 - e perciò dopo il luglio 1998, momento nel quale risultava che il Paluzzi non aveva ottenuto la concessione in sanatoria, con conseguente verificazione della suindicata condizione risolutiva - nella quale si era ribadito l'obbligo, in capo al Paluzzi, di mettere mano ai lavori di costruzioni dell'immobile di proprietà dei Consalvi e di portarli a termine in settanta giorni, con previsione di una penale per il ritardo. Ne conseguiva, secondo la Corte d'appello, che, pur essendosi verificata la condizione risolutiva, l'obbligo per il Paluzzi era stato confermato, per cui egli doveva essere considerato inadempiente. 2.3. La sentenza ha quindi ribadito la correttezza della decisione del Tribunale là dove aveva escluso la nullità del contratto preliminare ai sensi dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, posto che detta nullità colpisce solo gli atti traslativi della proprietà e non anche i contratti con mero effetto obbligatorio. Infondato era da ritenere il sesto motivo di appello, essendo corretto il ragionamento del giudice di primo grado là dove aveva affermato che, una volta esclusa l'inerzia del Paluzzi, l'azione surrogatoria non poteva costituire un mezzo di controllo dell'efficienza dell'attività del debitore. In ultimo, la Corte d'appello ha esaminato il profilo della spettanza, in favore del Paluzzi, delle indennità di cui agli artt. 936, secondo comma, e 2041 cod. civ., condividendo anche su tali punti la decisione del Tribunale. La sentenza ha infatti affermato che, escluso che il Paluzzi potesse considerarsi "terzo" ai fini dell'art. 936, secondo comma, cit., la domanda del [OSCURATO:PERSONA] doveva essere rigettata anche perché al Paluzzi non poteva essere riconosciuta spettante nessuna delle due indicate indennità, e ciò a causa dell'illiceità dell'attività edificatoria da lui compiuta in assenza di concessione edilizia. Il fabbricato realizzato dal Paluzzi sul terreno oggetto del contratto preliminare del 12 ottobre 1991, infatti, era stato costruito «in difetto di concessione edilizia, sicché alcun dubbio può nutrirsi in ordine alla natura abusiva dell'opera in discussione». Ed invero, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, qualora «l'esecuzione delle opere abusive da parte di un terzo, con materiali propri, su suolo altrui, configuri un illecito penale, il proprietario non gli deve corrispondere alcun indennizzo, poiché, sul piano civilistico, il manufatto deve ritenersi carente di valore per il fondo», data la precarietà del diritto dominicale. Nel caso in esame, del resto, era risultato che né il Paluzzi né i coniugi Consalvi avevano ottenuto la concessione in sanatoria, per cui nessun indennizzo poteva essere riconosciuto in relazione all'immobile abusivo. Ragione per cui, esclusa la spettanza dell'indennità ai sensi degli artt. 936 e 1150 cod. civ., doveva ritenersi esclusa anche la possibilità di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 2041 cit., tanto più che non erano stati «allegati né dimostrati eventuali impieghi dell'immobile comunque realizzati dai proprietari e le eventuali utilità economiche in tal modo ricavate dalla costruzione abusiva». 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo pure deceduto, con un unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso, fissato per la discussione in data 19 aprile 2022, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 5 maggio 2022, n. 14284, e fissato per l'udienza pubblica del 16 novembre 2022. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni per iscritto, chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ragioni di economia processuale suggeriscono di esaminare il ricorso cominciando dal terzo motivo, nel quale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di interpretazione dei contratti, oltre a motivazione illogica e contraddittoria. Il motivo ha ad oggetto l'interpretazione del contratto preliminare del 12 ottobre 1991 e le conclusioni tratte dalla Corte di merito. Secondo il ricorrente la sentenza, pur partendo da un presupposto corretto - e cioè che quel contratto era da ritenere risolto per il mancato ottenimento della concessione in sanatoria da parte del Paluzzi - non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze. Non essendosi verificata la condizione ivi prevista, il Paluzzi «non poteva affatto considerarsi inadempiente», essendo tenuto soltanto a realizzare la struttura in cemento armato dietro compenso di lire 52 milioni. Scorretto sarebbe, poi, il richiamo all'ulteriore scrittura privata del 23 novembre 1998, sopravvenuta sette anni dopo il preliminare, perché in essa «vi era espresso impegno dei soli Consalvi nei confronti del Paluzzi». L'inadempimento, quindi, era in capo solo ai Consalvi e non anche al Paluzzi, contrariamente a quanto affermato in sentenza. 1.1. Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni. La sentenza impugnata, come si è detto, ha ricostruito la complessa vicenda leggendo in maniera unitaria i due contratti stipulati tra il Paluzzi e i coniugi Consalvi in data 12 ottobre 1991, e cioè il compromesso di vendita dell'immobile e il contratto di appalto, con la successiva scrittura privata del 23 novembre 1998, nella quale si era ribadito l'obbligo, in capo al Paluzzi, di mettere mano ai lavori di costruzioni dell'immobile di proprietà dei Consalvi e di portarli a termine in settanta giorni, con previsione di una penale per il ritardo. Nonostante in questa seconda data si fosse già verificata, secondo la Corte d'appello, la condizione risolutiva concordata nel preliminare del 12 ottobre 1991, costituita dal mancato ottenimento, da parte del Paluzzi, della concessione edilizia per la rimanente parte edificatoria, la sentenza ha ritenuto che gli obblighi contrattuali assunti nel 1991 dal Paluzzi fossero stati confermati e ribaditi, con il risultato che egli doveva essere considerato inadempiente (circostanza di rilievo ai fini dell'azione surrogatoria esercitata dall'attore). A fronte di tale ricostruzione, che costituisce un tipico accertamento di merito sottratto ad ogni possibilità di verifica in questa sede, il ricorrente insiste nel ribadire la propria tesi, tra l'altro aggiungendo che la scrittura privata del 23 novembre 1998 conteneva obblighi solo a carico dei coniugi Consalvi. Il che, com'è evidente, si risolve nel palese tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. 2. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 e dell'art. 2932 cod. civ., oltre ad omessa valutazione di documenti processuali decisivi per il giudizio. La censura si rivolge contro la sentenza nella parte in cui ha affrontato il tema della nullità dei contratti per violazione dell'art. 40 cit. e ha affermato che detta nullità non potrebbe riguardare il contratto preliminare. Ad avviso del ricorrente, con detta censura egli voleva soltanto affermare che «neppure il Paluzzi avrebbe potuto ottenere il trasferimento coattivo del terreno di cui al preliminare del 12 ottobre 1991 ex art. 2932 cod. civ., perché sullo stesso insisteva ormai un fabbricato accatastato all'urbano, costruito in assenza di concessione edilizia». Il motivo, in conclusione, pare voler dire che dal punto di vista logico nulla esclude che la nullità del contratto definitivo, prevista dal citato art. 40, si debba estendere anche al contratto preliminare. 2.1. Il motivo, per certi versi inammissibile, è comunque privo di fondamento. Rileva il Collegio che, oltre ad essere formulato in modo confuso, il motivo contiene anche profili di merito, perché pretende di trarre dall'interpretazione del contratto preliminare del 12 ottobre 1991 una conclusione che esigerebbe da questa Corte accertamenti di merito evidentemente preclusi. Non è ben chiaro, poi, quale utilità potrebbe derivare al ricorrente dal suo eventuale accoglimento. Ciò detto, il motivo è comunque privo di fondamento perché la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985, con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita (sentenza 19 dicembre 2013, n. 28456, e ordinanze 21 settembre 2017, n. 21942, e 7 marzo 2019, n. 6685). 3. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, senza indicazione di norme, la violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti «laddove la Corte aquilana ritiene che con la scrittura privata del 23 novembre 1998 i Consalvi avevano dato prova del loro diritto ad ottenere dal Paluzzi i lavori di completamento dell'immobile mentre né il Paluzzi né il [OSCURATO:PERSONA] avevano dato prova dell'inadempimento». 3.1. Il motivo è palesemente inammissibile in considerazione della sua genericità e delle ragioni già indicate a confutazione del terzo motivo. 4. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, erronea e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il motivo ha ad oggetto la questione dell'inerzia del debitore Paluzzi, fondamento dell'azione surrogatoria. Ad avviso del ricorrente, la sentenza non avrebbe tenuto nel giusto conto la presunta erroneità e contraddittorietà della motivazione resa dal Tribunale, non considerando che il contratto preliminare del 12 ottobre 1991 si era risolto per mancato avveramento della condizione ed era stato adempiuto dal Paluzzi per quanto i Consalvi legittimamente potevano pretendere, cioè la realizzazione della sola struttura in cemento armato. Sostiene il ricorrente, poi, di essere tenuto solo ad «affermare la sussistenza dell'inerzia in quanto, trattandosi di prova di un fatto negativo, gravava sul debitore Paluzzi la prova di un suo comportamento attivo». 4.1. Il motivo, per certi versi inammissibile, è comunque privo di fondamento. È inammissibile nella parte in cui insiste nel proporre una diversa lettura ed interpretazione dei contratti stipulati dal Paluzzi con i coniugi Consalvi, come già si è detto esaminando i motivi terzo e quinto, sostenendo cioè che il Paluzzi non poteva essere considerato inadempiente (questione sulla quale la Corte di merito si è pronunciata con motivazione logica e coerente). Manifestamente infondata in diritto, poi, è l'affermazione suindicata in tema di onere della prova dell'inerzia del creditore. L'azione surrogatoria, infatti, è uno strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del creditore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. Ne consegue che «la prova dell'inerzia del debitore o del comportamento insufficiente o inidoneamente attivo grava sul creditore che agisce in surrogazione, essendo un presupposto dell'azione. Ciò comporta che il creditore non può limitarsi a sostenere l'inidoneità qualitativa o quantitativa del comportamento del debitore nell'esercizio del proprio diritto, ma deve anche indicare quali rimedi il debitore avrebbe dovuto ragionevolmente adottare, secondo l'id quod plerumque accidit, a nulla rilevando, ovviamente, il risultato effettivamente conseguito delle azioni proposte dal medesimo debitore» (così la sentenza 18 febbraio 2000, n. 1867, alla quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità). 5. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., erroneità e difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia. 1-7 <- Il M____~con-testa la sentenza nella parte in cui ha affermato che il Paluzzi non poteva considerarsi "terzo" ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 936, secondo comma, cod. civ.; detta qualità, secondo il ricorrente, risulterebbe dall'avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare del 12 ottobre 1991 in quanto non suscettibile di esecuzione in forma specifica. Anzi, ad avviso del ricorrente, la nullità investiva già il contratto preliminare per contrasto con le norme imperative, essendo questo finalizzato alla stipula di un contratto definitivo nullo, per cui il Paluzzi doveva essere considerato terzo fin dall'origine. Il complesso di tali circostanze non sarebbe stato adeguatamente valutato dalla Corte d'appello. 5.1. Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni. La tesi che il ricorrente sostiene è quella, sulla quale ci si è già soffermati, secondo cui il preliminare suindicato era da considerare risolto di diritto per impossibilità di una sua esecuzione in forma specifica; e da questo deriverebbe l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha considerato "terzo" il Paluzzi ai fini dell'indennità di cui all'art. 936, secondo comma, citato. Rileva il Collegio che la censura è inammissibile perché si fonda su di una ricostruzione dei fatti diversa da quella della Corte d'appello, di talché sollecita questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito. Ma, oltre a questo, la censura è inammissibile perché dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte abruzzese, infatti, ha fatto discendere la non spettanza dell'indennità di cui all'art. 936 cit. dall'abusività dell'immobile costruito. Tale profilo della motivazione non è, in effetti, contestato. Corretto è, poi, il richiamo compiuto dalla Corte territoriale alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di accessione, ove l'esecuzione delle opere con materiali propri su suolo altrui configuri illecito penale, il terzo non ha diritto all'indennizzo previsto dall'art. 936 cod. civ., salvo che il manufatto sia oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa restituisce l'immobile ad uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demolizione (sentenza 25 gennaio 2016, n. 1237). E nel caso in esame la Corte d'appello ha accertato che la concessione in sanatoria non fu mai ottenuta. 6. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo (primo profilo); nonché violazione e falsa applicazione dell'art.2041 cod. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo (secondo profilo). Il motivo contiene due diverse censure. Nella prima si sostiene che l'illiceità dell'attività edificatoria dovuta alla mancanza della concessione edilizia non sarebbe stata correttamente valutata dalla sentenza impugnata. Questa, infatti, non avrebbe considerato che nel caso di specie non si trattava di abusività in senso proprio, bensì di abusività contingente dovuta al fatto chel Consalvi avevano rifiutato di consegnare al Paluzzi il titolo di proprietà del terreno necessario per il rilascio della concessione edilizia. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non aveva posto in essere alcuna attività illecita, sicché gli doveva essere riconosciuto il diritto all'indennità prevista dall'art. 936 del codice civile. Nella seconda parte del motivo in esame si censura l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'azione subordinata di arricchimento senza causa in base al rilievo per cui il manufatto abusivo doveva ritenersi privo di valore in considerazione della precarietà del diritto dominicale. Tale affermazione non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che dal verbale n. 145 del 25 aprile 1997 della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] risultava che l'istanza del Paluzzi finalizzata ad ottenere la concessione in sanatoria era stata accolta, fermo restando che i proprietari Consalvi avrebbero dovuto produrre la documentazione attestante la proprietà del terreno. La spettanza dell'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ. doveva pertanto ritenersi pacifica. 6.1. Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili e comunque privo di fondamento. Rileva il Collegio che la prima censura è posta in modo inammissibile, perché ipotizza, in modo poco chiaro, la figura della abusività contingente, che esigerebbe una serie di accertamenti di fatto preclusi in questa sede, oltre a rappresentare un profilo di indagine molto probabilmente nuovo. La censura, poi, è prospettata in modo non rispettoso della previsione dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., anche perché il verbale della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del 1997 è solo genericamente indicato. Quanto, invece, all'indennizzo per l'indebito arricchimento, la censura non si confronta, se non in modo del tutto generico, con l'ulteriore parte della motivazione della sentenza impugnata là dove la Corte d'appello ha affermato che l'odierno ricorrente non aveva addotto né dimostrato eventuali impieghi dell'immobile abusivo da parte dei proprietari Consalvi. Ne consegue che la mancanza delle utilità economiche escludeva comunque il riconoscimento dell'indennizzo per l'indebito arricchimento. 7. Il rigetto e la declaratoria di inammissibilità dei motivi fin qui esaminati esimono la Corte dall'obbligo di affrontare la questione giuridica posta nei primi due motivi di ricorso. L'azione surrogatoria, infatti, presuppone, per poter essere validamente esercitata, che il creditore dimostri l'esistenza di diritti o, azioni che spettano al suo debitore verso i terzi, e che questi trascura di esercitare. La decisione, in senso sfavorevole al ricorrente, dei motivi di ricorso dal terzo all'ottavo rende irrevocabile la decisione impugnata in ordine all'inesistenza di un credito del debitore Paluzzi verso i coniugi Consalvi (e i loro eredi); di talché l'esame dei primi due motivi rimane assorbito, attesa l'irrilevanza della loro eventuale fondatezza. 8. Il ricorso, pertanto, è rigettato. In considerazione della complessità delle questioni trattate, la Corte ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della