Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10033/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che Milenkovic C/ristian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 30 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale cittadino con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile per i delitti di furto aggravato in abitazione, di resistenza aggravata, di danneggiamento aggravato e di ricettazione (di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2; 337, 61 n.2, 635, 625n.7; 648 cod. pen.) -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione circa l'attendibilità del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] è interamente versato in fatto volto ad una rivalutazione delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata che ha ribadito con motivazione immune da vizi logici le ragioni della inattendibilità della versione sostenuta dal teste della difesa (p.7); è peraltro inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Rv. 253774). -Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova decisiva rappresentata dal riconoscimento - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (p.6), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. -Considerato che il terzo e ultimo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che Milenkovic C/ristian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 30 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale cittadino con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile per i delitti di furto aggravato in abitazione, di resistenza aggravata, di danneggiamento aggravato e di ricettazione (di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2; 337, 61 n.2, 635, 625n.7; 648 cod. pen.) -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione circa l'attendibilità del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] è interamente versato in fatto volto ad una rivalutazione delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata che ha ribadito con motivazione immune da vizi logici le ragioni della inattendibilità della versione sostenuta dal teste della difesa (p.7); è peraltro inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Rv. 253774). -Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova decisiva rappresentata dal riconoscimento - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (p.6), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. -Considerato che il terzo e ultimo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 20
Sentenza Cassazione n. 10033/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris