CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 1974
Cassazione n. 16487/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/11/1974 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. letta la memoria della difesa che ha insistito nei motivi ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza del 17 ottobre 2023, respingeva l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 ter cod.pen.. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Bianco, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all'articolo 416 ter codice penale; si lamentava, in particolare, che il tribunale del riesame di Catanzaro aveva ritenuto esistente un accordo tra [OSCURATO:PERSONA], soggetto già definitivamente condannato per il reato di cui all'articolo 416 bis cod.pen. e l'indagato [OSCURATO:PERSONA], poi nominato sindaco del Comune di Cerva, concluso in occasione della competizione comunale del 2017; e tuttavia, secondo la rappresentazione contenuta in ricorso, l'ordinanza impugnata non aveva indicato le risultanze investigative dalle quali ricavare lo specifico impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA], tanto più che, lo Scalzi, era soggetto emigrato in Germania, condannato per partecipazione ad un gruppo criminale operante in Lombardia e, quindi, estraneo al territorio del Comune di Cerva; venivano, poi, richiamate alcune conversazioni tra terzi dalle quali, ad avviso del ricorso, si desumevano circostanze differenti circa l'appoggio ricevuto dalla lista del sindaco in occasione delle elezioni e si lamentava, pertanto, l'assenza di elementi per affermare il patto elettorale politico mafioso dato che, Rizzuti, non aveva mai manifestato la disponibilità a soddisfare gli interessi dello Scalzi; si sottolineava, anzi, che in data 10 gennaio 2020 il ricorrente si era rivolto ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] denunciando proprio le condotte minacciose dello Scalzi; -difetto di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari mancando qualsiasi richiamo a rapporti di frequentazione tra esponenti della criminalità organizzata ed il ricorrente, avuto anche riguardo alla circostanza che tutti gli elementi probatori richiamati nell'ordinanza risalivano ad anni precedenti il 2019, mentre, nel 2020, il Rizzuti aveva proprio denunciato lo Scalzi, così manifestando la volontà di rifiutare ogni rapporto con lo stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ai fini di una compiuta analisi delle doglianze avanzate sia in relazione al tema della gravità indiziaria che con riguardo alle esigenze cautelari, vanno premesse alcune considerazioni in ordine alla struttura ed alla evoluzione normativa della fattispecie di scambio elettorale politico- mafioso; al proposito va ricordato che l'art. 416-ter cod.pen. venne originariamente introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 11-ter, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992 n. 356 nei seguenti termini: "La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416- bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro". Nella previsione della legislazione emergenziale del 1992 si prevedeva, pertanto, una prima ipotesi delittuosa intendente punire, con le stesse pene stabilite per il delitto di associazione mafiosa, quei contatti e relazioni illecite tra esponenti della criminalità organizzata ed esponenti della politica, locale o anche nazionale, che avessero non solo ottenuto ma anche solo richiesto la promessa di voti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen.; si stabiliva così un parallelismo tra le due norme poiché nella esplicazione delle caratteristiche tipiche dell'associazione di tipo mafioso il terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen., introdotto con la legge Rognoni-[OSCURATO:PERSONA] n.646 del 1982, prevedeva che una modalità esplicativa del vincolo intimidatorio esercitato sul territorio fosse il " fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali". La norma del 1992 veniva a colmare un evidente vuoto di tutela poiché, a fronte della specificazione delle modalità mafiose dell'agire tipico dell'associazione, riferite nel terzo comma del citato art. 416 bis cod.pen. anche al condizionamento, delle consultazioni elettorali, la condotta posta in essere dal rappresentate politico che avesse ricevuto il consenso elettorale viziato dalla imposizione mafiosa, prima dell'introduzione dell'art. 416 ter cod.pen., non era penalmente rilevante a titolo di fattispecie autonoma. Tuttavia, in questa sua prima formulazione, era punita la sola condotta di richiesta di voti ad esponenti mafiosi dietro corresponsione di somme di denaro e l'elemento oggettivo consisteva nella condotta di sostegno elettorale richiesto e promesso ad esponenti della criminalità organizzata che potessero contare sul vincolo intimidatorio. L'elemento soggettivo, inoltre, era costituito dalla coscienza e volontà di rivolgersi a soggetti appartenenti a contesti criminali mafiosi che potessero sfruttare il vincolo intimidatorio. Apparì subito evidente che l'elemento della corresponsione di somme di denaro, dall'esponente politico agli associati mafiosi, restringeva eccessivamente la punibilità a pochi casi essendo certamente più frequente che l'accordo preveda la promessa del politico di ricambiare l'associazione dopo l'elezione attraverso condotte inquinanti il buon andamento della pubblica amministrazione e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Inoltre, rimaneva fuori dall'area della punibilità ex art. 416 ter cit. la condotta dell'esponente mafioso che aveva concluso il patto elettorale, posto che l'indicazione tassativa della fattispecie incriminava la sola condotta di chi aveva ottenuto la promessa dei voti procurati con il metodo mafioso e non anche di coloro i quali li avessero poi procacciati. Proprio a seguito dei dibattiti sorti sull'incapacità della fattispecie di cui all'art. 416 ter cod.pen., come introdotta dalla legislazione emergenziale del 1992, a reprimere le relazioni illecite e, soprattutto, ad assicurare la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa, si giunse così alla riforma del 2014 che, modificando il testo normativo e recependo le sollecitazioni provenienti dalla più attenta dottrina ai fenomeni criminali, allargava l'area della punibilità sia sotto il profilo oggettivo delle condotte dell'esponente politico sia con riguardo all'aspetto soggettivo dell'esponente della criminalità mafiosa; infatti l'art. 1, L. 17 aprile 2014 n. 62, stabiliva, da un lato, che chiunque "accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni" (poi elevati da sei a dodici anni con la legge n. 103 del 2017) , dall'altro, che la "stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma" (secondo comma). Sotto il primo profilo, quindi, la punibilità veniva allargata tramite la previsione della rilevanza penale di qualsiasi condotta posta in essere da esponenti politici che chiedano l'appoggio elettorale ad esponenti mafiosi in cambio della promessa di future utilità o di futuri versamenti di denaro, oltre che nei casi già precedentemente previsti di versamento di denaro al momento dell'accordo elettorale. Si richiedeva, quindi, la precisa individuazione della somma di denaro o comunque dell'utilità promessa, oggetto dell'accordo illecito ed elemento costitutivo del reato. Inoltre, con la previsione del secondo comma, veniva punito anche l'esponente della criminalità organizzata che prometteva il procacciamento dei voti con modalità mafiose, contando cioè sul potere intimidatorio, così incriminandosi tutti i soggetti coinvolti nell'accordo elettorale politico-mafioso. Ulteriori novità sono state introdotte dall'art. 1 della legge n. 43/2019, secondo cui: "1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici". Così come ulteriormente riformulata, la fattispecie delittuosa prevede un ulteriore allargamento delle ipotesi punibili sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; ed infatti la condotta punibile consiste nell'accettare, in via diretta e immediata o tramite interposta persona la promessa di procacciare voti da parte di soggetti intranei di un'associazione di tipo mafioso, o, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, o fornendo la disponibilità di accontentare gli interessi e le esigenze diAì sodalizio mafioso. La punibilità, quindi, è stata estesa anche alla semplice disponibilità a soddisfare interessi o attività dell'organizzazione mafiosa, mentre, sotto il profilo soggettivo, viene punito ex art. 416 ter cod.pen., anche colui che abbia svolto un ruolo di intermediazione tra i candidati politici o loro rappresentanti e gli esponenti criminali. Inoltre, in relazione al primo profilo, occorre evidenziare che per la punibilità ex art. 416 ter cod.pen. nella sua ultima formulazione è sufficiente la sola promessa di procurare voti da parte di esponenti mafiosi senza che sia indispensabile il procacciamento con metodo mafioso, che costituisce una delle possibili modalità esplicative della condotta ma non l'unica, come invece nella formulazione della riforma del 2014. 1.1 L'allargamento delle condotte punibili sotto il profilo oggettivo anche alla semplice disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione, la rilevanza penale dell'accordo elettorale con qualsiasi esponente mafioso, l'aumento delle pene, la previsione di una aggravante ad effetto speciale per il candidato che risulti eletto a seguito della conclusione del patto e del procacciamento dei voti con metodo mafioso, impongono ritenere che la fattispecie frutto della riforma del 2019 è ipotesi meno favorevole rispetto a quelle precedentemente previste così che, ai fini della individuazione della norma applicabile, andrà.fatto riferimento sempre al momento di conclusione del patto che, ove concluso tra il 1992 ed il 2014, vedrà applicabile l'ipotesi originaria introdotta dal D.L. 152/92, ove concluso tra il 2014 ed il 2019 quella frutto della riforma introdotta con la legge n.62 del 2014 ed ove, ancora, successivo il 2019, l'ipotesi da ultimo contemplata ed attualmente in vigore. L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare che la disciplina applicabile è quella previgente, frutto della riforma della L.62/2014, poiché, secondo la contestazione provvisoria, la consultazione elettorale nel corso della quale venne concluso il patto politico-mafioso tra il ricorrente, candidato Sindaco del comune di Cerva, e l'esponente criminale, riguarda le elezioni comunali del 2017. 2. Ciò posto il primo motivo di ricorso in tema di gravità indiziaria non è fondato. Ed invero occorre ricordare come secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; ed in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). Esame, nel caso di specie, esattamente compiuto dai giudici del riesame di Catanzaro che hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine al delitto di patto elettorale politico mafioso nella formulazione in vigore al momento di consumazione dei fatti (2017), ricavati da numerose conversazioni intercettate, alcune delle quali vedevano proprio partecipe lo [OSCURATO:PERSONA], soggetto già definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., reclamare il pagamento di somme di denaro ovvero il versamento di percentuali in relazione a lavori in corso nel comune di Cerva, già convenute in occasione della precedente tornata elettorale. Ed oltre ai dati ricavati dal materiale intercettivo, il giudice del riesame, sottolineava anche, a pagina 11 dell'ordinanza, i pregnanti elementi ricavati dalle dichiarazioni dello stesso Scalzi che, in sede di interrogatorio di garanzia, ammetteva sia di avere ricevuto richieste di appoggio elettorale dal Rizzuti sia la promessa di retribuzioni in suo favore, così integrandosi, quanto meno in tale fase della gravità indiziaria, l'elemento strutturale del delitto di cui all'art. 416 ter cod.pen., nella formulazione applicabile pro tempore, già analizzato al punto 1. della presente motivazione, relativo alla conclusione di un accordo avente ad oggetto la promessa di somme di denaro od altre precise utilità. Pertanto, la ricostruzione della condotta illecita punibile pro-tempore, si basa su diverse fonti di prova convergenti, con i quali il ricorso o non si confronta adeguatamente o delle quali propone una lettura di elementi diversi, ricavati da conversazioni tra terzi, al fine di una alternativa ricostruzione non deducibile nella presente sede di legittimità. 2. Fondato è invece il secondo motivo; ed invero, il ricorso prospetta la contraddittorietà della motivazione del giudice del riesame che, pur avendo preso atto della denuncia del gennaio 2020 effettuata dal Rizzuti all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], e cioè del soggetto con cui era stato precedentemente concluso il patto elettorale incriminato, non ha analizzato detto elemento quale circostanza idonea a superare la presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen.. Ed anzi, per confutare detto elemento, il giudice del riesame, a pagina 12 della motivazione dell'impugnata ordinanza, evidenziava una serie di circostanze da cui desumere la sussistenza del pericolo di infiltrazioni, nell'amministrazione comunale di Cerva, di soggetti legati alla locale associazione denominata 'ndrangheta, che, tuttavia, non sembrano attenere in alcun modo alla specifica posizione del Rizzuti e riguardano episodi avvenuti nel corso del 2019; così procedendo, si è omesso di valutare quell'elemento specifico, temporalmente successivo la consumazione dei fatti, la denuncia del 2020, pure ricostruito nello stesso provvedimento impugnato e che costituisce un dato di fatto, quanto meno in astratto idoneo a superare la presunzione di permanente pericolosità di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen.. 2.1 Va ricordato, infatti, che ai sensi della citata norma, nei reati indicati dall'art. 51 comma 1 bis 1 ter cod.proc.pen. , "è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caute/ari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure". Orbene, per effetto della legge 23 febbraio 2015 n. 19 tra i reati elencati dal comma 1 bis dell'articolo citato è stato inserito anche l'art. 416 ter cod.pen., così che, la presunzione di pericolosità, è estesa anche a tali condotte. Intervenuta a chiarire l'ambito applicativo della presunzione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889) che:" a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Sotto il primo profilo, vi è una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare". Tali principi dettati con riferimento ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa valgono anche per le fattispecie istantanee rientranti nel catalogo di cui all'art. 51 commi 3 bis e 3 quater poiché anche per tali delitti vige la già esposta regola della c.d. doppia presunzione per cui è applicata la custodia cautelare in carcere sempre che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari o che le stesse possano essere soddisfatte con altre misure. Si è difatti sostenuto come in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, Rv. 274174 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al delitto di cui all'art. 416 ter cod.pen. comporta affermare che ove siano acquisiti elementi specifici per ritenere rescissi i legami con l'associazione criminale, anche nel caso del delitto di patto elettorale politico-mafioso può pervenirsi ad un giudizio di superamento della presunzione relativa dettata dall'art. 275 comma 3 cod.proc.pen.. In relazione alla sopravvenienza, rispetto al momento consumativo dei fatti, di elementi positivi validi a superare la suddetta presunzione, vale ricordare che il delitto di cui all'art. 416 ter cod.pen. è fattispecie istantanea, nel caso specifico consumata in occasione della competizione elettorale del 2017, rispetto alla quale ove le successive evoluzioni delle relazioni tra gli interessati dovessero manifestare l'interruzione di qualsiasi rapporto, nel caso di specie tra lo Scalzi ed il [OSCURATO:PERSONA], ed anzi l'astio profondo del primo nei confronti del ricorrente, potrebbe evidenziarsi il superamento della presunzione. Non vi è dubbio, infatti, che l'accordo elettorale politico mafioso, anche precedentemente le modifiche introdotte dalla legge n. 43 del 2019, punendo la condotta di conclusione del patto tra il candidato e gli esponenti della criminalità organizzata è ipotesi istantanea, consumatasi al momento dell'accordo, così che nei riguardi dei soggetti gravemente indiziati di tale delitto, ai fini del superamento della presunzione, non sussiste la necessità di assicurarsi dell'interruzione del rapporto di immedesimazione con la compagine criminale, tipica delle condotte riconducibili all'art. 416 bis cod.pen., dovendo tuttavia emergere elementi tali da fare ritenere interrotto definitivamente l'accordo e non più valido lo stesso, così da potere garantire la trasparenza ed efficienza dell'attività amministrativa. Sarà, pertanto, onere del giudice di rinvio valutare se la circostanza della denuncia del 2020 da parte del Rizzuti, sia idonea a far ritenere venuta meno la presunzione di pericolosità prevista dal terzo comma dell'art. 275 cod.proc.pen., in forza della quale il giudice del riesame ha affermato doversi mantenere la misura cautelare restrittiva della libertà personale, in ragione del grave pericolo di infiltrazione nelle attività dell'amministrazione locale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Catanzaro comp