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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14806/2026

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udice di sorveglianza di Sassariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con provvedimento del 14.10.2025, il magistrato di sorveglianza di Sassari,in relazione alle numerose istanze formulate da [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggettola fissazione dell’udienza per la sostituzione del commissario ad acta che desseesecuzione all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (relativa alla consegna del telecomando conla funzione per i programmi in lingua originale) nonché a quella del 24.4.2018relativa allo “scambio di generi alimentari con i compagni di gruppo”, rappresentavache:- tutte le istanze erano intervenute nell’ambito di un titolo esecutivoormai esaurito, tanto che, nelle more, il detenuto era stato scarcerato per finepena;- le medesime questioni, sollevate dal detenuto nel corso dell’attualeesecuzione, erano state nuovamente esaminate, prima dal magistrato disorveglianza di Nuoro e poi dal Tribunale di sorveglianza di Sassari in data27.10.2023, il quale, per quanto in questa sede ancora rileva, in riformadell’ordinanza del magistrato di sorveglianza, aveva rigettato quella relativaall’uso del telecomando per i programmi in lingua originale.

Detta ultimaordinanza era ormai definitiva in quanto il ricorso avanti la Corte di cassazioneera stato rigettato in data 11.4.2024;- Che, pertanto, nessuna ordinanza rimaneva da eseguire, essendostate tutte definitivamente decise le istanze relative all’attuale detenzione,mentre, le ordinanze invocate dal ricorrente erano divenute inefficaci riferendosia titolo detentivo ormai esaurito, con la conseguenza che la richiesta disostituzione del commissario ad acta era infondata.Disponeva, quindi, la comunicazione al detenuto dell’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentando che ogni deduzione relativa allo stato detentivoavrebbe dovuto essere presentata al magistrato di sorveglianza territorialmentecompetente in relazione al luogo di esecuzione.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di AlessioAttanasio, limitatamente alla domanda di sostituzione del commissario ad acta per laconsegna del telecomando, articolando un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. e35 bis, comma 7 ord. pen.

Premesso che l’ordinanza di non luogo a provvedere è ricorribilein cassazione essendo assimilabile a quella di inammissibilità, lamenta che il provvedimentosia stato assunto de plano nonostante oggetto dell’istanza fosse la lesione di un dirittosoggettivo del ricorrente.Osserva, altresì, che non corrisponde al vero che le altre ordinanze sono relative ad untitolo ormai esaurito in quanto nel nuovo cumulo materiale, attualmente in esecuzione,risultano tutte le precedenti condanne, inclusa quella emessa quando il ricorrente si trovavapresso la casa circondariale di Sassari quando è stata emessa l’ordinanza di cui si chiedel’ottemperanza, indicata dal ricorrente nell’istanza, in quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso.

Ha osservato che il provvedimento impugnato è, in realtà, riferito ad un titoloesecutivo ormai esaurito e che quelle formulate in relazione all’attuale titolo in esecuzionesono state rigettate con ordinanza definitiva; che quello impugnato non è un provvedimento,bensì una nota di riscontro; che, infine, il ricorrente non ha neanche allegato le istanzeasseritamente disattese dal provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Si osserva preliminarmente che il provvedimento impugnato rispondealle «numerosissime richieste con le quali il detenuto ha insistentemente chiestoa questo Ufficio la fissazione dell’udienza per la sostituzione del commissario adacta in relazione all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Inoltre, ha ad oggetto lasussistenza dei presupposti per la richiesta sostituzione e, quindi, il merito delleistanze.

Deve, pertanto, qualificarsi come un provvedimento emesso inauditaaltera parte e, in particolare, come provvedimento di non luogo a provvedere, ilquale, essendo assimilabile ad una declaratoria di inammissibilità, è ricorribileper cassazione (Sez. 1, n. 16281 del 19/05/2020).3.

Tanto premesso,si rileva, innanzitutto, che è manifestamente infondatala doglianza che investe il modulo procedimentale de plano.

E infatti, l’art. 35-bislegge 26 luglio 1975, n. 354, disciplina un procedimento di naturagiurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura disorveglianza, in duplice grado di merito, destinato a concludersi, in caso diaccertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione diprovvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa.Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale,ed al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela rispetto ad eventualicondotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di apertocontrasto, i commi 5 e seguenti del menzionato art. 35-bis strutturano unprocedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza dellaprecedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva peresaurimento dei mezzi d'impugnazione, anche mediante nomina, ovenecessario, di un commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera sotto ilcontrollo del giudice.

In linea con la natura del rimedio così introdotto, il giudicecompetente ad assumere la decisione a seguito della richiesta di ottemperanza,ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, è tenuto aprocedere in contraddittorio tra le parti all'esito dell'udienza fissata a tal fine incamera di consiglio, fatti salvi i casi in cui l'istanza manchi dei requisiti postidirettamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richiedaaccertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, ipotesi nelle quali è,invece, possibile adottare una decisione de plano ex art. 666, comma 2 (inquesto senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv.273714 - 01), applicabile anche al procedimento di ottemperanza in forzadell'espresso richiamo, da parte dell'art. 35-bis, comma 5, ultimo periodo, legge26 luglio 1975, n. 354, per i casi di manifesta inammissibilità della richiesta,proprio alla disciplina dettata dall'art. 666 e 678 cod. proc. pen.4.

Nel caso di specie, il diniego è fondato su un duplice argomento: conriferimento all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il magistrato di sorveglianza afferma cheè intervenuta nell’ambito di un titolo esecutivo ormai esaurito, in relazione alquale il detenuto era stato, nelle more, scarcerato; con riferimento a quella del27.10.2023, avente il medesimo oggetto, che l’istanza è stata rigettata conpronuncia ormai definitiva.Ciò posto, l'impugnazione non si confronta con la ratio decidendi delprovvedimento impugnato.

In disparte, infatti, il rilievo relativo all'intervenutascarcerazione per fine pena (che il ricorrente contrasta richiamando il contenutodel provvedimento di cumulo che comprende anche la pena della quale si tratta,ma riconoscendo, a riprova dell'avvenuta espiazione, che il periodo didetenzione è stato scomputato da quello finale) resta assorbente laconsiderazione che il provvedimento originario di nomina del commissario adacta è stato superato dalla successiva decisione di rigetto della istanza diidentico contenuto riproposta dal detenuto.

In relazione a tale profilo, cheevidenzia la caducazione - per successiva decisione reiettiva - delprovvedimento al quale l'istanza si riferisce, il ricorso non contiene alcuna criticaspecifica.5.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udice di sorveglianza di Sassariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con provvedimento del 14.10.2025, il magistrato di sorveglianza di Sassari,in relazione alle numerose istanze formulate da [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggettola fissazione dell’udienza per la sostituzione del commissario ad acta che desseesecuzione all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (relativa alla consegna del telecomando conla funzione per i programmi in lingua originale) nonché a quella del 24.4.2018relativa allo “scambio di generi alimentari con i compagni di gruppo”, rappresentavache:- tutte le istanze erano intervenute nell’ambito di un titolo esecutivoormai esaurito, tanto che, nelle more, il detenuto era stato scarcerato per finepena;- le medesime questioni, sollevate dal detenuto nel corso dell’attualeesecuzione, erano state nuovamente esaminate, prima dal magistrato disorveglianza di Nuoro e poi dal Tribunale di sorveglianza di Sassari in data27.10.2023, il quale, per quanto in questa sede ancora rileva, in riformadell’ordinanza del magistrato di sorveglianza, aveva rigettato quella relativaall’uso del telecomando per i programmi in lingua originale. Detta ultimaordinanza era ormai definitiva in quanto il ricorso avanti la Corte di cassazioneera stato rigettato in data 11.4.2024;- Che, pertanto, nessuna ordinanza rimaneva da eseguire, essendostate tutte definitivamente decise le istanze relative all’attuale detenzione,mentre, le ordinanze invocate dal ricorrente erano divenute inefficaci riferendosia titolo detentivo ormai esaurito, con la conseguenza che la richiesta disostituzione del commissario ad acta era infondata.Disponeva, quindi, la comunicazione al detenuto dell’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentando che ogni deduzione relativa allo stato detentivoavrebbe dovuto essere presentata al magistrato di sorveglianza territorialmentecompetente in relazione al luogo di esecuzione.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di AlessioAttanasio, limitatamente alla domanda di sostituzione del commissario ad acta per laconsegna del telecomando, articolando un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. e35 bis, comma 7 ord. pen. Premesso che l’ordinanza di non luogo a provvedere è ricorribilein cassazione essendo assimilabile a quella di inammissibilità, lamenta che il provvedimentosia stato assunto de plano nonostante oggetto dell’istanza fosse la lesione di un dirittosoggettivo del ricorrente.Osserva, altresì, che non corrisponde al vero che le altre ordinanze sono relative ad untitolo ormai esaurito in quanto nel nuovo cumulo materiale, attualmente in esecuzione,risultano tutte le precedenti condanne, inclusa quella emessa quando il ricorrente si trovavapresso la casa circondariale di Sassari quando è stata emessa l’ordinanza di cui si chiedel’ottemperanza, indicata dal ricorrente nell’istanza, in quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso. Ha osservato che il provvedimento impugnato è, in realtà, riferito ad un titoloesecutivo ormai esaurito e che quelle formulate in relazione all’attuale titolo in esecuzionesono state rigettate con ordinanza definitiva; che quello impugnato non è un provvedimento,bensì una nota di riscontro; che, infine, il ricorrente non ha neanche allegato le istanzeasseritamente disattese dal provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Si osserva preliminarmente che il provvedimento impugnato rispondealle «numerosissime richieste con le quali il detenuto ha insistentemente chiestoa questo Ufficio la fissazione dell’udienza per la sostituzione del commissario adacta in relazione all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Inoltre, ha ad oggetto lasussistenza dei presupposti per la richiesta sostituzione e, quindi, il merito delleistanze. Deve, pertanto, qualificarsi come un provvedimento emesso inauditaaltera parte e, in particolare, come provvedimento di non luogo a provvedere, ilquale, essendo assimilabile ad una declaratoria di inammissibilità, è ricorribileper cassazione (Sez. 1, n. 16281 del 19/05/2020).3. Tanto premesso,si rileva, innanzitutto, che è manifestamente infondatala doglianza che investe il modulo procedimentale de plano. E infatti, l’art. 35-bislegge 26 luglio 1975, n. 354, disciplina un procedimento di naturagiurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura disorveglianza, in duplice grado di merito, destinato a concludersi, in caso diaccertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione diprovvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa.Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale,ed al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela rispetto ad eventualicondotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di apertocontrasto, i commi 5 e seguenti del menzionato art. 35-bis strutturano unprocedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza dellaprecedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva peresaurimento dei mezzi d'impugnazione, anche mediante nomina, ovenecessario, di un commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera sotto ilcontrollo del giudice. In linea con la natura del rimedio così introdotto, il giudicecompetente ad assumere la decisione a seguito della richiesta di ottemperanza,ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, è tenuto aprocedere in contraddittorio tra le parti all'esito dell'udienza fissata a tal fine incamera di consiglio, fatti salvi i casi in cui l'istanza manchi dei requisiti postidirettamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richiedaaccertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, ipotesi nelle quali è,invece, possibile adottare una decisione de plano ex art. 666, comma 2 (inquesto senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv.273714 - 01), applicabile anche al procedimento di ottemperanza in forzadell'espresso richiamo, da parte dell'art. 35-bis, comma 5, ultimo periodo, legge26 luglio 1975, n. 354, per i casi di manifesta inammissibilità della richiesta,proprio alla disciplina dettata dall'art. 666 e 678 cod. proc. pen.4. Nel caso di specie, il diniego è fondato su un duplice argomento: conriferimento all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il magistrato di sorveglianza afferma cheè intervenuta nell’ambito di un titolo esecutivo ormai esaurito, in relazione alquale il detenuto era stato, nelle more, scarcerato; con riferimento a quella del27.10.2023, avente il medesimo oggetto, che l’istanza è stata rigettata conpronuncia ormai definitiva.Ciò posto, l'impugnazione non si confronta con la ratio decidendi delprovvedimento impugnato. In disparte, infatti, il rilievo relativo all'intervenutascarcerazione per fine pena (che il ricorrente contrasta richiamando il contenutodel provvedimento di cumulo che comprende anche la pena della quale si tratta,ma riconoscendo, a riprova dell'avvenuta espiazione, che il periodo didetenzione è stato scomputato da quello finale) resta assorbente laconsiderazione che il provvedimento originario di nomina del commissario adacta è stato superato dalla successiva decisione di rigetto della istanza diidentico contenuto riproposta dal detenuto. In relazione a tale profilo, cheevidenzia la caducazione - per successiva decisione reiettiva - delprovvedimento al quale l'istanza si riferisce, il ricorso non contiene alcuna criticaspecifica.5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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