CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 25235/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo d’impugnazione -con il quale il ricorrente sostieneche nel delitto di truffa la querela può essere presentata soltanto da chi abbiasubito il depauperamento e non anche da chi abbia subito il raggiro- èmanifestamente infondato, trattandosi di prospettazione giuridica che contrastacon l’assolutamente consolidato orientamento di legittimità che ha spiegatoche«ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità frala persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale, purché,anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nessodi causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno» (Sez. 2, n. 45599 del30/10/2024, Rv. 287155 – 01; Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, Rv. 288647 –03). Va rimarcato che il principio ha portata generale e non limitata all’ipotesi incui il raggirato non sia il proprietario del bene fraudolentemente sottratto, percome si evince dalla lettura delle sentenze ora citate, che si oppongono alcontrario assunto difensivo;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]