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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 06418/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che l'ostatività dei precedenti è costituito, nel presente caso, dal fatto che l'imputato, come risulta dal certificato del casellario, esaminabile in questa fase alla luce della eccezione motivata, ha già subito condanne per reati dettati da motivi di lucro (in particolare, ricettazione ed in materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti); considerato, in aggiunta, che il ricorso sul punto è totalmente carente e quindi generico, perché nel formulare la critica alla motivazione, non ha fornito alcuna indicazione in relazione alla specificità, o mancanza della stessa, dei precedenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che l'ostatività dei precedenti è costituito, nel presente caso, dal fatto che l'imputato, come risulta dal certificato del casellario, esaminabile in questa fase alla luce della eccezione motivata, ha già subito condanne per reati dettati da motivi di lucro (in particolare, ricettazione ed in materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti); considerato, in aggiunta, che il ricorso sul punto è totalmente carente e quindi generico, perché nel formulare la critica alla motivazione, non ha fornito alcuna indicazione in relazione alla specificità, o mancanza della stessa, dei precedenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06418/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris