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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 24 marzo 2022

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:214
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0126_INF

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 – Commissione / Irlanda (Recepimento della decisione quadro 2009/829)

([OSCURATO:PERSONA]126/21) (

1 ) «Ricorso per inadempimento – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare – Decisione quadro 2009/829/GAI – Mancata adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione quadro – Omessa comunicazione alla Commissione europea»

1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione in base al parere motivato – Termine impartito allo Stato membro (Art. 258 TFUE) (v. punti 20, 21)

2. Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Prescrizione dell’azione – Assenza – Scelta discrezionale del momento di presentazione del ricorso (Art. 258 TFUE) (v. punto 23)

3. Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Comportamento della Commissione che rende più difficile la confutazione dei suoi addebiti – Insussistenza – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza – Ricevibilità (Art. 258 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2009/829) (v. punti 24-26)

4. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato – Adozione della normativa nazionale dopo la scadenza di tale termine – Inadempimento (Art. 258 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2009/829, art. 27) (v. punti 29, 30) Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo di tali disposizioni, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 27 di tale decisione quadro. 2) L’Irlanda è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 148 del 26.4.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0126_INF Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 – Commissione / Irlanda (Recepimento della decisione quadro 2009/829) ([OSCURATO:PERSONA]126/21) ( 1 ) «Ricorso per inadempimento – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare – Decisione quadro 2009/829/GAI – Mancata adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione quadro – Omessa comunicazione alla Commissione europea» 1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione in base al parere motivato – Termine impartito allo Stato membro (Art. 258 TFUE) (v. punti 20, 21) 2. Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Prescrizione dell’azione – Assenza – Scelta discrezionale del momento di presentazione del ricorso (Art. 258 TFUE) (v. punto 23) 3. Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Comportamento della Commissione che rende più difficile la confutazione dei suoi addebiti – Insussistenza – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza – Ricevibilità (Art. 258 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2009/829) (v. punti 24-26) 4. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato – Adozione della normativa nazionale dopo la scadenza di tale termine – Inadempimento (Art. 258 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2009/829, art. 27) (v. punti 29, 30) Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo di tali disposizioni, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 27 di tale decisione quadro. 2) L’Irlanda è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 148 del 26.4.2021 .
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