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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:597
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0209_RES

Causa C‑209/23 FT e RRC Sports GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA) (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Concorrenza – Calcio professionistico – Regolamentazione della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (FIFA) sugli agenti – Norme relative alla retribuzione degli agenti, alla licenza per agente, alla rappresentanza multipla, ai “contatti” e alla comunicazione di determinate informazioni alla FIFA, agli altri agenti, ai club e ai giocatori – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Divieto di intese – Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate – Restrizioni della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Eccezione al divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Presupposti – Eccezione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Nozione di “incrementi di efficienza” – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Condizioni – Articolo 56 TFUE – Ostacolo alla libera prestazione dei servizi – Obiettivi – Proporzionalità – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Liceità del trattamento – Presupposti» Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport in quanto attività economica – Inclusione – Norme adottate unicamente per motivi non economici e vertenti su questioni di ordine esclusivamente sportivo – Esclusione – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme che incidono sull’attività economica generata dalle competizioni e sulla concorrenza tra i club sportivi interessati – Inclusione (Artt. 56, 101, 102 e 165 TFUE) (v. punti 64‑73) Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport in quanto attività economica – Inclusione – Norme sull’organizzazione e sullo svolgimento delle competizioni sportive – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a disciplinare i rapporti tra i suoi affiliati e le imprese che possono avere un interesse economico con riferimento all’organizzazione di dette competizioni – Ammissibilità – Limiti – Conformità al diritto dell’Unione (Artt. 101, 102 e 165 TFUE) (v. punti 77‑80) Intese – Decisioni di associazioni di imprese – Nozione di associazione di imprese – Associazione i cui affiliati sono le federazioni calcistiche nazionali – Associazioni nazionali interessate aventi esse stesse, tra i propri affiliati, enti che esercitano un’attività economica – Inclusione (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 81‑85) Intese – Decisioni di associazioni di imprese – Nozione – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme che incidono direttamente sulle condizioni di esercizio dell’attività economica delle imprese membri – Inclusione (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 88‑91) Intese – Pregiudizio per il commercio tra Stati membri – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme applicabili a tutti i club, leghe centralizzate, giocatori, allenatori e agenti di giocatori operanti negli Stati membri – Condizione soddisfatta (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 92, 93, 243) Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Tenore ed obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza – Criterio non necessario – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 94‑108, 113‑116, 120‑136, 141‑149, 150‑156, 158‑168) Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Restrizione per effetto – Esame del gioco della concorrenza in assenza dell’accordo controverso – Presa in considerazione della concorrenza attuale e potenziale (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 169‑172) Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Giustificazione alla luce di obiettivi legittimi di interesse generale – Presupposto – Assenza di restrizione per oggetto – Esenzione – Presupposti (Art. 101, §§ 1 e 3, TFUE) (v. punti 174‑216) Intese – Divieto – Esenzione – Presupposti – Miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti o contributo al progresso tecnico o economico – Vantaggi oggettivi significativi idonei a compensare gli inconvenienti per la concorrenza risultanti dall’accordo – Carattere indispensabile o necessario del comportamento di cui trattasi – Mancata eliminazione di ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi interessati – Onere della prova – Carattere cumulativo delle condizioni di esenzione (Art. 101, § 3, TFUE) (v. punti 217‑232, disp. 1) Concorrenza – Regole dell’Unione – Impresa – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Organizzazione, da parte di un’associazione sportiva, di competizioni di calcio e sfruttamento dei diritti ad esse collegati – Inclusione (Artt. 101 e 102 TFUE) (v. punti 235, 236) Posizione dominante – Nozione – Impresa che esercita un potere di regolamentazione, di controllo e sanzionatorio nei confronti di una parte significativa di uno o più mercati – Inclusione (Art. 102 TFUE) (v. punti 237, 238) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione oggettiva riguardante i comportamenti atti ad influire sulla struttura del mercato e aventi come effetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza – Obblighi incombenti all’impresa dominante – Esercizio della concorrenza fondata solo sui meriti – Criteri di valutazione – Prova di pratiche contrarie alla concorrenza basata soltanto sui meriti – Circostanze suscettibili di essere prese in considerazione (Art. 102 TFUE) (v. punti 244‑251) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Capacità di restringere la concorrenza ed effetto preclusivo – Comportamenti aventi per oggetto o per effetto attuale o potenziale di impedire l’ingresso sul mercato di imprese potenzialmente concorrenti – Inclusione (Art. 102 TFUE) (v. punti 255‑264) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Abuso di sfruttamento – Condizioni di transazione non eque – Valutazione (Art. 102 TFUE) (v. punti 266‑271) Posizione dominante – Abuso – Giustificazione oggettiva – Presupposti – Portata dell’onere della prova (Art. 102 TFUE) (v. punti 273‑281, disp. 2) Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme che disciplinano il compenso degli agenti e degli allenatori o le modalità di calcolo o di versamento di esso – Ammissibilità (Art. 56 TFUE) (v. punti 282‑284, 287, 288) Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme relative all’ottenimento della licenza per agente e che limitano la rappresentanza multipla – Impossibilità per gli agenti di continuare a prestare i loro servizi ai clienti stabiliti nel territorio di Stati membri non soggetti, in passato, alla disciplina di detta attività – Giustificazione – Necessità di garantire un miglior livello di protezione ai clienti e agli agenti e di evitare conflitti di interessi – Valutazione da parte del giudice del rinvio (Art. 56 TFUE) (v. punti 286, 294‑303, disp. 3) Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme volte ad organizzare la raccolta di determinate informazioni su una piattaforma digitale – Norme che non hanno per oggetto la disciplina delle condizioni di esercizio della libera prestazione dei servizi, né di vietare, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio di detto diritto da parte degli agenti – Ammissibilità (Art. 56 TFUE) (v. punti 289‑291) Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – 125123 / Norme che vietano agli agenti di contattare un potenziale cliente già legato a un altro agente da un accordo di rappresentanza esclusiva o di concludere un contratto con lui al di fuori di periodi specifici – Necessità di garantire la stabilità dei contratti tra gli agenti di giocatori e i loro clienti – Obiettivo di natura puramente economica – Inammissibilità – Necessità di tutelare i giocatori con poca esperienza o non informati sul funzionamento del sistema dei trasferimenti nel settore del calcio – Obiettivo non conforme al principio di proporzionalità – Giustificazione alla luce di altri obiettivi non puramente economici e conformi al principio di proporzionalità – Valutazione da parte del giudice del rinvio (Art. 56 TFUE) (v. punti 304‑307, disp. 3) Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali – Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono una protezione dei dati – Nozione – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – 125125 / Norme volte a organizzare la raccolta di determinate informazioni riguardanti le attività economiche o sportive svolte dagli agenti, dai giocatori e dagli allenatori – Ammissibilità – Presupposti – Valutazione da parte del giudice del rinvio [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, artt. 5 e 6, § 1, comma 1, lett. f)] (v. punti 313‑324, 326‑340, 342, 343) Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme che prevedono la comunicazione di tutte le sanzioni irrogate a carico degli agenti e dei loro clienti – Trattamento dei dati personali che deve essere realizzato sotto il controllo di un’autorità pubblica di uno Stato membro (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, art. 10) (v. punti 344‑348) Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali – Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono una protezione dei dati – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme che prevedono la comunicazione di informazioni su tutte le transazioni che coinvolgono gli agenti – Violazione del principio della minimizzazione dei dati – Inammissibilità – Norme che prevedono la comunicazione di tutte le sanzioni irrogate a carico degli agenti e dei loro clienti a prescindere dalla loro gravità – Inammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, art. 6, § 1, comma 1, lett. f)] (v. punti 350‑354, 361‑369, 372‑380, disp. 4) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di Magonza, Germania), la Corte precisa a quali condizioni determinate norme previste da una federazione sportiva e volte a disciplinare l’attività degli agenti sportivi possono essere qualificate come intesa anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE o come abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE ed esamina la compatibilità di dette norme con la libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 56 TFUE e con il RGPD ( 1 ). [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA) è un’organizzazione centrale che raggruppa numerose federazioni calcistiche internazionali e nazionali.

Conformemente al suo statuto, le federazioni affiliate sono tenute a impegnarsi a rispettare le regole previste da detta federazione e a riconoscere le decisioni da essa adottate.

Nel 2022 la FIFA ha adottato il regolamento agenti FIFA (in prosieguo: il «RAF»), che stabilisce le condizioni quadro applicabili ai soggetti che forniscono servizi di intermediazione nell’ambito del sistema internazionale dei trasferimenti di giocatori e di allenatori attuato da detta federazione.

In particolare, detto regolamento stabilisce le modalità con cui tali persone possono offrire e fornire servizi di intermediazione a favore di giocatori, allenatori, club e leghe centralizzate, nonché ottenere un compenso per tali servizi.

I ricorrenti, un agente di giocatori di calcio e la RRC Sport, una società con sede in Germania che esercita essa stessa un’attività di intermediazione di giocatori, hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio un’azione inibitoria affinché venga inibita alla FIFA l’applicazione di numerose disposizioni del FFAR, in quanto lesive degli articoli 56, 101 e 102 TFUE e del RGPD.

Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte riconosce che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica al RAF.

Quest’ultimo, al pari delle norme ivi contenute, può infatti essere considerato come integrante una decisione di associazione di imprese idonea a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri poiché la disciplina considerata vincola i club, le leghe centralizzate, i giocatori, gli allenatori e gli agenti di giocatori attivi negli Stati membri ogniqualvolta esista un accordo di rappresentanza di portata internazionale o un’attività legata a un trasferimento internazionale o a una transazione internazionale.

Non si può inoltre escludere che alcune delle norme evidenziate dal giudice del rinvio possano integrare restrizioni della concorrenza, vuoi per oggetto, vuoi per effetto, aspetto, questo, che compete a detto giudice verificare.

Tuttavia, in forza della giurisprudenza della Corte ( 2 ), talune condotte anticoncorrenziali che hanno per effetto intrinseco di restringere la concorrenza, possono non rientrare nel divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, a condizione che siano giustificate in ragione del perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, in sé, di carattere anticoncorrenziale, che i mezzi impiegati siano realmente necessari per raggiungere detti obiettivi e che l’effetto anticoncorrenziale intrinseco a detti mezzi non ecceda quanto necessario.

Per quanto attiene alla prima di dette condizioni, un obiettivo di natura puramente economica non può né costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione a una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE, né essere invocato sulla base di detta giurisprudenza.

Ciò detto, il fatto che una normativa sia dettata da uno o più motivi di ordine economico non esclude che essa possa essere giustificata se risulta che, attraverso tali motivi, essa persegue, in definitiva, uno o più obiettivi legittimi di interesse generale di natura non economica, la cui esistenza deve essere provata dalla parte che li invoca e verificata dal giudice nazionale competente.

Compete pertanto al giudice del rinvio verificare se il RAF persegua effettivamente gli obiettivi legittimi di interesse generale addotti dalla FIFA, quali, in particolare, la definizione di norme professionali ed etiche minime, la protezione dei clienti e dei giocatori o, ancora, il rafforzamento della stabilità dei contratti tra club, giocatori e allenatori.

Per quanto concerne i comportamenti aventi un oggetto anticoncorrenziale, questi possono beneficiare, al pari di quelli aventi per effetto intrinseco di restringere la concorrenza, di un’esenzione in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

In tale contesto, compete alla FIFA dimostrare che l’adozione del RAF soddisfa quattro condizioni cumulative.

Detto regolamento deve, quindi, consentire, con un sufficiente grado di probabilità, la realizzazione di incrementi di efficienza, riservando al contempo agli utenti una congrua parte dei profitti risultanti da detti incrementi, senza imporre restrizioni che non sono indispensabili per realizzare detti incrementi e senza eliminare tutta la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

Per quanto attiene alla prima di dette condizioni, il fatto che le norme di cui trattasi limitino le possibilità per gli agenti di beneficiare di talune anomalie del mercato potrebbe comportare l’esistenza di incrementi di efficienza sul mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale dei giocatori o degli allenatori professionisti da un club a un altro o sul mercato del lavoro dei giocatori o degli allenatori.

Infatti, la correzione di un malfunzionamento del mercato può, in linea di principio, comportare tali incrementi di efficienza economica, aspetto che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

In secondo luogo, la Corte esamina se l’adozione del RAF possa essere qualificata come un abuso preclusivo o come un abuso di sfruttamento ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

L’esistenza di un eventuale abuso preclusivo si fonda sulla verifica, da un lato, che il comportamento di cui trattasi si discosta dalla concorrenza basata sui meriti e, dall’altro, che detto comportamento può produrre effetti concreti o potenziali idonei a restringere la concorrenza, escludendo imprese concorrenti altrettanto efficaci dal mercato o dai mercati interessati o impedendo il loro sviluppo su tali mercati, fermo restando che questi ultimi possono essere sia quelli in cui è detenuta la posizione dominante, sia quelli, collegati o vicini, in cui detto comportamento è destinato a produrre i suoi effetti concreti o potenziali.

Nel caso di specie, se la FIFA dovesse utilizzare i poteri da essa detenuti, segnatamente i suoi poteri di regolamentazione, al fine di limitare, orientare o disciplinare lo sviluppo della concorrenza sul mercato dei servizi di intermediazione in funzione dei propri interessi economici o degli interessi economici e concorrenziali delle leghe centralizzate e dei club membri di federazioni nazionali ad essa affiliate, tali comportamenti potrebbero essere qualificati come abuso preclusivo, anche ove si manifestino su mercati collegati o vicini a quelli su cui la FIFA esercita le proprie attività economiche.

Compete pertanto al giudice del rinvio procedere a un’analisi dettagliata, completa e globale del comportamento di cui trattasi, il che presuppone l’esame della natura, del contenuto e degli effetti, concreti o potenziali, sui mercati interessati, delle regole adottate da una siffatta associazione per disciplinare, controllare o sanzionare i diversi aspetti delle attività economiche interessate.

Quanto all’esistenza di un eventuale abuso di sfruttamento, questo può essere riconosciuto quando un’impresa trae abusivamente vantaggio dalla sua posizione dominante su un mercato a danno dei suoi clienti o dei suoi fornitori e, in definitiva, dei consumatori, imponendo loro condizioni commerciali, tariffarie o non tariffarie che non sarebbero state applicate in caso di concorrenza normale e, quindi, sufficientemente attiva.

Nel caso di specie, anche se gli agenti non forniscono alcun bene o servizio alla FIFA, il RAF li obbliga, per esercitare la loro attività sul mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale di giocatori o di allenatori professionisti a versare a detta federazione contributi annuali per il mantenimento della loro licenza, oltre ai costi per il superamento dell’esame richiesto ai fini dell’ottenimento di detta licenza.

Inoltre, detto mercato è intrinsecamente collegato al mercato del lavoro dei giocatori o degli allenatori, due mercati su cui operano le leghe centralizzate e i club affiliati alle federazioni calcistiche nazionali, raggruppate a loro volta all’interno della FIFA e soggette al suo potere di regolamentazione, di controllo e sanzionatorio.

Gli agenti sono così, allo stesso tempo, assoggettati ai poteri detenuti dalla FIFA e dipendenti, ai fini dell’esercizio della loro attività, da partner commerciali che sono ad essa indirettamente affiliati, il che li espone a un eventuale abuso di sfruttamento della FIFA.

Ciò detto, per riconoscere un eventuale abuso di sfruttamento, è necessario dimostrare che l’impresa in posizione dominante ha imposto, nel proprio interesse, ai suoi clienti, ai suoi fornitori o ad altri partner commerciali condizioni di esercizio della loro attività prive di un’oggettiva giustificazione economica, tecnica o giuridica.

Così, l’esistenza di un siffatto abuso potrebbe essere accertata dimostrando che una federazione sportiva ragionevolmente efficiente, posta in una situazione analoga, sarebbe stata portata ad adottare norme diverse da quelle controverse che, benché idonee a conseguire gli obiettivi perseguiti, avrebbero leso in misura significativamente inferiore gli interessi specifici degli agenti.

In terzo luogo, la Corte verifica se le norme contenute del RAF integrino un ostacolo alla libera prestazione dei servizi sancita dall’articolo 56 TFUE.

A tal riguardo, la Corte osserva che le norme che limitano la rappresentanza multipla, quelle che assoggettano l’ottenimento di una licenza per agente alla condizione che gli agenti non siano stati destinatari di nessuno dei provvedimenti penali o disciplinari menzionati nel RAF, nonché quelle che vietano agli agenti di contattare un potenziale cliente e di concludere con lui un contratto al di fuori di determinati periodi hanno reso più complicato l’esercizio dell’attività da parte degli agenti stabiliti in taluni Stati membri dove detta professione non era regolamentata o era soggetta a norme meno stringenti.

Benché le prime due categorie di norme sembrino poter essere giustificate dal perseguimento di determinati obiettivi legittimi di interesse generale, la Corte constata che, per quanto concerne la terza categoria di norme, la FIFA l’ha giustificata alla luce della necessità di garantire la stabilità dei contratti tra gli agenti di giocatori e i loro clienti.

Orbene, il perseguimento di un siffatto obiettivo, che è diverso da quello consistente nel garantire la continuità dei contratti tra i giocatori e i club nell’interesse del corretto svolgimento delle competizioni sportive, risulta avere carattere puramente economico ed essere, quindi, inidoneo a giustificare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.

Compete, in ogni caso, al giudice del rinvio stabilire se, alla luce di eventuali altri obiettivi dedotti dalla FIFA, tali norme possano comunque essere considerate giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale che non presenti un carattere puramente economico e se esse perseguano un siffatto obiettivo nel rispetto dei requisiti risultanti dal principio di proporzionalità.

Per contro, le norme che disciplinano il compenso degli agenti e degli allenatori e quelle che impongono la raccolta di informazioni su una piattaforma digitale non possono essere considerate come restrizioni, dal momento che l’effetto di dette norme sulla propensione degli agenti a prestare i propri servizi in un altro Stato membro è troppo aleatorio e indiretto.

In quarto e ultimo luogo, la Corte esamina la compatibilità con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, delle norme del RAF che impongono la messa a disposizione da parte della FIFA di informazioni relative a tutti gli agenti e a i clienti da essi rappresentati, segnatamente di tutte le sanzioni pronunciate nei loro confronti.

A tal riguardo, la Corte ricorda che, a norma di detta disposizione, il trattamento dei dati personali è lecito a condizione che il titolare del trattamento o un terzo persegua un legittimo interesse, che il trattamento sia necessario per la realizzazione del legittimo interesse perseguito e che gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali della persona oggetto della tutela dei dati non prevalgano sul legittimo interesse del responsabile del trattamento o di terzi al loro trattamento.

Dopo aver constatato che le prime due condizioni appaiono soddisfatte, aspetto questo che compete tuttavia al giudice del rinvio verificare, la Corte ne esamina la terza.

Essa ritiene che, benché la divulgazione e la pubblicazione delle sanzioni pronunciate a carico degli agenti e dei clienti possano esporre l’interessato a una certa forma di esclusione, detti trattamenti possono tuttavia essere considerati come integranti un elemento della sanzione stessa, destinati a ripristinare la fiducia sui mercati interessati e ad agevolare l’esercizio, da parte delle persone potenzialmente lese, dei loro diritti al risarcimento del danno.

Un siffatto obiettivo può essere considerato come integrante un interesse superiore a quelli degli agenti che hanno violato il RAF, a condizione che le norme la cui violazione è sfociata nella sanzione non ledano il diritto dell’Unione.

Tali trattamenti possono, quindi, a determinate condizioni, rientrare in un bilanciamento adeguato tra il legittimo interesse perseguito e gli interessi, diritti fondamentali e libertà delle persone coinvolte, segnatamente quando si tratta della messa a disposizione di informazioni relative a sanzioni di una certa gravità.

Così non è, per contro, quando il RAF impone la divulgazione di tutte le sanzioni pronunciate nei confronti degli agenti e dei clienti a prescindere dalla loro gravità. ( 1 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU 2016, L 119, pag. 1

) (RGPD).

( 2 ) Sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21 , EU:C:2023:1011 , e del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24 , EU:C:2026:36 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0209_RES Causa C‑209/23 FT e RRC Sports GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA) (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Concorrenza – Calcio professionistico – Regolamentazione della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (FIFA) sugli agenti – Norme relative alla retribuzione degli agenti, alla licenza per agente, alla rappresentanza multipla, ai “contatti” e alla comunicazione di determinate informazioni alla FIFA, agli altri agenti, ai club e ai giocatori – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Divieto di intese – Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate – Restrizioni della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Eccezione al divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Presupposti – Eccezione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Nozione di “incrementi di efficienza” – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Condizioni – Articolo 56 TFUE – Ostacolo alla libera prestazione dei servizi – Obiettivi – Proporzionalità – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Liceità del trattamento – Presupposti» Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport in quanto attività economica – Inclusione – Norme adottate unicamente per motivi non economici e vertenti su questioni di ordine esclusivamente sportivo – Esclusione – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme che incidono sull’attività economica generata dalle competizioni e sulla concorrenza tra i club sportivi interessati – Inclusione (Artt. 56, 101, 102 e 165 TFUE) (v. punti 64‑73) Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport in quanto attività economica – Inclusione – Norme sull’organizzazione e sullo svolgimento delle competizioni sportive – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a disciplinare i rapporti tra i suoi affiliati e le imprese che possono avere un interesse economico con riferimento all’organizzazione di dette competizioni – Ammissibilità – Limiti – Conformità al diritto dell’Unione (Artt. 101, 102 e 165 TFUE) (v. punti 77‑80) Intese – Decisioni di associazioni di imprese – Nozione di associazione di imprese – Associazione i cui affiliati sono le federazioni calcistiche nazionali – Associazioni nazionali interessate aventi esse stesse, tra i propri affiliati, enti che esercitano un’attività economica – Inclusione (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 81‑85) Intese – Decisioni di associazioni di imprese – Nozione – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme che incidono direttamente sulle condizioni di esercizio dell’attività economica delle imprese membri – Inclusione (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 88‑91) Intese – Pregiudizio per il commercio tra Stati membri – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme applicabili a tutti i club, leghe centralizzate, giocatori, allenatori e agenti di giocatori operanti negli Stati membri – Condizione soddisfatta (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 92, 93, 243) Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Tenore ed obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza – Criterio non necessario – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 94‑108, 113‑116, 120‑136, 141‑149, 150‑156, 158‑168) Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Restrizione per effetto – Esame del gioco della concorrenza in assenza dell’accordo controverso – Presa in considerazione della concorrenza attuale e potenziale (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 169‑172) Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Giustificazione alla luce di obiettivi legittimi di interesse generale – Presupposto – Assenza di restrizione per oggetto – Esenzione – Presupposti (Art. 101, §§ 1 e 3, TFUE) (v. punti 174‑216) Intese – Divieto – Esenzione – Presupposti – Miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti o contributo al progresso tecnico o economico – Vantaggi oggettivi significativi idonei a compensare gli inconvenienti per la concorrenza risultanti dall’accordo – Carattere indispensabile o necessario del comportamento di cui trattasi – Mancata eliminazione di ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi interessati – Onere della prova – Carattere cumulativo delle condizioni di esenzione (Art. 101, § 3, TFUE) (v. punti 217‑232, disp. 1) Concorrenza – Regole dell’Unione – Impresa – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Organizzazione, da parte di un’associazione sportiva, di competizioni di calcio e sfruttamento dei diritti ad esse collegati – Inclusione (Artt. 101 e 102 TFUE) (v. punti 235, 236) Posizione dominante – Nozione – Impresa che esercita un potere di regolamentazione, di controllo e sanzionatorio nei confronti di una parte significativa di uno o più mercati – Inclusione (Art. 102 TFUE) (v. punti 237, 238) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione oggettiva riguardante i comportamenti atti ad influire sulla struttura del mercato e aventi come effetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza – Obblighi incombenti all’impresa dominante – Esercizio della concorrenza fondata solo sui meriti – Criteri di valutazione – Prova di pratiche contrarie alla concorrenza basata soltanto sui meriti – Circostanze suscettibili di essere prese in considerazione (Art. 102 TFUE) (v. punti 244‑251) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Capacità di restringere la concorrenza ed effetto preclusivo – Comportamenti aventi per oggetto o per effetto attuale o potenziale di impedire l’ingresso sul mercato di imprese potenzialmente concorrenti – Inclusione (Art. 102 TFUE) (v. punti 255‑264) Posizione dominante – Abuso – Nozione – Abuso di sfruttamento – Condizioni di transazione non eque – Valutazione (Art. 102 TFUE) (v. punti 266‑271) Posizione dominante – Abuso – Giustificazione oggettiva – Presupposti – Portata dell’onere della prova (Art. 102 TFUE) (v. punti 273‑281, disp. 2) Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme che disciplinano il compenso degli agenti e degli allenatori o le modalità di calcolo o di versamento di esso – Ammissibilità (Art. 56 TFUE) (v. punti 282‑284, 287, 288) Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme relative all’ottenimento della licenza per agente e che limitano la rappresentanza multipla – Impossibilità per gli agenti di continuare a prestare i loro servizi ai clienti stabiliti nel territorio di Stati membri non soggetti, in passato, alla disciplina di detta attività – Giustificazione – Necessità di garantire un miglior livello di protezione ai clienti e agli agenti e di evitare conflitti di interessi – Valutazione da parte del giudice del rinvio (Art. 56 TFUE) (v. punti 286, 294‑303, disp. 3) Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme volte ad organizzare la raccolta di determinate informazioni su una piattaforma digitale – Norme che non hanno per oggetto la disciplina delle condizioni di esercizio della libera prestazione dei servizi, né di vietare, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio di detto diritto da parte degli agenti – Ammissibilità (Art. 56 TFUE) (v. punti 289‑291) Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – 125123 / Norme che vietano agli agenti di contattare un potenziale cliente già legato a un altro agente da un accordo di rappresentanza esclusiva o di concludere un contratto con lui al di fuori di periodi specifici – Necessità di garantire la stabilità dei contratti tra gli agenti di giocatori e i loro clienti – Obiettivo di natura puramente economica – Inammissibilità – Necessità di tutelare i giocatori con poca esperienza o non informati sul funzionamento del sistema dei trasferimenti nel settore del calcio – Obiettivo non conforme al principio di proporzionalità – Giustificazione alla luce di altri obiettivi non puramente economici e conformi al principio di proporzionalità – Valutazione da parte del giudice del rinvio (Art. 56 TFUE) (v. punti 304‑307, disp. 3) Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali – Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono una protezione dei dati – Nozione – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – 125125 / Norme volte a organizzare la raccolta di determinate informazioni riguardanti le attività economiche o sportive svolte dagli agenti, dai giocatori e dagli allenatori – Ammissibilità – Presupposti – Valutazione da parte del giudice del rinvio [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, artt. 5 e 6, § 1, comma 1, lett. f)] (v. punti 313‑324, 326‑340, 342, 343) Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme che prevedono la comunicazione di tutte le sanzioni irrogate a carico degli agenti e dei loro clienti – Trattamento dei dati personali che deve essere realizzato sotto il controllo di un’autorità pubblica di uno Stato membro (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, art. 10) (v. punti 344‑348) Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali – Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono una protezione dei dati – Norme emanate da un’associazione sportiva volte a introdurre un regime giuridico applicabile a tutti gli agenti di giocatori e di allenatori – Norme che prevedono la comunicazione di informazioni su tutte le transazioni che coinvolgono gli agenti – Violazione del principio della minimizzazione dei dati – Inammissibilità – Norme che prevedono la comunicazione di tutte le sanzioni irrogate a carico degli agenti e dei loro clienti a prescindere dalla loro gravità – Inammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, art. 6, § 1, comma 1, lett. f)] (v. punti 350‑354, 361‑369, 372‑380, disp. 4) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di Magonza, Germania), la Corte precisa a quali condizioni determinate norme previste da una federazione sportiva e volte a disciplinare l’attività degli agenti sportivi possono essere qualificate come intesa anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE o come abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE ed esamina la compatibilità di dette norme con la libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 56 TFUE e con il RGPD ( 1 ). [OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA) è un’organizzazione centrale che raggruppa numerose federazioni calcistiche internazionali e nazionali. Conformemente al suo statuto, le federazioni affiliate sono tenute a impegnarsi a rispettare le regole previste da detta federazione e a riconoscere le decisioni da essa adottate. Nel 2022 la FIFA ha adottato il regolamento agenti FIFA (in prosieguo: il «RAF»), che stabilisce le condizioni quadro applicabili ai soggetti che forniscono servizi di intermediazione nell’ambito del sistema internazionale dei trasferimenti di giocatori e di allenatori attuato da detta federazione. In particolare, detto regolamento stabilisce le modalità con cui tali persone possono offrire e fornire servizi di intermediazione a favore di giocatori, allenatori, club e leghe centralizzate, nonché ottenere un compenso per tali servizi. I ricorrenti, un agente di giocatori di calcio e la RRC Sport, una società con sede in Germania che esercita essa stessa un’attività di intermediazione di giocatori, hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio un’azione inibitoria affinché venga inibita alla FIFA l’applicazione di numerose disposizioni del FFAR, in quanto lesive degli articoli 56, 101 e 102 TFUE e del RGPD. Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte riconosce che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica al RAF. Quest’ultimo, al pari delle norme ivi contenute, può infatti essere considerato come integrante una decisione di associazione di imprese idonea a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri poiché la disciplina considerata vincola i club, le leghe centralizzate, i giocatori, gli allenatori e gli agenti di giocatori attivi negli Stati membri ogniqualvolta esista un accordo di rappresentanza di portata internazionale o un’attività legata a un trasferimento internazionale o a una transazione internazionale. Non si può inoltre escludere che alcune delle norme evidenziate dal giudice del rinvio possano integrare restrizioni della concorrenza, vuoi per oggetto, vuoi per effetto, aspetto, questo, che compete a detto giudice verificare. Tuttavia, in forza della giurisprudenza della Corte ( 2 ), talune condotte anticoncorrenziali che hanno per effetto intrinseco di restringere la concorrenza, possono non rientrare nel divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, a condizione che siano giustificate in ragione del perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, in sé, di carattere anticoncorrenziale, che i mezzi impiegati siano realmente necessari per raggiungere detti obiettivi e che l’effetto anticoncorrenziale intrinseco a detti mezzi non ecceda quanto necessario. Per quanto attiene alla prima di dette condizioni, un obiettivo di natura puramente economica non può né costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione a una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE, né essere invocato sulla base di detta giurisprudenza. Ciò detto, il fatto che una normativa sia dettata da uno o più motivi di ordine economico non esclude che essa possa essere giustificata se risulta che, attraverso tali motivi, essa persegue, in definitiva, uno o più obiettivi legittimi di interesse generale di natura non economica, la cui esistenza deve essere provata dalla parte che li invoca e verificata dal giudice nazionale competente. Compete pertanto al giudice del rinvio verificare se il RAF persegua effettivamente gli obiettivi legittimi di interesse generale addotti dalla FIFA, quali, in particolare, la definizione di norme professionali ed etiche minime, la protezione dei clienti e dei giocatori o, ancora, il rafforzamento della stabilità dei contratti tra club, giocatori e allenatori. Per quanto concerne i comportamenti aventi un oggetto anticoncorrenziale, questi possono beneficiare, al pari di quelli aventi per effetto intrinseco di restringere la concorrenza, di un’esenzione in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. In tale contesto, compete alla FIFA dimostrare che l’adozione del RAF soddisfa quattro condizioni cumulative. Detto regolamento deve, quindi, consentire, con un sufficiente grado di probabilità, la realizzazione di incrementi di efficienza, riservando al contempo agli utenti una congrua parte dei profitti risultanti da detti incrementi, senza imporre restrizioni che non sono indispensabili per realizzare detti incrementi e senza eliminare tutta la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Per quanto attiene alla prima di dette condizioni, il fatto che le norme di cui trattasi limitino le possibilità per gli agenti di beneficiare di talune anomalie del mercato potrebbe comportare l’esistenza di incrementi di efficienza sul mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale dei giocatori o degli allenatori professionisti da un club a un altro o sul mercato del lavoro dei giocatori o degli allenatori. Infatti, la correzione di un malfunzionamento del mercato può, in linea di principio, comportare tali incrementi di efficienza economica, aspetto che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. In secondo luogo, la Corte esamina se l’adozione del RAF possa essere qualificata come un abuso preclusivo o come un abuso di sfruttamento ai sensi dell’articolo 102 TFUE. L’esistenza di un eventuale abuso preclusivo si fonda sulla verifica, da un lato, che il comportamento di cui trattasi si discosta dalla concorrenza basata sui meriti e, dall’altro, che detto comportamento può produrre effetti concreti o potenziali idonei a restringere la concorrenza, escludendo imprese concorrenti altrettanto efficaci dal mercato o dai mercati interessati o impedendo il loro sviluppo su tali mercati, fermo restando che questi ultimi possono essere sia quelli in cui è detenuta la posizione dominante, sia quelli, collegati o vicini, in cui detto comportamento è destinato a produrre i suoi effetti concreti o potenziali. Nel caso di specie, se la FIFA dovesse utilizzare i poteri da essa detenuti, segnatamente i suoi poteri di regolamentazione, al fine di limitare, orientare o disciplinare lo sviluppo della concorrenza sul mercato dei servizi di intermediazione in funzione dei propri interessi economici o degli interessi economici e concorrenziali delle leghe centralizzate e dei club membri di federazioni nazionali ad essa affiliate, tali comportamenti potrebbero essere qualificati come abuso preclusivo, anche ove si manifestino su mercati collegati o vicini a quelli su cui la FIFA esercita le proprie attività economiche. Compete pertanto al giudice del rinvio procedere a un’analisi dettagliata, completa e globale del comportamento di cui trattasi, il che presuppone l’esame della natura, del contenuto e degli effetti, concreti o potenziali, sui mercati interessati, delle regole adottate da una siffatta associazione per disciplinare, controllare o sanzionare i diversi aspetti delle attività economiche interessate. Quanto all’esistenza di un eventuale abuso di sfruttamento, questo può essere riconosciuto quando un’impresa trae abusivamente vantaggio dalla sua posizione dominante su un mercato a danno dei suoi clienti o dei suoi fornitori e, in definitiva, dei consumatori, imponendo loro condizioni commerciali, tariffarie o non tariffarie che non sarebbero state applicate in caso di concorrenza normale e, quindi, sufficientemente attiva. Nel caso di specie, anche se gli agenti non forniscono alcun bene o servizio alla FIFA, il RAF li obbliga, per esercitare la loro attività sul mercato dei servizi di intermediazione in vista del trasferimento internazionale di giocatori o di allenatori professionisti a versare a detta federazione contributi annuali per il mantenimento della loro licenza, oltre ai costi per il superamento dell’esame richiesto ai fini dell’ottenimento di detta licenza. Inoltre, detto mercato è intrinsecamente collegato al mercato del lavoro dei giocatori o degli allenatori, due mercati su cui operano le leghe centralizzate e i club affiliati alle federazioni calcistiche nazionali, raggruppate a loro volta all’interno della FIFA e soggette al suo potere di regolamentazione, di controllo e sanzionatorio. Gli agenti sono così, allo stesso tempo, assoggettati ai poteri detenuti dalla FIFA e dipendenti, ai fini dell’esercizio della loro attività, da partner commerciali che sono ad essa indirettamente affiliati, il che li espone a un eventuale abuso di sfruttamento della FIFA. Ciò detto, per riconoscere un eventuale abuso di sfruttamento, è necessario dimostrare che l’impresa in posizione dominante ha imposto, nel proprio interesse, ai suoi clienti, ai suoi fornitori o ad altri partner commerciali condizioni di esercizio della loro attività prive di un’oggettiva giustificazione economica, tecnica o giuridica. Così, l’esistenza di un siffatto abuso potrebbe essere accertata dimostrando che una federazione sportiva ragionevolmente efficiente, posta in una situazione analoga, sarebbe stata portata ad adottare norme diverse da quelle controverse che, benché idonee a conseguire gli obiettivi perseguiti, avrebbero leso in misura significativamente inferiore gli interessi specifici degli agenti. In terzo luogo, la Corte verifica se le norme contenute del RAF integrino un ostacolo alla libera prestazione dei servizi sancita dall’articolo 56 TFUE. A tal riguardo, la Corte osserva che le norme che limitano la rappresentanza multipla, quelle che assoggettano l’ottenimento di una licenza per agente alla condizione che gli agenti non siano stati destinatari di nessuno dei provvedimenti penali o disciplinari menzionati nel RAF, nonché quelle che vietano agli agenti di contattare un potenziale cliente e di concludere con lui un contratto al di fuori di determinati periodi hanno reso più complicato l’esercizio dell’attività da parte degli agenti stabiliti in taluni Stati membri dove detta professione non era regolamentata o era soggetta a norme meno stringenti. Benché le prime due categorie di norme sembrino poter essere giustificate dal perseguimento di determinati obiettivi legittimi di interesse generale, la Corte constata che, per quanto concerne la terza categoria di norme, la FIFA l’ha giustificata alla luce della necessità di garantire la stabilità dei contratti tra gli agenti di giocatori e i loro clienti. Orbene, il perseguimento di un siffatto obiettivo, che è diverso da quello consistente nel garantire la continuità dei contratti tra i giocatori e i club nell’interesse del corretto svolgimento delle competizioni sportive, risulta avere carattere puramente economico ed essere, quindi, inidoneo a giustificare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Compete, in ogni caso, al giudice del rinvio stabilire se, alla luce di eventuali altri obiettivi dedotti dalla FIFA, tali norme possano comunque essere considerate giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale che non presenti un carattere puramente economico e se esse perseguano un siffatto obiettivo nel rispetto dei requisiti risultanti dal principio di proporzionalità. Per contro, le norme che disciplinano il compenso degli agenti e degli allenatori e quelle che impongono la raccolta di informazioni su una piattaforma digitale non possono essere considerate come restrizioni, dal momento che l’effetto di dette norme sulla propensione degli agenti a prestare i propri servizi in un altro Stato membro è troppo aleatorio e indiretto. In quarto e ultimo luogo, la Corte esamina la compatibilità con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, delle norme del RAF che impongono la messa a disposizione da parte della FIFA di informazioni relative a tutti gli agenti e a i clienti da essi rappresentati, segnatamente di tutte le sanzioni pronunciate nei loro confronti. A tal riguardo, la Corte ricorda che, a norma di detta disposizione, il trattamento dei dati personali è lecito a condizione che il titolare del trattamento o un terzo persegua un legittimo interesse, che il trattamento sia necessario per la realizzazione del legittimo interesse perseguito e che gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali della persona oggetto della tutela dei dati non prevalgano sul legittimo interesse del responsabile del trattamento o di terzi al loro trattamento. Dopo aver constatato che le prime due condizioni appaiono soddisfatte, aspetto questo che compete tuttavia al giudice del rinvio verificare, la Corte ne esamina la terza. Essa ritiene che, benché la divulgazione e la pubblicazione delle sanzioni pronunciate a carico degli agenti e dei clienti possano esporre l’interessato a una certa forma di esclusione, detti trattamenti possono tuttavia essere considerati come integranti un elemento della sanzione stessa, destinati a ripristinare la fiducia sui mercati interessati e ad agevolare l’esercizio, da parte delle persone potenzialmente lese, dei loro diritti al risarcimento del danno. Un siffatto obiettivo può essere considerato come integrante un interesse superiore a quelli degli agenti che hanno violato il RAF, a condizione che le norme la cui violazione è sfociata nella sanzione non ledano il diritto dell’Unione. Tali trattamenti possono, quindi, a determinate condizioni, rientrare in un bilanciamento adeguato tra il legittimo interesse perseguito e gli interessi, diritti fondamentali e libertà delle persone coinvolte, segnatamente quando si tratta della messa a disposizione di informazioni relative a sanzioni di una certa gravità. Così non è, per contro, quando il RAF impone la divulgazione di tutte le sanzioni pronunciate nei confronti degli agenti e dei clienti a prescindere dalla loro gravità. ( 1 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU 2016, L 119, pag. 1 ) (RGPD). ( 2 ) Sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/21 , EU:C:2023:1011 , e del 30 aprile 2026, CD Tondela e a., C‑133/24 , EU:C:2026:36 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris