CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13532/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Limuti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoLuca Passarelli-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 559/2021depositata il 19/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale diSondrio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA] perla riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dalla madreElsa Ferraro in favore dei convenuti, con conseguente scioglimentodella comunione ereditaria.Si costituirono i convenuti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA],chiedendo in via principale il rigetto della domanda; [OSCURATO:PERSONA],fratello dell’attrice, propose domanda riconvenzionale di riduzione perlesione della sua quota di legittima.Nel corso del giudizio, il Tribunale dispose CTU per l’individuazione deibeni del compendio ereditario, la determinazione delle quote e lapredisposizione di un progetto di divisione.All’esito della CTU, il Tribunale sottopose alle parti un progetto didivisione, che raccolse l’approvazione delle medesime ad eccezionedell’attrice, che chiese l’attribuzione di beni diversi da quelli indicatinella quota del progetto.Il Tribunale di Sondrio accolse entrambe le domande di riduzioneformulate dall’attrice e da [OSCURATO:PERSONA], e, in presenza dicontestazioni, sciolse con sentenza la comunione ereditaria secondo ilprogetto di divisione e compensò le spese di lite.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 19.02.2021,rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmentela sentenza impugnata.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla basedi quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso mentre EliaOreggioni, Clarissa e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso è stato avviato alla decisione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 50 bis cod. proc. civ. e dell’art. 187 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e/ocomma 1, n. 5 cod. proc. Civ; la ricorrente denuncia la nullità dellasentenza per violazione della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato per avere la Corte d’appello attribuito le quote delpatrimonio agli eredi sulla base di un progetto di divisione che erastato contestato nel corso dell’udienza di discussione. Peraltro, ilTribunale, dopo aver pronunciato sentenza in composizione collegialesulle reciproche domande di riduzione, avrebbe deciso incomposizione monocratica sulla domanda di divisione mentre, anchein caso di proposizione congiunta della domanda di riduzione e didivisione, la causa avrebbe dovuto essere rimessa al collegio perdecidere sulle contestazioni sollevate.2. Con il secondo mezzo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 187 cod. proc. civ. e dell’art. 789, comma 3 e 4, cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e/o comma 1 n. 5 cod.proc. civ.; la ricorrente sostiene che solo dopo il passaggio ingiudicato della sentenza di scioglimento della comunione il Tribunalepoteva procedere attribuire le quote ai condividenti sull’accordo delleparti, mentre, in caso di contestazione, avrebbe dovuto procederemediante sorteggio. Nel caso di specie, la Corte d’appello avrebbeerrato nell’attribuire le quote secondo un progetto di divisione che erastato contestato, anziché procedere all’estrazione a sorte.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/20263. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 e/o comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per difetto di motivazione peravere la Corte d’appello proceduto all’attribuzione dei beni e nonall’estrazione a sorte dei lotti nonostante si trattasse di frazioni ugualidi quote disuguali.3.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattaticongiuntamente, sono, in parte inammissibili ed in parte infondati.La doglianza relativa alla violazione dell’art.50 quater c.p.c., peravere il Tribunale deciso in composizione monocratica e non collegialesulla domanda di divisione è inammissibile perché avrebbe dovutoessere oggetto di specifico motivo di appello, trattandosi di un vizio dinullità della sentenza che si converte in un motivo di impugnazione(Cass. n.30019/2023; Cass. n.16186/2018).Infondata è, altresì, la censura della sentenza impugnata perviolazione dell’art.112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra ilchiesto e pronunciato, fondata sull’attribuzione delle quote aicondividenti in assenza di accordo sul progetto di divisione.E’ granitico il principio secondo cui il vizio di ultra o extra petizione,ex art. 112 c.p.c., è configurabile quando il giudice pronunzia oltre ilimiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero suquestioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio,le tante Cass. n. 15190/2017).La violazione dell’art.112 c.p.c. non è, invece, ravvisabile qualora ilgiudice decida sulla domanda, attribuendo o negando il bene dellavita richiesto dalle parti, come nel caso di specie, in cui la Corted’appello si è pronunciata sulle domande di riduzione e scioglimentoNumero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026della comunione, decidendo con sentenza sulle contestazioni svoltedalle parti.Il Tribunale, proprio in ragione delle contestazioni al progetto didivisione sollevate dalla ricorrente, ha invitato le parti a precisare leconclusioni, aprendo la fase contenziosa, ai sensi dell’art.789 c.p.c.,e, con sentenza, ha disposto lo scioglimento della comunione e risoltole contestazioni, attribuendo le quote secondo il progetto di divisione.Il Tribunale, correttamente, non ha proceduto all’estrazione a sortedei lotti, in applicazione dell’art. 729 cod. civ., in quanto le quote dadividere erano diseguali.E’ consolidato il principio secondo cui, solo in caso di approvazione,con sentenza, di un progetto di riparto fra condividenti titolari diquote uguali, l'assegnazione è fatta con sorteggio, mentre,trattandosi di quote diseguali, la divisione è stata operata mediante4426/2017; Cass. n. 3461/2013).Peraltro, il principio della vincolatività del sorteggio, in caso di quoteuguali, è stato temperato da questa Corte, che, pur ribadendo lapreferenza per il criterio dell'estrazione a sorte nel caso diuguaglianza di quote - a garanzia della trasparenza delle operazionidivisionali contro ogni possibile favoritismo - ha affermato che essonon ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, èderogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenerenon soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale edeconomica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile ecomprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sededi legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass.n.11857/2021).Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026Né era necessario che la sentenza di divisione fosse passata ingiudicato, in quanto ove si proceda mediante attribuzione diretta dellequote ai condividenti, diversamente dall'ipotesi di assegnazione consorteggio, la formazione delle parti e la loro distribuzione sonodistinguibili solo dal punto di vista logico, mentre, sul piano operativo,rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo laporzione formata in funzione del condividente cui va attribuita (Cass.n.26356/2020).4. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,comma 1, n.4 e/o n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appelloconfermato la sentenza del Tribunale che aveva compensato le spesedi lite del primo grado di giudizio, nonostante fosse stata accolta ladomanda di riduzione.Il motivo è infondato.Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, nel giudizio diprimo grado Tribunale, in primo grado vi era stata reciprocasoccombenza perché erano state accolte le reciproche domande diriduzione e, quanto alla domanda di divisione, è stato valutato ilcomportamento della ricorrente, che ha dato causa alla prosecuzionedella lite, opponendosi immotivatamente al progetto di divisione.La Corte d’appello ha, pertanto, ritenuto corretta la statuizione delTribunale di compensazione delle spese di lite sia in ragione dellareciproca soccombenza, sia in ragione dell’atteggiamento processualeingiustificato della ricorrente su aspetti squisitamente divisionali,inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (Cass. n.2770/2020; Cass. n.3083/2006).5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:SUCCESSIONIUd.27/11/2025 CCPatrizia [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereVincenzo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRossana [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13532/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Limuti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoLuca Passarelli-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 559/2021depositata il 19/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale diSondrio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA] perla riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dalla madreElsa Ferraro in favore dei convenuti, con conseguente scioglimentodella comunione ereditaria.Si costituirono i convenuti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA],chiedendo in via principale il rigetto della domanda; [OSCURATO:PERSONA],fratello dell’attrice, propose domanda riconvenzionale di riduzione perlesione della sua quota di legittima.Nel corso del giudizio, il Tribunale dispose CTU per l’individuazione deibeni del compendio ereditario, la determinazione delle quote e lapredisposizione di un progetto di divisione.All’esito della CTU, il Tribunale sottopose alle parti un progetto didivisione, che raccolse l’approvazione delle medesime ad eccezionedell’attrice, che chiese l’attribuzione di beni diversi da quelli indicatinella quota del progetto.Il Tribunale di Sondrio accolse entrambe le domande di riduzioneformulate dall’attrice e da [OSCURATO:PERSONA], e, in presenza dicontestazioni, sciolse con sentenza la comunione ereditaria secondo ilprogetto di divisione e compensò le spese di lite.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 19.02.2021,rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmentela sentenza impugnata.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla basedi quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso mentre EliaOreggioni, Clarissa e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso è stato avviato alla decisione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 50 bis cod. proc. civ. e dell’art. 187 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e/ocomma 1, n. 5 cod. proc. Civ; la ricorrente denuncia la nullità dellasentenza per violazione della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato per avere la Corte d’appello attribuito le quote delpatrimonio agli eredi sulla base di un progetto di divisione che erastato contestato nel corso dell’udienza di discussione. Peraltro, ilTribunale, dopo aver pronunciato sentenza in composizione collegialesulle reciproche domande di riduzione, avrebbe deciso incomposizione monocratica sulla domanda di divisione mentre, anchein caso di proposizione congiunta della domanda di riduzione e didivisione, la causa avrebbe dovuto essere rimessa al collegio perdecidere sulle contestazioni sollevate.2. Con il secondo mezzo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 187 cod. proc. civ. e dell’art. 789, comma 3 e 4, cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e/o comma 1 n. 5 cod.proc. civ.; la ricorrente sostiene che solo dopo il passaggio ingiudicato della sentenza di scioglimento della comunione il Tribunalepoteva procedere attribuire le quote ai condividenti sull’accordo delleparti, mentre, in caso di contestazione, avrebbe dovuto procederemediante sorteggio. Nel caso di specie, la Corte d’appello avrebbeerrato nell’attribuire le quote secondo un progetto di divisione che erastato contestato, anziché procedere all’estrazione a sorte.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/20263. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 e/o comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per difetto di motivazione peravere la Corte d’appello proceduto all’attribuzione dei beni e nonall’estrazione a sorte dei lotti nonostante si trattasse di frazioni ugualidi quote disuguali.3.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattaticongiuntamente, sono, in parte inammissibili ed in parte infondati.La doglianza relativa alla violazione dell’art.50 quater c.p.c., peravere il Tribunale deciso in composizione monocratica e non collegialesulla domanda di divisione è inammissibile perché avrebbe dovutoessere oggetto di specifico motivo di appello, trattandosi di un vizio dinullità della sentenza che si converte in un motivo di impugnazione(Cass. n.30019/2023; Cass. n.16186/2018).Infondata è, altresì, la censura della sentenza impugnata perviolazione dell’art.112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra ilchiesto e pronunciato, fondata sull’attribuzione delle quote aicondividenti in assenza di accordo sul progetto di divisione.E’ granitico il principio secondo cui il vizio di ultra o extra petizione,ex art. 112 c.p.c., è configurabile quando il giudice pronunzia oltre ilimiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero suquestioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio,le tante Cass. n. 15190/2017).La violazione dell’art.112 c.p.c. non è, invece, ravvisabile qualora ilgiudice decida sulla domanda, attribuendo o negando il bene dellavita richiesto dalle parti, come nel caso di specie, in cui la Corted’appello si è pronunciata sulle domande di riduzione e scioglimentoNumero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026della comunione, decidendo con sentenza sulle contestazioni svoltedalle parti.Il Tribunale, proprio in ragione delle contestazioni al progetto didivisione sollevate dalla ricorrente, ha invitato le parti a precisare leconclusioni, aprendo la fase contenziosa, ai sensi dell’art.789 c.p.c.,e, con sentenza, ha disposto lo scioglimento della comunione e risoltole contestazioni, attribuendo le quote secondo il progetto di divisione.Il Tribunale, correttamente, non ha proceduto all’estrazione a sortedei lotti, in applicazione dell’art. 729 cod. civ., in quanto le quote dadividere erano diseguali.E’ consolidato il principio secondo cui, solo in caso di approvazione,con sentenza, di un progetto di riparto fra condividenti titolari diquote uguali, l'assegnazione è fatta con sorteggio, mentre,trattandosi di quote diseguali, la divisione è stata operata mediante4426/2017; Cass. n. 3461/2013).Peraltro, il principio della vincolatività del sorteggio, in caso di quoteuguali, è stato temperato da questa Corte, che, pur ribadendo lapreferenza per il criterio dell'estrazione a sorte nel caso diuguaglianza di quote - a garanzia della trasparenza delle operazionidivisionali contro ogni possibile favoritismo - ha affermato che essonon ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, èderogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenerenon soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale edeconomica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile ecomprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sededi legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass.n.11857/2021).Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026Né era necessario che la sentenza di divisione fosse passata ingiudicato, in quanto ove si proceda mediante attribuzione diretta dellequote ai condividenti, diversamente dall'ipotesi di assegnazione consorteggio, la formazione delle parti e la loro distribuzione sonodistinguibili solo dal punto di vista logico, mentre, sul piano operativo,rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo laporzione formata in funzione del condividente cui va attribuita (Cass.n.26356/2020).4. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,comma 1, n.4 e/o n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appelloconfermato la sentenza del Tribunale che aveva compensato le spesedi lite del primo grado di giudizio, nonostante fosse stata accolta ladomanda di riduzione.Il motivo è infondato.Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, nel giudizio diprimo grado Tribunale, in primo grado vi era stata reciprocasoccombenza perché erano state accolte le reciproche domande diriduzione e, quanto alla domanda di divisione, è stato valutato ilcomportamento della ricorrente, che ha dato causa alla prosecuzionedella lite, opponendosi immotivatamente al progetto di divisione.La Corte d’appello ha, pertanto, ritenuto corretta la statuizione delTribunale di compensazione delle spese di lite sia in ragione dellareciproca soccombenza, sia in ragione dell’atteggiamento processualeingiustificato della ricorrente su aspetti squisitamente divisionali,inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (Cass. n.2770/2020; Cass. n.3083/2006).5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025.Il PresidenteP.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025.Il Presidente