CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22312/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2283 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1/2022 della CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 31/03/2022 R.G.N. 157/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14913/20221. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di AppNeulmloer o sdeiz ionale 2283/2026Numero di raccolta generale 22312/2026Trieste, in accoglimento del gravame proposto dall’Azienda SanitariaData pubblicazione 29/06/2026Universitaria [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale di Udine del8/1/2021, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. La predetta, dipendente dell’Azienda, medico chirurgo arapporto esclusivo con anzianità superiore a cinque anni, titolare dal1/1/2016 di un incarico professionale di elevata specializzazionesecondo l’art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL per la dirigenza medica eveterinaria del 8/6/2000, aveva lamentato che l’Azienda, fino al[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base di proprio regolamento interno, le avessericonosciuto una retribuzione di posizione minima unificata di €.3.608,28, inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo,pari a €. 4.830,57. Aveva quindi rivendicato il pagamento deldifferenziale di €. 371,58 dal 1/1/16 al 31/12/2019.3. L’Azienda aveva resistito sostenendo che in base all’art.5,commi 5, 6 e 7 del CCNL 2004/2005 del 5/7/2006, il minimo rivendicatodalla ricorrente richiedeva la maturazione di 15 anni di servizio.4. Il Tribunale aveva accolto la domanda, disattendendo la tesidell’Azienda, che l’aveva riproposta in appello.5. La Corte di Appello accoglieva il gravame e rilevava, in sintesi,che la retribuzione di posizione dei dirigenti medici era stata introdottadall’art. 55 del CCNL 94/97 (5/12/96). Essa era composta da una partefissa ed una variabile, pari «Al valore economico degli incarichi attribuitiin base alla graduazione delle funzioni, ai sensi dell'art 24 del d. lgs. 29del 1993» (comma 2). La parte fissa derivava da indennità precedenti,fisse e ricorrenti (comma 3). Quella variabile doveva esseredeterminata in sede aziendale «Sulla base della graduazione dellefunzioni in conformità degli incarichi di cui agli artt. 56 e 57, e con leprocedure previste dagli artt. 53 e 54» (comma 6).5.1. La misura della voce era stata poi ridefinita dall’art. 5 edall’allegato 1 del coevo CCNL 5/12/1996, II biennio economicoNumero registro generale 14913/2022(96/97), confermato dal CCNL integrativo del 2 luglio 1997, cheN uamveerov saez ionale 2283/2026Numero di raccolta generale 22312/2026qualificato gli importi di cui all’Allegato 1 come «minimo contrattuale»,Data pubblicazione 29/06/2026e quindi «Base di partenza per la rideterminazione dei valori dellacomponente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsiin azienda ai sensi dell'art. 51, nell'ambito delle risorse del fondo di cuiall'art. 60».5.2. Il CCNL 98/2001, stipulato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ricondotto laretribuzione di posizione, in parte, al trattamento economicofondamentale determinato dal contratto (artt.35, lett. a), punto 5, e39, commi 5 e 6); in parte, a quello accessorio da definire a livelloaziendale (artt.35, lett. b), punto 1 e 39 comma 6). La voce risultavaquindi composta (art.39, comma 7) da un minimo contrattualedeterminato dal predetto Allegato 1; e da una quota aggiuntivavariabile definita da ciascuna Azienda sulla base della graduazione dellefunzioni e della tipologia degli incarichi (nei limiti massimi di fasciastabiliti dal comma 10).5.3. Il CCNL 2002/2005, stipulato il 3/11/2005, aveva: a)rideterminato la retribuzione minima contrattuale fissa e variabilestabilita dal predetto Allegato 1, spettante ai dirigenti medici conrapporto di lavoro esclusivo alla data del 31/12/2001 (art.37, comma1); previsto successivi aumenti dal 1/1/2002 e dal 1/1/2003 (commi 2e 3); b) definito il nuovo stipendio tabellare dei medesimi dirigenti,conglobandovi, dal 31/12/2003, una parte della retribuzione diposizione minima contrattuale di cui all’art. 37 (art. 41); c) stabilito, inapposita tabella, una nuova “retribuzione di posizione minimacontrattuale unificata” (RPMCU), sempre a decorrere dal 31/12/2003(art.42, comma 1, lett. a).5.4. Da detta tabella risultava che per i dirigenti medici a rapportoesclusivo con meno di 5 anni di anzianità al 31/12/2003 la retribuzioneminima contrattuale, pari a €. 4.381,21, era interamente conglobatanello stipendio tabellare, sicché la RPMCU era pari a zero.Numero registro generale 14913/20225.5. L’art. 42, comma 4 del predetto CCNL aveva però stabilNituom ecroh seez ionale 2283/2026Numero di raccolta generale 22312/2026costoro, al compimento del quinquennio, in caso di valutazione positiva,Data pubblicazione 29/06/2026avrebbero ottenuto la RPMCU prevista per il dirigente equiparato. I“dirigenti equiparati” erano gli ex assistenti e aiuti di livello IX e X,unificati nel I° livello dirigenziale dal CCNL 5/12/96, che li avevaequiparati quanto a trattamento tabellare e indennità di specificitàmedica (come chiarito dalla dichiarazione congiunta n.14); dopo di chel’art. 3 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] – II biennio li aveva equiparati, dalcompimento del 5° anno di anzianità, quanto alla retribuzione minimacontrattuale. Secondo la predetta tabella, il “dirigente equiparato”aveva diritto, al 31/12/2003, a una retribuzione di posizione di €.7.734,56, di cui €. 5.360,24 conglobati nello stipendio tabellare, ed €.2.374,32 per RPMCU. Il trattamento di tali dirigenti era uguale, nellatabella, a quello previsto per i dirigenti titolari di incarico secondo l’art.27, lett. c), del CCNL 8/6/2000.5.6. L’importo della RPMCU, per i dirigenti in questione, era statopoi elevato dai successivi CCNL, ma in modo differenziato, con aumentipiù frequenti e maggiori per i dirigenti incaricati rispetto a quelliequiparati.5.7. Nel frattempo, si era evoluta la disciplina degli incarichi.5.8. Il CCNL 94/97 (art. 52) dettava regole generiche (incarichi didirezione di struttura, o ispettive o di consulenza, di studio e ricerca, odi natura professionale).5.9. Il CCNL 98/2001 (art. 27, comma 1) aveva introdotto quattrotipologie: a) direzione di struttura complessa (o dipartimento, odistretto sanitario, o presidio ospedaliero); b) direzione di strutturasemplice; c) incarico professionale anche di alta specializzazione,consulenza, studio, ricerca, ispettivi, di verifica e controllo; d) incaricoprofessionale conferibile ai dirigenti con meno di 5 anni di anzianità.5.10. L’art. 28 aveva stabilito che ai dirigenti con meno di 5 anni dianzianità fossero conferibili solo incarichi sub d); dopo 5 anni, anchesub c) e b), ma condizionatamente alla valutazione positiva (art. 33).Numero registro generale 14913/20225.11. La disciplina posta dall’art. 33 del CCNL 98/2001 era staNutmae rpo soeiz ionale 2283/2026Numero di raccolta generale 22312/2026sostituita dagli artt. 27 e 28 del CCNL 3/11/2005, il secondo dei qualiData pubblicazione 29/06/2026aveva previsto, al comma 2 lett. b), che «L'esito positivo dellavalutazione affidata al collegio tecnico produce i seguenti effetti...b) peri dirigenti neoassunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli art. 3,comma 1 e 4, comma 2, e art.5, comma 5, del CCNL 8 giugno 2000, IIbiennio: - La attribuzione di incarichi di natura professionale anche dialta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, diverifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici; -l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore; - larideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale ilcui valore è indicato, nel tempo, dalle tavole degli articoli da 37 a 40.In ogni caso la retribuzione di posizione minima dopo il 31 dicembre2003 e determinata nella misura prevista dagli art. 42 e 43 fermarimanendo la modalità di finanziamento...».5.12. Ne derivava che in base al CCNL 3/11/2005 (2002/2005) e pereffetto del combinato disposto degli artt. 28, comma 2 lett. b) e 42,comma 4, i dirigenti medici neoassunti, al raggiungimento del quintoanno di anzianità di servizio, se pure ottenevano un incarico di cui allalettera c), avevano diritto solo alla retribuzione di posizione deldirigente “equiparato”.5.13. L’art. 42, comma 4, del CCNL 2002/2005 era stato poiconfermato dall’art.5, comma 9, del CCNL biennio 2004/2005(5/7/2006); dall’art. 20, co.4, del CCNL 2006/2009 (17/10/2008);dall’art. 5, comma 4, del CCNL biennio 2008/2009 (6/5/2010).5.14. In tale quadro andava interpretato l’art.5, commi 5, 6 e 7, delCCNL biennio 2004/2005 (5/7/2006), prevedente che: «5. I destinataridella retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 peri dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31dicembre 2001 era così composta: parte fissa euro 4.100,66, partevariabile euro 2.520,30 (divenuta di euro 2.374,32 alla data del 31Numero registro generale 14913/2022dicembre 2003, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 3 novembre 2005).N u6m.e rPo eserz ionale 2283/2026Numero di raccolta generale 22312/2026effetto del comma 5 il valore di euro 3.446,04 costituisce un nuovoData pubblicazione 29/06/2026livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattualenell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell'art. 27 delCCNL 8 giugno 2000. 7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto,la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c), del CCNL3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno dellafascia di indennità di esclusività, è utile, in via prioritaria, anche ai finidell'attribuzione al dirigente di un incarico - ove disponibile – tra quelliindicati nella lett. c) dell’art.27 del CCNL 8 giugno 2000, per il quale,con il comma sei, è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizioneminima contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso divalutazione positiva per il rinnovo dell'incarico ai dirigenti chepossiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti cui èconferito l'incarico previsto dal presente comma, è attribuita la nuovaretribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. È fattosalvo da parte dell'azienda il conferimento di altri incarichi tra quelliindicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigentidisposizioni».5.15. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente ed avallatodal Tribunale, la clausola del comma 6 secondo la quale « Per effettodel comma 5 il valore di euro 3.446,04 costituisce un nuovo livellostabile di retribuzione di posizione minima contrattuale» andava lettoinsieme alla chiosa «nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi dellalett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000», e soprattutto dellapremessa «Per effetto del comma 5» e quindi nel senso che detto valorespettava ai dirigenti «per i quali la medesima voce alla data del 31dicembre 2001 era così composta: parte fissa euro 4.100,66, parte lavariabile euro 2.520,30 (divenuta di euro 2.374,32 alla data del 31dicembre 2003, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 3 novembre 2005)». Talidirigenti, come si ricavava dalla tabella contenuta nell’art.37, commaNumero registro generale 14913/20221, del CCNL 3/11/2005, erano quelli titolari di incarico ex lett. cNu)m, ecroh seez ionale 2283/2026Numero di raccolta generale 22312/2026al 31/12/2001 avevano già superato i 5 anni di anzianità.Data pubblicazione 29/06/20265.16. L’errore esegetico traeva conferma dal fatto che, a validarlo, (idirigenti con anzianità ultraquinquennale al 31/1/2005, incaricati exlett.c), avrebbero diritto a quel trattamento) la regola sarebbe risultatacontraddittoria con l’art. 5, comma 9, che, confermando l’art. 42,comma 4, del CCNL 3/11/2005, prevedeva che ai dirigenti incaricatisuperanti il quinquennio dopo il 31/12/2003 e valutati positivamente,spettasse la retribuzione di posizione del dirigente equiparato.6. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a 3 motivi.7. Resiste l’Azienda con controricorso, assistito da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 27, lett. c),del CCNL 8/6/2000, e degli artt. 28, comma 2, e 42, comma 4, delCCNL 3/11/2005.Si contesta l’esegesi della Corte di merito sulla base del fatto che l’art.42, comma 4 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] faceva salvi i più favorevoli effettidell’art.28.Nel corpo del motivo si invocano, poi, gli artt. 5 del CCNL 2006, 20 delCCNL 2008 e 5 del CCNL 2010 e si sostiene, in sintesi, che entrato invigore il nuovo regime, la contrattazione collettiva ha differenziato laposizione del dirigente titolare di incarico da quello equiparato, sicchéciò che rileva è, appunto, il conferimento dell’incarico di cui alla letterac) dell’art. 27.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art.5, commi 5, 6 e 7 del CCNL5/7/2006, dell’art. 15 del d.lgs. n.502/92.Si contesta l’esegesi secondo la quale l’art. 5 riserverebbe la RMCdell’incarico c) a quelli che l’avevano al [OSCURATO:DATA_NASCITA], soprattutto sullabase del relativo comma 7, che specifica che dall’entrata in vigore delNumero registro generale 14913/2022nuovo contratto agli incaricati ex lettera c) spetta la RMC del comNummearo 6se.z ionale 2283/2026Numero di raccolta generale 22312/2026Si sottolinea che quell’interpretazione porterebbe all’impossibilità diData pubblicazione 29/06/2026differenziare i dirigenti titolari di incarichi conferiti dopo il 2001 da quellicon anzianità superiore a cinque anni ma privi di incarichi.3. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 28,comma 2, lett. b) e 42, comma 4 del CCNL 3/11/2005 e dell’art. 5,comma 7, del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il reiterato rinvio all’art. 42, comma 4 andrebbe letto considerando cheesso rinviava all’art. 28, comma 2.4. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente perconnessione, sono fondati.5. L’eccezione di improcedibiltà del ricorso per mancata produzionedei CCNL è infondata perché i CCNL, giusto l’art. 47, comma 8, deld.lgs. n.165/2001, sono oggetto di conoscenza officiosa (Cass. S.U. n.23329/2009; arg. a contrario Cass. nn. 19227/2011, 7981/2018).6. Nel merito, l’interpretazione data dalla Corte territorialeall’evoluzione del sistema contrattuale non è condivisibile.7. A seguito dei conglobamenti operati dall’art. 41 del CCNL 3novembre 2005 (quadriennio 2005/2005, primo biennio economico),con effetto dal 31/12/2003, ai sensi del relativo art.42, la retribuzionedi posizione minima unificata dei dirigenti con rapporto di lavoroesclusivo con meno di 5 anni di anzianità non titolari di incarico exlettera c) risultò pari a zero. Il comma 4 dell’art. 42 stabilì però che acostoro, al compimento del quinquennio ai sensi dell'art. 4, comma 2del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, nel caso di valutazione positiva, siprevista per il dirigente equiparato (€. 2.374,32), la quale, allora, erauguale a quella spettante al dirigente titolare di incarico ex lettera c).Si deve peraltro già ora osservare che tale previsione prescindeva deltutto dal fatto che il dirigente in questione fosse titolare di incarico exlettera c), ed anzi si riferiva al caso della mancanza di incarico, vistoNumero registro generale 14913/2022che in quel caso la spettanza in quel valore della RPMC era pNreumveirso tsaez ionale 2283/2026Numero di raccolta generale 22312/2026dalla tabella.Data pubblicazione 29/06/20268. Il CCNL 5 luglio 2006, relativo al secondo biennio della tornata2002/2005, all’art.5, ai primi tre commi, rideterminò i valori dellaRPMU a partire dal 1/1/2004, dal 1/2/2005 e dal 31/12/2005,differenziando il valore dell’incarico ex lettera c) (€. 2.809,92 poi €.3.348,06, poi, dal 31/12/2005, €. 3.446,04) da quello del dirigenteequiparato (€. 2.374,22, poi, dal 31/12/2005, €. 2.364,22).9. In tale contesto si collocano le disposizioni sulle quali la Corteterritoriale ha incentrato la propria attenzione, che sono le seguenti:«5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista daicommi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art.27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima vocealla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa €4.100,66, parte variabile € 2.520,30, (divenuta di € 2.374,32 alla datadel 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 42 del CCNL 3 novembre 2005).6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04 costituisce un nuovolivello stabile di retribuzione di posizione minima contrattualenell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 delCCNL 8 giugno 2000.7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazionepositiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia diindennità di esclusività è utile, in via prioritaria, anche ai finidell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelliindicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale,con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizioneminima contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso divalutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti chepossiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti cui èconferito l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita la nuovaretribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6.Numero registro generale 14913/2022(3.446,04).E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento Nduim earolt sreiz ionale 2283/2026Numero di raccolta generale 22312/2026incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo leData pubblicazione 29/06/2026vigenti disposizioni.8. Il fondo dell'art. 54 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicatenei commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi lasomma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigentiinteressati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneririflessi.9. Sono confermati i commi da 2 a 6 dell’art. 42 del CCNL del 3novembre 2005».10. Il comma 5 indicava chiaramente che i nuovi valori della RPCUprevisti per i titolari di incarico ex lettera c) si applicavano solo a coloroche già avessero tale incarico al 31/12/2001.Il comma 6, nel prevedere che il valore di €. 3.446,04 (quello spettanteagli incaricati ex lettera c dal 31/12/2005) costituiva “un nuovo livellostabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambitodegli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8giugno 2000”, presentava in effetti qualche ambiguità, posto che, daun lato, premetteva “Per effetto del comma 5”, ma dall’altro faceva giàriferimento al futuro (“incarichi conferibili”); dizione che già prefiguravache nelle tornate successive, per gli incarichi ex lettera c), si sarebbepartiti da quel valore minimo.Per l’intanto, il comma 7 già prevedeva il riconoscimento di quel valoreminimo ai dirigenti che avessero poi ottenuto un incarico ex lettera c),in via prioritaria, dopo una valutazione positiva seguente unaesperienza professionale di 15 anni.11. Trattasi, ad avviso del Collegio, di disposizioni transitorie,volte, da un lato, a riservare i nuovi valori di RPCU per gli incarichi exlettera c) a coloro che già fruissero dei valori vigenti al 31/12/2001, e,dall’altro, ad attribuire il nuovo minimo vigente dal 31/12/2005 a coloroche avessero ricevuto tale incarico dopo una valutazione positiva diesperienza di almeno 15 anni.Numero registro generale 14913/202212. Ed infatti, il successivo CCNL 17 ottobre 2008 (2006/N2u0m0ero9 s)e,z ionale 2283/2026Numero di raccolta generale 22312/2026all’art. 20, elevò la RPCU per gli incaricati ex lettera c), dal 1/1/2007,Data pubblicazione 29/06/2026a €. 4.235,53, e l’ancora successivo CCNL 6 maggio 2010 (biennioeconomico 2008/2009) la elevò ulteriormente, dal 1/1/2009, ad €.4.458,99. Tali incrementi non vennero condizionati ad alcun altropresupposto, oltre al conferimento dell’incarico, non essendo possibileritenere altrimenti in ragione del fatto che l’art.20 comma 4, del CCNL17 ottobre 2008 rimandasse all’art.5, comma 9, del CCNL, che a suavolta rimandava all’art.42, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, eche l’art.5, comma 4, del CCNL 6 maggio 2010 rimandasse alla stessadisposizione tramite l’art.20, comma 4, del CCNL 17 ottobre 2008,perché la disposizione di cui all’art. 42, comma 4 cit. si riferiva aidirigenti valutati positivamente dopo il quinquennio a prescindere dalfatto, allora irrilevante quanto alla misura della RPCU, che fosseromuniti di incarico ex lettera c).13. La ratio del nuovo incondizionato assetto contrattuale trovad’altronde agevole individuazione, secondo la volontà dei contraenti,nel fatto che una volta superate disarmonie e criticità conseguenti aduna complessiva ristrutturazione del sistema dei compensi, non può, aregime, non apparire irragionevole che la retribuzione di posizione, persua natura legata alla rilevanza della funzione rivestita, ed alleresponsabilità che ne derivano, resti indifferente all’attribuzione, omeno, di un incarico di alta specializzazione.14. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte di Appello di Trieste in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Trieste indiversa composizione.Numero registro generale 14913/2022Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7 maggio 2026N.u mero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 22312/2026La PresidenteData pubblicazione 29/06/2026Annalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14913/2022Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 22312/2026Data pubblicazione 29/06/2026