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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03014/2025

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nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 23500/23proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoDiego (o [OSCURATO:PERSONA] E.) Piselli; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoGiuliano [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e 11 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoSergio Fulco; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 18 settembre 2023 n. 1383; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2018 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d ’ ora innanzi, la “AIM”) e la società 11 [OSCURATO:SOCIETA]. (d ’ ora innanzi, per brevità, “la 11M”) convennero dinanzi al Tribunale di Bergamo l’avv. [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: estinzione N.R.G.: 23500/23 Camera di consiglio del 9 dicembre 2024 chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato loro da una imperita condotta professionale.

2. A fondamento della domanda le due società attrici dedussero - per quanto ancora rileva - di avere concluso con [OSCURATO:PERSONA] e con la società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui quest ’ ultimo era accomandatario e socio di maggioranza,un affare articolato in più contratti, in virtù del quale: a)[OSCURATO:PERSONA] cedeva alla 11M il capitale della OLI - 7 , nel quale era ricompreso un immobilesito a [OSCURATO:PERSONA] (OT); b) la società [OSCURATO:SOCIETA]. (che per effetto di ripetute e successive fusioni confluirà nella AIM) si era impegnata a restituire a [OSCURATO:PERSONA] un finanziamento da questi erogato alla società di cui era accomandatario, dell’importo di euro 919.072,98.

Sorse tuttavia controversia tra le parti circa la conformità dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche; il rimborso del finanziamento non fu eseguito e [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della AIM e della 11M, per l’importo di euro 973.805,50.

3. Le due società intimate si rivolsero all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per essere assistite nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concluse col rigetto dell’opposizione.

4. Premessi i suddetti elementi di fatto, la AIM e la 11M dedussero che la soccombenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo andava ascritta a imperizia professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale mancò di sollevare tempestivamente talune eccezioni impeditive della pretesa attorea.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società [OSCURATO:SOCIETA]., per essere manlevato in caso di soccombenza.

N.R.G.: 23500/23 Camera di consiglio del 9 dicembre 2024

5. Con sentenza 17.12.2020 n. 1820 il Tribunale di Bergamo rigettò la domandaattorea in parte, e per la parte restante la dichiarò inammissibile condannando le due attrici alle spese di soccombenza sia nei confronti del convenuto [OSCURATO:PERSONA], sia nei confronti della terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA]..

La sentenza fu appellata dalle soccombenti.

6. Con sentenza 18.9.2023 n. 1383 la Corte d’appello di Brescia accolse l’appello solo in punto di regolazione delle spese.

Ritenne la Corte d’appello che la domanda di manleva formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] -esaminata incidenter tantum al solo fine di provvedere sulle spese - era infondata per inesistenza della copertura assicurativa.

Di conseguenza stabilì che le spese di lite sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei due gradi di giudizio dovessero essere rifuse non dalle due società attrici, ma da [OSCURATO:PERSONA].

7. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; anche la AIM e la 11M hanno depositato un controricorso unitario.

8. Con atto ritualmente depositato [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aderire alla rinuncia accettando la compensazione delle spese; la AIM e la 11M hanno invece insistito nella richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese da esse sostenute in questa fase del giudizio.

Il ricorrente e le due società AIM e 11M hanno depositato memoria.

9. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] N.R.G.: 23500/23 Camera di consiglio del 9 dicembre 2024

1. La rinuncia al giudizio di legittimità da parte del ricorrente, la quale non presuppone l’accettazione delle controparti, comporta la declaratoria della estinzione del giudizio stesso nella sua interezza.

2. Tuttavia, quanto alle spese del presente giudizio, mentre, nel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], può pronunciarsi la compensazione, siccome richiesta dalle parti, in quello tra [OSCURATO:PERSONA] e le due società AIM e 11M dall’altro esse vanno poste a carico del ricorrente.

3. Col proprio ricorso per cassazione, infatti, [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza d’appello nella parte in cui fu condannato a pagare le spese del doppio grado di merito al proprio assicuratore.

Se la censura si fosse limitata a ciò, indubbiamente la AIM e la 11M sarebbero rimaste estranee al giudizio e non avrebbero potuto pretendere la rifusione delle spese sostenute per costituirsi in un giudizio che non le riguardava.

4. Il ricorrente, tuttavia, non si limitò a chiedere la cassazione della sentenza d’appello nella parte in cui l’aveva condannato alle spese afavore della [OSCURATO:SOCIETA].

Chiese infatti a questa Corte di “porre le spese di giudizio di primo e secondo grado a carico delle appellanti in via solidale tra loro, laddove ritenuto non necessario disporre ulteriori accertamenti nel merito” (così il ricorso, p. 16).

La formulazione di tale domanda, per quanto subordinata, ha fatto sorgere l’interesse della AIM e della 11M a resistere nel presente giudizio.

5. Né mette conto indagare su quale sarebbe potuto essere l’esito del ricorso, se questo fosse stato esaminato nel merito (c.d. soccombenza virtuale).

La c.d. soccombenza virtuale, ai fini della regolazione delle spese, viene infatti in rilievo quando si tratti di dichiarare cessata la materia del contendere.

Ma nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia l’art. 391 N.R.G.: 23500/23 Camera di consiglio del 9 dicembre 2024 5 c.p.c. non fa distinzioni, stabilendo che la Corte possa sempre condannare il rinunciante alle spese, a prescindere dalla soccombenza virtuale.

P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio; (-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA].; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e 11 [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.282, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 23500/23proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoDiego (o [OSCURATO:PERSONA] E.) Piselli; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoGiuliano [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e 11 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoSergio Fulco; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 18 settembre 2023 n. 1383; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2018 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d ’ ora innanzi, la “AIM”) e la società 11 [OSCURATO:SOCIETA]. (d ’ ora innanzi, per brevità, “la 11M”) convennero dinanzi al Tribunale di Bergamo l’avv. [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: estinzione N.R.G.: 23500/23 Camera di consiglio del 9 dicembre 2024 chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato loro da una imperita condotta professionale. 2. A fondamento della domanda le due società attrici dedussero - per quanto ancora rileva - di avere concluso con [OSCURATO:PERSONA] e con la società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui quest ’ ultimo era accomandatario e socio di maggioranza,un affare articolato in più contratti, in virtù del quale: a)[OSCURATO:PERSONA] cedeva alla 11M il capitale della OLI - 7 , nel quale era ricompreso un immobilesito a [OSCURATO:PERSONA] (OT); b) la società [OSCURATO:SOCIETA]. (che per effetto di ripetute e successive fusioni confluirà nella AIM) si era impegnata a restituire a [OSCURATO:PERSONA] un finanziamento da questi erogato alla società di cui era accomandatario, dell’importo di euro 919.072,98. Sorse tuttavia controversia tra le parti circa la conformità dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche; il rimborso del finanziamento non fu eseguito e [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della AIM e della 11M, per l’importo di euro 973.805,50. 3. Le due società intimate si rivolsero all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per essere assistite nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concluse col rigetto dell’opposizione. 4. Premessi i suddetti elementi di fatto, la AIM e la 11M dedussero che la soccombenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo andava ascritta a imperizia professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale mancò di sollevare tempestivamente talune eccezioni impeditive della pretesa attorea. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società [OSCURATO:SOCIETA]., per essere manlevato in caso di soccombenza. N.R.G.: 23500/23 Camera di consiglio del 9 dicembre 2024 5. Con sentenza 17.12.2020 n. 1820 il Tribunale di Bergamo rigettò la domandaattorea in parte, e per la parte restante la dichiarò inammissibile condannando le due attrici alle spese di soccombenza sia nei confronti del convenuto [OSCURATO:PERSONA], sia nei confronti della terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA].. La sentenza fu appellata dalle soccombenti. 6. Con sentenza 18.9.2023 n. 1383 la Corte d’appello di Brescia accolse l’appello solo in punto di regolazione delle spese. Ritenne la Corte d’appello che la domanda di manleva formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] -esaminata incidenter tantum al solo fine di provvedere sulle spese - era infondata per inesistenza della copertura assicurativa. Di conseguenza stabilì che le spese di lite sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei due gradi di giudizio dovessero essere rifuse non dalle due società attrici, ma da [OSCURATO:PERSONA]. 7. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; anche la AIM e la 11M hanno depositato un controricorso unitario. 8. Con atto ritualmente depositato [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aderire alla rinuncia accettando la compensazione delle spese; la AIM e la 11M hanno invece insistito nella richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese da esse sostenute in questa fase del giudizio. Il ricorrente e le due società AIM e 11M hanno depositato memoria. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] N.R.G.: 23500/23 Camera di consiglio del 9 dicembre 2024 1. La rinuncia al giudizio di legittimità da parte del ricorrente, la quale non presuppone l’accettazione delle controparti, comporta la declaratoria della estinzione del giudizio stesso nella sua interezza. 2. Tuttavia, quanto alle spese del presente giudizio, mentre, nel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], può pronunciarsi la compensazione, siccome richiesta dalle parti, in quello tra [OSCURATO:PERSONA] e le due società AIM e 11M dall’altro esse vanno poste a carico del ricorrente. 3. Col proprio ricorso per cassazione, infatti, [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza d’appello nella parte in cui fu condannato a pagare le spese del doppio grado di merito al proprio assicuratore. Se la censura si fosse limitata a ciò, indubbiamente la AIM e la 11M sarebbero rimaste estranee al giudizio e non avrebbero potuto pretendere la rifusione delle spese sostenute per costituirsi in un giudizio che non le riguardava. 4. Il ricorrente, tuttavia, non si limitò a chiedere la cassazione della sentenza d’appello nella parte in cui l’aveva condannato alle spese afavore della [OSCURATO:SOCIETA]. Chiese infatti a questa Corte di “porre le spese di giudizio di primo e secondo grado a carico delle appellanti in via solidale tra loro, laddove ritenuto non necessario disporre ulteriori accertamenti nel merito” (così il ricorso, p. 16). La formulazione di tale domanda, per quanto subordinata, ha fatto sorgere l’interesse della AIM e della 11M a resistere nel presente giudizio. 5. Né mette conto indagare su quale sarebbe potuto essere l’esito del ricorso, se questo fosse stato esaminato nel merito (c.d. soccombenza virtuale). La c.d. soccombenza virtuale, ai fini della regolazione delle spese, viene infatti in rilievo quando si tratti di dichiarare cessata la materia del contendere. Ma nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia l’art. 391 N.R.G.: 23500/23 Camera di consiglio del 9 dicembre 2024 5 c.p.c. non fa distinzioni, stabilendo che la Corte possa sempre condannare il rinunciante alle spese, a prescindere dalla soccombenza virtuale. P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio; (-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA].; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e 11 [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.282, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Così d
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