CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 14377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30660-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,Viale G. Mazzini 73, presso lo studio dell ’A vvocato Arnaldo [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del consiglio di amministrazione elegale rappresentante pro tempore , domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] TRENTO; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Spese di lite R.G.N.30660/2019 Cron. Rep. Ud.07/02/2023 Adunanza camerale -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 60,SCIPIONI E GERMANICO , [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di sé medesimo ; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del consiglio di amministrazione elegale rappresentante pro tempore , domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] TRENTO -controricorrente al ricorso incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 60,SCIPIONI E GERMANICO , [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 7744 /201 9 del Tribunale di Roma , depositata il 10/04/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .[OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] Soluzioni per l’[OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “Edileco”) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 7744/19, del 10 aprile 2019, del Tribunale di Roma, che – accogliendo l’opposizione agli atti esecutivi, da tale società proposta avverso il secondo supplemento di perizia dell’esperto, ex art. 568 cod. proc. civ., con cui l’allora opponente Edileco chiedeva rideterminarsi l’indennità di occupazione da essa dovuta all’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “IVG”), nella sua qualità di custode di immobile pignorato –ha liquidato le spese di giudizio, in favore della stessa, in € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente – già conduttrice di un immobile pignorato, da terzi, nei confronti del proprietario (e locatore), Avv. [OSCURATO:PERSONA] – di essere stata autorizzata, dal giudice dell’esecuzione, a permanervi, versando a titolo di indennità di occupazione, al custode IVG, la somma di € 4.500,00, ridotta dapprima a € 3.800,00 e, poi, all’esito del ridetto secondo supplemento di perizia, a € 3.790,00. Proposta avverso tale secondo supplemento di perizia opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., solo all’esito del giudizio di merito (essendo stata l’opposizione respinta, invece, in sede cautelare) Edileco vedeva accogliere la stessa, con rideterminazione in € 1.680,00 della misura dell’indennità, alla quale seguiva la condanna delle parti convenute a rifonderle le spese giudiziali nell’importosopra meglio indicato.3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione Edlieco, sulla base – come detto – di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e degli artt. 2,4, e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Si duole la ricorrente, in particolare,del fatto che la sentenza impugnata, “in mancanza di apposita e specifica motivazione”, avrebbe “liquidato un importo a titolo di spese legali, a carico dei soccombenti, pari a € 2.500,00, inferiore a valori medi (e anche minimi) di cui al d.m. n. 55 del 2014, Tabella n. 10 (fase cautelare) e n. 2 (fase di merito)”. Nel rammentare come il giudizio ex art. 617 cod. proc. civ. abbia struttura bifasica, la ricorrente assume che il Tribunale di Roma – in mancanza di diversa specificazione – abbia inteso liquidare la somma suddetta per entrambe le fasi del giudizio. Orbene, poiché le suddette Tabelle nn. 10 e 2 del d.m. n. 55 del 2014 prevedono – per giudizi di val ore indeterminabile, di complessità media – importi ben diversi da quelli liquidati, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge. Difatti, per il procedimento cautelare, mentre i valori medi dei compensi ammontano a complessivi € 5.333,00 (di cui € 2.060,00 per la fase di studio, € 978,00 per quella introduttiva ed € 2.295,00 per quella di trattazione/istruzione), i valori minimi ammontano a un totale di € 2.208,00 (di cui € 1.030,00 per la fase di studio, € 489,00 per quella introduttiva ed € 689,00 per quella di trattazione/istruzione). In relazione, invece, al successivo giudizio di cognizione, mentre i valori medi dei compensi sono pari a complessivi € 10.343,00 (di cui € 2.025,00 per la fase di studio, € 1.349,00 per quella introduttiva, € 3.560,00 per quella di trattazione ed € 3.409,00 per quella decisionale), quelli minimi conducono ad un totale di € 4.459,00 (di cui € 1.013,00 per la fase di studio, € 674,00 per quella introduttiva, € 1,068,00 per quella di trattazione e € 1.704,00 per quella decisionale). Orbene, poiché – assume il ricorrente – in base alla giurisprudenza di questa Corte il giudice è tenuto a liquidare a titolo di compenso somme non superiori al massimo e non inferiori al minimo previsto dai parametri di cui al citato d.m. n. 55 del 2014, la sentenza impugnata andrà, sul punto, cassata. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazionecon controricorso, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata (in particolare evidenziando che il valore della causa è pari a € 4.500,00, sicché erroneamente il ricorrente ha preso in considerazione lo scaglione tra € 5.2001,00 e € 26.000,00), svolgendo, altresì, con il medesimo atto, ricorso incidentale, sulla base di due motivi. 4.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità dell’atto di citazione per violazione degli artt. 163-bise 291 e ss. cod. proc. civ., per omesso rispetto dei termini perentori a comparire. Difatti, poiché tra la data di notificazione dell’atto dicitazione – essendo stata la raccomandata spedita il 20 luglio 2016 – e quella di comparizione,indicata in citazione per il 31 ottobre 2016, sono intercorsi meno di novanta giorni, non risulta essere stato rispettato il termine di cui all’art. 163-bis cod. proc. civ., non potendosi nello stesso computare il periodo feriale, donde la nullità della citazionestessa. La nullità della sentenza impugnata è denunciata anche sotto altro profilo, ovvero perché, “agli atti del fascicolo d’ufficio ed anche in quello di parte attrice non sono state rinvenute le ricevute di ritorno delle raccomandate a. r. per la verifica della correttezza a tutte le parti convenute e soprattutto a quelle dichiarate contumaci dal Tribunale di Roma”. 4.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. –nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ., oltre che dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. È lamenta la ma ncanza e insufficienza di motivazione e la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili nella fattispecie, oltre alla violazione del diritto di difesa, che nella speciesi assume essere stato impedito, nonché, infine, l’erronea valutazione dei fatti e documenti di causa. Si censura la sentenza impugnata perché si sarebbe limitata a condividere acriticamente la valutazione del CTU, circa la riduzione dell’importo dell’indennità di occupazione, senza motivare né in fatto né in diritto e ponendosi , in ogni caso, in contrasto con i fatti e documenti di causa. 5. Ha resistito al ricorso principale, con controricorso, anche la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. In particolare, si evidenzia come il giudice dell’opposizione abbia espressamente compensato – secondo quanto risulta dallo stesso ricorso – le spese della fase cautelare, senza aver rivalutato tale decisione all’esito del giudizio di merito, sottolineandosi, poi, che il valore della causa non può ritenersi “indeterminabile”, bensì compreso nello scaglione tra € 5.200,00 e € 26.000,00. 6. Sono rimasti solo intimati rispetto ad entrambi i ricorsi , invece, l’IVG di Roma e il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 60, [OSCURATO:PERSONA], in Roma.7. Ha invece resistito al ricorso incidentale, con controricorso, la Edileco, chiedendone la declaratoria di inammissibilità per tardività. Difatti, avendo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proposto anche appello avverso la sentenza impugnata, con atto notificato il 10 luglio 2019, si sarebbe verificata la consumazione del potere di impugnazione, perché da tale data sarebbe iniziato il decorso del termine “breve” per proporre il ricorso per cassazione, venuto a scadenza l’8 settembre 2019 (o, al più tardi, il successivo 8 ottobre, a voler dare rilievo alla sospensione feriale dei termini), mentre la notifica del ricorso incidentale è avvenuta l’8 novembre 2019. 8. La trattazione dei ricors i è stata fissata ai sensi de ll’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 9. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte. 10. La ricorrente principale e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 11.Entrambi i ricors i va nno rigettat i . 11.1. Il solo motivo oggetto del ricorso principale, infatti, non è fondato. 11.1.1. Per un verso, infatti, deve rilevarsi come la ricorrente nulla possa pretendere in relazione alle spese della fase cautelare del giudizio ex art. 617 cod. proc. civ., avendo il giudice disposto –nel provvedere su di esse, all’esito di tale fase, come era suo precipuo dovere (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 31 maggio 2019, n. 15082, Rv. 654225-01) – la loro integrale compensazione, senza che tale statuizione sia stata messa in discussione, come ben avrebbe potuto, o meglio dovuto, fare l’opponente nella successiva fase di merito (Cass. Sez. 6-2, ord. 1° marzo 2019, n. 6180, Rv. 652799-01). Quanto, invece, alla doglianza che investe lespese della fas e di merito, occorre premettere come l’indicazione di valore indeterminabile – che si dice , in ricorso, figurare nella citazione introduttiva di predetta fase di meritodel giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. – fosse priva di effettività, in quanto ciò che contava era l’ammontare della indennità determinato dal supplemento di perizia, del quale si chiedeva il ridimensionamento. Pertanto, poiché l’opposizione risultava proposta avverso il secondo supplemento di perizia, che fissava in € 3.790,00 l’importo dell’indennità di occupazione, le spese del giudizio dovevano essere liquidate sulla base dello scaglione da € 1.101,00 e € 5.200,00. Di conseguenza, la liquidazione dei compensi secondo la misura media,di cui alle tariffe previste dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, comportava la liquidazione di complessivi € 2.430,00, dei quali € 405,00 per la fase di studio, € 405,00 per quella introduttiva, € 810,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed € 810,00 per quella decisionale. Nessuna violazione neppure dei parametri medi è , dunque, addebitabile al Tribunale di Roma, visto che nella liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, “l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989, Rv. 661839-03). 11.2. Quanto al ricorso incidentale, deve vagliarsi in via preliminare l’eccezione di inammissibilità – per tardività – sollevata dalla ricorrente principale. 11.2.1. Tale eccezione non è fondata. È vero, infatti, che può estender si al presente caso – che è quello della proposizione, ad opera della stessa parte, di appello e ricorso (incidentale) avverso la medesima sentenza – quanto affermato da questa Corte con riferimento alla diversa ipotesi di impugnazionedel medesimo provvedimento, sempre su iniziativa della stessa parte,sia per revocazione che per cassazione. Ovvero che, in applicazione del principio del “notum facere”, esperito un primo mezzo di impugnazione, a carico della parte impugnante decorrerà il temine breve per proporre successivo e differente mezzo (cfr., con riferimento ai rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione, Cass. Sez. 5, ord. 5 settembre 2019, n. 22220; nello stesso senso, Cass. Sez. 1, sent. 13 agosto 2015, n. 16828, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 7261, Rv. 625600-01 e Cass. Sez. 3, sent. 4 dicembre 2012, n. 21718, non massimata). Ciò non toglie, tuttavia, che nel presente caso, il ricorso proposto dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] valga, comunque , come impugnazione incidentale tardiva, ex art. 334 cod. proc. civ., “la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti)” – qui osservato, visto che il ricorso principale risulta avviato per la notificazione il 10 ottobre 2019 e la notifica del ricorso incidentale è avvenuta il successivo 8 novembre – “ risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod.proc. c iv ., indipendentemente dai termini (l ’ abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi”(cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 23 novembre 2021,n. 36057, Rv. 663183- 01 ) , ed essendo stato , inoltre, l ’ interesse a proporla “ innescato dall’impugnazione principale”, senza essere preesistente a quest’ultima, ciò che accade invece quando “ la posizi one dell’impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e non venga in alcun modo rimessa in discussione dall’impugnazione principale” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 28 luglio 2022, n. 23584, Rv. 665609-01). 11.2.2. Ciò detto, il ricorso incidentale va rigettato. 11.2.2.1. Non fondato è, infatti, il primo motivo, e ciò perché non operava, nella specie, la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione esecutiva (applicandosi, pertanto, l’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), sicché il termine ex art. 163-biscod. proc. civ., esclusa l’operatività di tale sospensione,risulta rispettato. Né, d’altra parte, l’odierno ricorrente incidentale ha titolo per lamentare – ciò che costituisce l’oggetto della seconda censura, articolata con il presente motivo –vizi di notificazione dell’atto di citazione riguardantialtre parti del giudizio. 11.2.2.2. Il secondo motivo di ricorso incidentale è invece inammissibile. Esso, infatti, nel denunciare un vizio della motivazione (ormai configurabile nei soli termini di motivazione meramente apparente) pretende di censurare il giudizio di fatto operato dal Tribunale di Roma, come reso evidente dal riferimento ad un preteso contrasto della sentenza impugnata con i fatti e documenti di causa. Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –nel testo “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) –il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimatain senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01), che è quanto, invece, si pretenderebbe di far valere nel caso che occupa. 12. Le spese tra la ricorrente principale e il ricorrente incidentale vanno integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, mentre quelle tra la ricorrente principale e la società [OSCURATO:SOCIETA] seguono la soccombenza, essendo, pertanto, poste a carico della prima e liquid ate come da dispositivo. 13. In ragione del rigetto di entrambi i ricors i , sussiste , a carico della ricorrente principale e del ricorrente incidentale , l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando integralmente tra la società [OSCURATO:PERSONA] Soluzioni per l’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza. Condanna, invece, la predetta [OSCURATO:PERSONA] Soluzioni per l’[OSCURATO:SOCIETA]a rifondere, alla società [OSCURATO:SOCIETA], le spese del presente giudiziodi legittimità, che liquida in complessivi € 2.069,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente principale e del rico