Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 24 marzo 2022
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:214
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0126_INF
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 – Commissione / Irlanda (Recepimento della decisione quadro 2009/829)
([OSCURATO:PERSONA]126/21) (
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)
«Ricorso per inadempimento – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare – Decisione quadro 2009/829/GAI – Mancata adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione quadro – Omessa comunicazione alla Commissione europea»
1.
Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione in base al parere motivato – Termine impartito allo Stato membro
(Art. 258 TFUE)
(v. punti 20, 21)
2.
Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Prescrizione dell’azione – Assenza – Scelta discrezionale del momento di presentazione del ricorso
(Art. 258 TFUE)
(v. punto 23)
3.
Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Comportamento della Commissione che rende più difficile la confutazione dei suoi addebiti – Insussistenza – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza – Ricevibilità
(Art. 258 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2009/829)
(v. punti 24-26)
4.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato – Adozione della normativa nazionale dopo la scadenza di tale termine – Inadempimento
(Art. 258 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2009/829, art. 27)
(v. punti 29, 30)
Dispositivo
1)
Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo di tali disposizioni, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 27 di tale decisione quadro.
2)
L’Irlanda è condannata alle spese.
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GU C 148 del 26.4.2021
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